31984R0582

Regolamento (CEE) n. 582/84 della Commissione del 6 marzo 1984 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 07/03/1984 pag. 0005 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 582/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1984

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (3), prevede dei contingenti per la sogliola per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, dai Paesi Bassi, le catture della sogliola nella divisione CIEM VII h-k da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi avevano esaurito ai primi di marzo 1984 il contingente assegnato a titolo provvisorio per il 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture dalla sogliola nella divisione CIEM VII h-k eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1984.

La pesca della sogliola nella divisione CIEM VII h-k nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle sogliole catturate in detta divisione da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, o registrate nei Paesi Bassi, sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.