Regolamento (CEE) n. 571/84 della Commissione del 2 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 03/03/1984 pag. 0013 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 571/84 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3, considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/82 della Commissione, del 13 ottobre 1982 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/84 (6), prevede che, dopo aver convertito il prezzo minimo e la tassa di compensazione in moneta nazionale, l'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente; considerando che tale moltiplicazione ha lo scopo di impedire che il prezzo minimo espresso in moneta nazionale dia luogo a distorsioni degli scambi; considerando che certi tassi di conversione delle monete degli Stati membri, in particolare della dracma, hanno registrato mutamenti; considerando che ciò potrebbe provocare distorsioni degli scambi; che, per evitare tale rischio, occorre procedere ad un adeguamento del coefficiente in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/82 è sostituito dal seguente testo: « 3. Dopo aver convertito il prezzo minimo e la tassa di compensazione in moneta nazionale per mezzo del tasso rappresentativo, l'importo ottenuto è moltiplicato per il coefficiente seguente: per il marco tedesco: 0,892 per il fiorino olandese: 0,932 per la dracma greca: 1,104 per il franco belga/lussemburghese: 1,000 per il franco francese: 1,059 per la lira italiana: 1,030 per la corona danese: 0,980 per la sterlina inglese: 0,931 per la sterlina irlandese: 1,000 » Articolo 2 I coefficienti modificati non si applicano se viene fornita la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità doganali, che i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica hanno lasciato il paese esportatore prima del giorno della pubblicazione del presente regolamento e sono ammessi all'importazione dalle autorità doganali non dopo il 4 giugno 1984. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28. (6) GU n. L 48 del 18. 2. 1984, pag. 14.