31984R0555

Regolamento (CEE) n. 555/84 della Commissione del 29 febbraio 1984 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 62.02 B IV della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/1984 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0209


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REGOLAMENTO (CEE) N. 555/84 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 62.02 B IV della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare delle disposizioni concernenti la classificazione di manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi annodati a mano secondo la tecnica dei pizzi macramé, che si presentano sotto forma di contenitori per sospendervi vasi di fiori e sono utilizzati principalmente per l'arredamento interno;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/83 (3), nella voce 59.06, comprende «altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto», nella voce 62.02, in particolare, «tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento» e, nella voce 62.05, «altri manufatti confezionati di tessuti»;

considerando che, ai sensi della nota 1 A del capitolo 59, la denominazione «tessuti» comprende, tra l'altro, i pizzi della voce 58.09; che gli articoli in questione sono confezionati secondo la tecnica dei pizzi macramé indicata nella voce 58.09 e che, pertanto, i prodotti in parola non possono essere classificati nella voce 59.06;

considerando che gli articoli di pizzo, ad eccezione dei pizzi in pezza, in strisce o in motivi, sono generalmente classificati nei capitoli 61 e 62 secondo la loro natura;

considerando che, per la classificazione degli articoli in questione, che non costituiscono indumenti né accessori di indumenti compresi nel capitolo 61, deve essere preso in considerazione il capitolo 62;

considerando che gli articoli in questione che presentano il carattere di articoli di arredamento sono pertanto da classificare nella sottovoce tariffaria 62.02 B IV;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi annodati a mano secondo la tecnica dei pizzi macramé, sotto forma di sospensioni contenenti un vaso da fiori e utilizzati soprattutto nell'arredamento interno delle abitazioni, rientrano nella sottovoce seguente della tariffa doganale comune:

62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:

B. altri

IV. Tende ed altri manufatti per l'arredamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 313 del 14. 11. 1983, pag. 1.