31984R0484

Regolamento (CEE) n. 484/84 della Commissione del 24 febbraio 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli, della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1984 pag. 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 484/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli, della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per talune sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli, della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), il massimale è fissato a 1,5 tonnellate; che, alla data del 21 febbraio 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 28 febbraio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di codice // Categoria n. // Voce della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1984) // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 0680 // 68 // ex 60.04 A // // Sottovoce a maglia non elastica né gommata: // // // // // A. Indumenti per bambini piccoli (bébés): indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: // // // // 60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 // Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés) // // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.