31984R0442

Regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione del 21 febbraio 1984 relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 23/02/1984 pag. 0012 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0306
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0306


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REGOLAMENTO (CEE) N. 442/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1984

relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/83 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 430/84 (6), costituisce una delle misure particolari intese a favorire lo smaltimento delle giacenze di burro tramite vendite supplementari;

considerando che occorre evitare che la realizzazione di tale operazione con il solo burro di ammasso pubblico comprometta lo svincolo dall'ammasso del burro che ha beneficiato degli aiuti all'ammasso privato, previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68; che occorre pertanto, ai termini del paragrafo 3 dello stesso articolo, mantenere le possibilità di smaltimento del burro d'ammasso privato prevedendo misure che ne permettano l'utilizzazione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 262/79;

considerando che per l'utilizzazione del burro di ammasso privato è opportuno prevedere modalità identiche a quelle definite in passato dal regolamento (CEE) n. 1468/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (7), abrogato dal regolamento (CEE) n. 1014/83 (8); che risulta altresì opportuno, segnatamente per quanto concerne i controlli, prevedere l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 380/84 (10);

considerando che l'importo dell'aiuto deve essere tale da permettere sia di garantire la regolare reimmissione sul mercato dei prodotti d'intervento, segnatamente mantenendo il necessario rapporto tra i quantitativi svincolati dall'ammasso e le esigenze degli utilizzatori, sia di rispettare la funzione prioritaria conferita a tale scopo all'ammasso pubblico dalla regolamentazione comunitaria in materia; che occorre inoltre tener conto della maggiore facilità di utilizzazione del burro di ammasso privato e delle relative ripercussioni economiche; che questi diversi motivi inducono a prevedere una riduzione del livello dell'aiuto rispetto al prezzo minimo fissato per la vendita di burro d'ammasso pubblico effettuata nello stesso periodo; che tale differenza deve essere determinata sulla base delle esigenze di cui sopra e della loro evoluzione secondo la situazione del mercato;

considerando che l'introduzione di tale regolamento rende necessaria la fissazione, ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari, di un coefficiente nel regolamento (CEE) n. 1245/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che fissa gli importi compensativi monetari (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 405/84 (12);

considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto al burro che si trova sotto contratto di magazzinaggio conformemente all'articolo

8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 (1) da almeno quattro mesi e la cui uscita dall'ammasso è effettuata durante il periodo di tale operazione fissato all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 685/69 (2), allorquando tale burro è destinato all'utilizzazione nella fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79.

Articolo 2

1. Le domande di aiuto di cui all'articolo 4 possono essere presentate presso l'organismo d'intervento soltanto nella settimana che inizia il lunedì successivo alla data limite per la presentazione delle offerte menzionata all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 262/79 (periodo di concessione dell'aiuto).

2. L'aiuto può essere concesso soltanto per quantitativi di burro uguali o superiori a 1 tonnellata.

Articolo 3

1. L'importo dell'aiuto espresso in ECU è calcolato sulla base della differenza fra il prezzo d'acquisto del burro applicato dall'organismo d'intervento concedente l'aiuto alla data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare, considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, e il prezzo minimo di vendita previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 262/79 per la stessa gara particolare, diminuita di un importo di 5 ECU/100 kg.

Tuttavia, la riduzione di 14 ECU/100 kg di burro applicabile al prezzo minimo di vendita a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento citato si applica anche al prezzo minimo di cui sopra per il titolare del contratto che abbia assunto l'impegno di rispettare le condizioni previste dallo stesso comma.

2. L'importo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale sulla base del tasso rappresentativo valido alla data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare, considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

3. Il versamento dell'aiuto può essere effettuato soltanto dopo:

a) l'uscita dall'ammasso del burro di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sempreché il termine stabilito in detto paragrafo sia stato rispettato,

b) la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 4

1. L'aiuto è concesso previa domanda presentata dal titolare del contratto di ammasso presso l'organismo d'intervento con il quale il medesimo ha concluso il contratto.

2. La domanda di aiuto è valida soltanto se:

a) è accompagnata dall'impegno di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 262/79;

b) è fornita la prova della costituzione di una cauzione pari a 2,42 ECU/100 kg di burro.

3. Nelle domande di aiuto devono essere indicati:

- il quantitativo di burro che il titolare del contratto intende svincolare dall'ammasso;

- il deposito frigorifero nel quale si trova il burro;

- la descrizione delle partite;

- le date previste per lo svincolo dall'ammasso;

- lo Stato membro nel cui territorio avrà luogo la trasformazione in burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 262/79 ovvero, in caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in prodotti di cui all'articolo 4 del medesimo;

- la destinazione del burro (formula A e/o formula C o formula B) di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 262/79, precisando il tipo di traformazione previsto ai sensi del trattino precedente;

- il nome e l'indirizzo dello stabilimento o dell'impresa in cui hanno luogo le predette traformazioni.

4. La domanda di aiuto non può essere ritirata.

5. L'organismo d'intervento rilascia una ricevuta al più presto, e comunque entro e non oltre l'ultimo giorno della settimana successiva al periodo di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

6. La cauzione menzionata al paragrafo 2, lettera b),

a) è costituita presso l'organismo d'intervento presso il quale è presentata la domanda, a scelta del titolare del contratto di aiuto, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel cui territorio la cauzione è costituita;

b) salvo caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata per il quantitativo per il quale:

- il titolare del contratto ha ritirato la domanda di aiuto;

- il versamento dell'aiuto non ha potuto essere effettuato conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

1. La ricevuta di cui all'articolo 4, paragrafo 5, produce, a far data dal suo rilascio, gli effetti dell'aggiudicazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 262/79 e il titolare del contratto di aiuto è soggetto per quanto di ragione agli obblighi di un aggiudicatario.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di aiuto non sono trasferibili.

3. L'uscita dall'ammasso ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 685/69 deve aver luogo entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla data limite per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. Prima che il burro esca dall'ammasso deve essere costituita una cauzione di trasformazione di importo pari a quello della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 262/79, diminuito dell'importo che viene detratto dall'aiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma.

5. I termini per la trasformazione previsti all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 262/79 decorrono dalla data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare, considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 6

1. Dal momento dell'uscita dall'ammasso e fino alla trasformazione in prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79, il burro di cui all'articolo 1 è soggetto a un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

2. Per il controllo di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 6, 7, 8, 10 e 14, del regolamento (CEE) n. 1687/76, nonché dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 262/79.

Le indicazioni particolari che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle di cui all'allegato.

3. Al burro di cui all'articolo 1 si applicano altresì le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76, in particolare quelle di cui:

a) all'articolo 11, relative al caso di forza maggiore;

b) all'articolo 12, relative alla prova che le disposizioni concernenti il controllo sono state rispettate nonché le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 262/79 e;

c) all'articolo 13, relative alle modalità di costituzione e di svincolo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento ed alla presentazione delle prove di tale costituzione.

4. Al burro di cui all'articolo 1 si applicano inoltre le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 262/79:

a) articolo 22, paragrafo 4, relativo al termine oltre il quale la cauzione di trasformazione viene incamerata;

b) articolo 22, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafi 2 e 3, relativi ai casi in cui la cauzione è incamerata in parte.

5. Le disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 262/79 si applicano al burro di cui all'arti- colo 1.

Articolo 7

Il burro svincolato dall'ammasso è fornito in imballaggi recanti una o più delle diciture seguenti, in lettere di almeno 1 cm di altezza;

- « Burro di ammasso privato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 442/84) »,

- « Smoer fra privat oplagring bestemt til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 442/84) »,

- « Voýtyro idiotikís apothematopoiíseos proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84) »,

- « Zur Verarbeitung bestimmte Butter aus privater Lagerhaltung (Verordnung (EWG) Nr. 442/84) »,

- « Butter from private storage for processing (Regulation (EEC) No 442/84) »,

- « Beurre de stock privé destiné à la transformation (règlement (CEE) no 442/84) »,

- « Boter uit particuliere opslag bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 442/84) »,

nonché la destinazione prevista (formula A e/o formula C o formula B).

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di burro distinti per destinazione (formula A e/o formula C o formula B):

- che sono stati oggetto di una domanda di aiuto e per i quali lo Stato membro ha rilasciato la ricevuta di cui all'articolo 4, paragrafo 5;

- per i quali è stata svincolata la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

2. Inoltre, gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi nei quali hanno applicato il disposto del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 262/79, precisando le circostanze addotte, i quantitativi di burro in causa e le misure adottate. Articolo 9

Nella nota 4 della parte 5a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1245/83, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - nel regolamento (CEE) n. 262/79 (GU n. L 41 del 16. 2. 1979), nel regolamento (CEE) n. 442/84 (GU n. L 52 del 23. 2. 1984) e nel regolamento (CEE) n. 1932/81 (GU n. L 191 del 14. 7. 1981) all'importo indicato viene applicato:

- il coefficiente 0,34 se la destinazione è quella della formula A o della formula C;

- il coefficiente 0,58 se la destinazione è quella della formula B ».

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

(4) GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.

(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 51 del 22. 2. 1984, pag. 6.

(7) GU n. L 177 del 14. 7. 1979, pag. 40.

(8) GU n. L 114 del 29. 4. 1983, pag. 8.

(9) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(10) GU n. L 46 del 16. 2. 1984, pag. 25.

(11) GU n. L 135 del 23. 5. 1983, pag. 3.

(12) GU n. L 49 del 20. 2. 1984, pag. 1.

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

ALLEGATO

Indicazioni particolari che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo

A. Burro destinato alla trasformazione in burro concentrato e all'incorporazione in prodotti della pasticceria, gelati ed altri prodotti alimentari:

a) in fase di consegna di burro o di crema:

1.2 // - casella 104: // « destinato alla trasformazione in burro concentrato e successivamente ad ulteriore trasformazione (regolamento (CEE) n. 442/84) »; // // « destiné à la concentration et à la transformation ultérieure (règlement (CEE) no 442/84) »; // // « for concentration and subsequent processing (Regulation (EEC) No 442/84) »; // // « zur Verarbeitung in Butterfett und zur Weiterverarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 442/84) »; // // « bestemd voor boterconcentraat en verdere verwerking (Verordening (EEG) nr. 442/84) »; // // « til smoerfedt og efterfoelgende forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 442/84) »; // // « proorizómeno gia sympýknosi kai katópin gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84) »; // - casella 106: // 1. La data limite di presentazione delle offerte per la gara particolare considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 442/84. // // 2. Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla voce 19.08 e/o alla sottovoce 19.02 B II b) della tariffa doganale comune, i termini: « formula A e/o formula C ». // // Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle sottovoci 18.06 B e 18.06 D o alla voce 21.07 della tariffa doganale comune, i termini: « formula B »;

b) in fase di consegna di burro concentrato o il prodotto intermedio:

1.2 // - casella 104: // « burro concentrato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 442/84) »; // // « beurre concentré destiné à la transformation (règlement (CEE) no 442/84) »; // // « concentrated butter for processing (Regulation (EEC) No 442/84) »; // // « Butterfett zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 442/84) »; // // « boterconcentraat bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 442/84) »; // // « smoerfedt til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 442/84) »; // // « sympyknoméno voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84) »; // // o // // prodotto intermedio destinato alla trasformazione (nome e indirizzo dello stabilimento) (regolamento (CEE) n. 442/84, articolo 6, paragrafo 2); // // « Halvfabrikata til forarbejdning hos . . . (virksomhedens navn og adresse) [artikel 6 stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 442/84] »; // // « Zwischenerzeugnis zur Verarbeitung in . . . (Name und Anschrift des Betriebes) [Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 442/84] »; // // « Endiámeso proïón proorizómeno gia metapoíisi stin epicheírisi . . . . . . (onomasía kai diéfthynsi tis epicheírisis (árthro 6 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 442/84) »; // // « Intermediate product for processing by . . . (name and address of establishment) [Article 6 (2) of Regulation (EEC) No 442/84] »; // // « Produit intermédiaire destiné à la transformation à . . . (nom et adresse de l'établissement) (article 6, paragraphe 2 du règlement (CEE) no 442/84) »; // // « Tussenprodukt bestemd voor verwerking bij . . . (naam en adres van het bedrijf) (artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 442/84) »; // - casella 106: // 1. La data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 442/84. // // 2. Il peso del burro utilizzato per produrre il quantitativo di burro concentrato o il prodotto intermedio indicato nella casella 103. // // 3. Il tipo d'incorporazione pratica usando, secondo il caso, una delle seguenti diciture: // // a) per il burro concentrato o il prodotto intermedio in conformità dell'allegato I, parte V, del regolamento (CEE) n. 262/79 e destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla sottovoce 19.02 B II b) o alla voce 19.08 della tariffa doganale comune: // // « prodotto 19.02-19.08 (monogliceridi, tocoferoli/acido enantico) » o « prodotto 19.02 (monogliceridi, tocoferoli/stigmasterolo) »; // // b) per il burro concentrato o il prodotto intermedio destinato alla trasformazione in pasta cruda di cui alla sottovoce 19.02 B II b) o in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune: // // - « prodotto 19.02-19.08 (vaniglia/acido enantico) » o « prodotto 19.02-19.08 (vaniglia/stigmasterolo) » in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte I, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // -« prodotto 19.02-19.08 (carotene/acido enantico) » o « prodotto 19.02-19.08 (carotene/stigmasterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - « prodotto 19.02-19.08 (zucchero/acido enantico) » o « prodotto 19.02-19.08 (zucchero/stigmasterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - « prodotto 19.02-19.08 (latte scremato in polvere, zucchero/acido enantico) » o « prodotto 19.02-19.08 (latte scremato in polvere, zucchero/stigmasterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte IV, del regolamento (CEE) n. 262/79; // // c) per il burro concentrato o il prodotto intermedio destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle voci 18.06 o 21.07: // // - « prodotto 18.06-21.07 (vaniglia/sitosterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (CEE) n. 262/79; // // - « prodotto 18.06-21.07 (carotene/sitosterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79; // // - « prodotto 18.06-21.07 (zucchero/sitosterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79.

B. Burro destinato alla trasformazione diretta in prodotti della pasticceria o in gelati:

1.2 // - casella 104: // « destinato alla trasformazione diretta (regolamento (CEE) n. 442/84) »; // // « destiné à la transformation directe (règlement (CEE) no 442/84) »; // // « for direct processing (Regulation (EEC) No 442/84) »; // // « zur direkten Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 442/84) »; // // « bestemd voor directe verwerking (Verordening (EEG) nr. 442/84) »; // // « til umiddelbar forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 442/84) »; // // « proorizómeno gia ámesi metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84) »; // - casella 106: // 1. la data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 442/84. // // 2. Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune, i termini: « formula A ». // // Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle sottovoci 18.06 B o 18.06 D o alla voce 21.07 della tariffa doganale comune, i termini: « formula B ».