31984R0430

Regolamento (CEE) n. 430/84 della Commissione del 21 febbraio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79 per quanto concerne la costituzione della cauzione di gara nell' ambito della vendita a prezzo ridotto del burro

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 22/02/1984 pag. 0006 - 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0301
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0301


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REGOLAMENTO (CEE) N. 430/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79 per quanto concerne la costituzione della cauzione di gara nell'ambito della vendita a prezzo ridotto del burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 262/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 380/84 (4), la cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui viene presentata l'offerta; che dall'esperienza acquisita è risultato che gli interessati potrebbero partecipare più attivamente alle gare se la relativa cauzione di gara potesse essere costituita presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione del burro; che è pertanto opportuno integrare l'articolo 15 prevedendo tale possibilità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 262/79, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Se tuttavia risulta dall'offerta che la trasformazione del burro sarà effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la cauzione può essere costituita presso l'autorità competente designata dall'altro Stato membro, che rilascia al concorrente la prova di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera c). In tal caso, l'organismo d'intervento venditore comunica all'autorità competente dell'altro Stato membro i fatti che danno luogo allo svincolo o all'incameramento della cauzione. Se la cauzione è incamerata, il relativo importo è trasferito all'organismo d'intervento venditore. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

(3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 46 del 16. 2. 1984, pag. 25.