Regolamento (CEE) n. 412/84 della Commissione del 17 febbraio 1984 che rettifica i regolamenti (CEE) n. 282/84 e (CEE) n. 283/84 per quanto concerne talune date di applicazione delle azioni nel settore della ricerca e del miglioramento della qualità del latte
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 18/02/1984 pag. 0013 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0295
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0295
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 412/84 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1984 che rettifica i regolamenti (CEE) n. 282/84 e (CEE) n. 283/84 per quanto concerne talune date di applicazione delle azioni nel settore della ricerca e del miglioramento della qualità del latte LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 (2), in particolare l'articolo 4, considerando che la Commissione, in virtù del regolamento (CEE) n. 282/84 (3), ha deciso di proseguire le azioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 723/78 e (CEE) n. 1024/78 concernenti la ricerca di mercati all'interno e all'esterno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che la Commissione, in virtù del regolamento (CEE) n. 283/84 (4), ha deciso di proseguire le azioni di cui al regolamento (CEE) n. 1271/78 concernenti il miglioramento della qualità del latte nella Comunità; considerando che talune date che figurano nei suddetti regolamenti non corrispondono a quelle presentate al parere del comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare i due regolamenti in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 282/84 è rettificato come segue: a) nell'articolo 1, paragrafo 3, la data « 1o agosto 1986 » è sostituita dalla data « 1o ottobre 1986 ». b) Nell'articolo 3, paragrafo 1, la data « 15 febbraio 1984 » è sostituita dalla data « 1o aprile 1984 ». c) L'articolo 5 è rettificato come segue: - nel paragrafo 1 la data « 15 aprile 1984 » è sostituita dalla data « 1o giugno 1984 », - nel paragrafo 2 la data « 15 giugno 1984 » è sostituita dalla data « 1o agosto 1984 », - nel paragrafo 3 la data « 15 agosto 1984 » è sostituita dalla data « 1o ottobre 1984 ». Articolo 2 Nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 283/84 la data « 1o marzo 1984 » è sostituita dalla data « 15 marzo 1984 ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere del 6 febbraio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6. (3) GU n. L 32 del 3. 2. 1984, pag. 25. (4) GU n. L 32 del 3. 2. 1984, pag. 28.