31984R0380

Regolamento (CEE) n. 380/84 della Commissione del 15 febbraio 1984 che modifica i regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 1687/76 per quanto riguarda il trasporto e il movimento fra Stati membri di prodotti intermedi ottenuti dal burro o dal burro concentrato destinato alla fabbricazione di alcuni prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 16/02/1984 pag. 0025 - 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0287
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0287


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 380/84 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1984

che modifica i regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 1687/76 per quanto riguarda il trasporto e il movimento fra Stati membri di prodotti intermedi ottenuti dal burro o dal burro concentrato destinato alla fabbricazione di alcuni prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2542/83 (4), prevede che, a talune condizioni, la trasformazione intermedia del burro concentrato può aver luogo in uno stabilimento diverso da quello della trasformazione finale; che dette condizioni escludono che la trasformazione intermedia si possa effettuare in un altro Stato membro; che l'applicazione di tale regime ha rivelato la necessità di concedere un aiuto alle imprese che fabbricano prodotti intermedi destinati alla trasformazione in prodotti finali in un altro Stato membro; che è quindi opportuno adattare il suddetto articolo e inserire nel regolamento un elenco dei prodotti intermedi che possono essere trasformati in prodotti finiti in un altro Stato membro;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno rendere più flessibile la disposizione dell'articolo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 262/79 concernente l'imballaggio del burro concentrato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2542/83, prevede la concessione di un aiuto al burro e al burro concentrato presenti sul mercato destinati alla fabbricazione degli stessi prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 262/79; che è quindi opportuno estendere a quest'ultimo regolamento le nuove disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 262/79;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 45/84 (7), ha stabilito le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento; che è opportuno modificare l'allegato di detto regolamento, per precisare le diciture particolari da apporre nell'esemplare di controllo e consentire quindi il controllo dei prodotti intermedi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 262/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, punto 2, lettera b), i termini « i necessari trattamenti meccanici » sono sostituiti da « gli eventuali trattamenti meccanici necessari ».

2. L'articolo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Se le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e la trasformazione di cui all'articolo 4 non sono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato viene confezionato in sacchi o cartoni del peso netti minimo di 10 kg ».

3. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7

1. Se del burro concentrato di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 o, in caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del burro assegnato sono trasformati, in una fase intermedia, in prodotti che rientrano in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti di cui all'articolo 4, il processo completo di trasformazione deve essere effettuato nello stesso stabilimento.

2. Tuttavia, nel caso del burro concentato di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire la trasformazione in prodotti intermedi in uno stabilimento diverso da quello della trasformazione finale in prodotti di cui all'articolo 4, alle seguenti condizioni:

A) Nello stesso Stato membro:

Se la trasformazione intermedia ha luogo nello stesso Stato membro in cui avviene la trasformazione finale, si applicano le seguenti condizioni:

a) lo stabilimento di trasformazione intermedia e lo stabilimento o gli stabilimenti di trasformazione finale in questione devono essere stati riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, il riconoscimento è concesso su richiesta congiunta di detti stabilimenti. Fatte salve le esigenze supplementari fissate dallo Stato membro interessato, ai fini di un'efficace controllo dell'utilizzazione finale del burro concentrato, è riconosciuto quale stabilimento di trasformazione intermedia o stabilimento di trasformazione finale soltanto uno stabilimento che si impegna a tenere una regolare contabilità di magazzino dalla quale risultino:

- per quanto riguarda lo stabilimento di trasformazione intermedia, i quantitativi di burro concentrato utilizzati, i quantitativi, la natura e il tenore di materia grassa butirrica del prodotto intermedio ottenuto e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione finale;

- per quanto riguarda lo stabilimento o gli stabilimenti di trasformazione finale, i quantitativi, la natura e il tenore di materia grassa butirrica del prodotto intermedio impiegato per la trasformazione finale, i quantitativi e il tenore di materia grassa butirrica dei prodotti di cui all'articolo 4 ottenuti dalla trasformazione, nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento intermedio fornitore;

b) la domanda congiunta di riconoscimento e il riconoscimento rilasciato a ciascuno degli stabilimenti interessati precisano, in particolare:

- il nome e l'indirizzo degli stabilimenti cooperanti,

- l'indicazione del prodotto intermedio che sarà utilizzato successivamente dallo stabilimento o dagli stabilimenti di trasformazione finale.

L'autorità competente ritira il riconoscimento qualora constati una grave infrazione alle disposizioni del presente regolamento e/o alle disposizioni nazionali supplementari;

c) l'autorità competente sottopone gli stabilimenti riconosciuti, conformemente alle disposizioni delle lettere a) e b), al controllo di cui all'articolo 21. Ciò comporta un controllo frequente, approfondito e senza preavviso dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino specifica di cui alla lettera a), sia dello stabilimento di trasformazione intermedia sia degli stabilimenti di trasformazione finale;

d) tuttavia, per quanto riguarda gli stabilimenti di trasformazione finale che utilizzano un quantitativo mensile che non supera i 200 kg di burro concentrato sotto forma di prodotti intermedi:

- non è richiesto il riconoscimento di cui alle lettere a) e b),

- si applica l'articolo 22, paragrafo 3, primo comma;

e) per quanto riguarda il trasporto del prodotto intermedio, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 sostituendo nelle diciture dell'imballaggio le parole « burro concentrato » con « prodotto intermedio ».

B) In un altro Stato membro:

Se la trasformazione intermedia ha luogo in uno Stato membro diverso da quello della trasformazione finale, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

f) il prodotto intermedio, sempreché non contenga polvere di cacao, non contiene altra materia grassa, tranne la materia grassa butirrica;

g) il burro concentrato è trasformato in un prodotto intermedio di cui all'allegato III e tale trasformazione ha luogo nello Stato membro di fabbricazione del burro concentrato;

h) il prodotto intermedio è trasformato in prodotti finiti in un unico stabilimento di trasformazione finale, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione finale;

i) l'obbligo di domanda congiunta di riconoscimento di cui alle lettere a) e b) è istituito dall'obbligo di domanda di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione intermedia presentata all'autorità competente dello Stato membro interessato. La domanda è corredata di un attestato dell'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione finale, da cui risulti che lo stabilimento di trasformazione finale è stato riconosciuto in detto Stato membro;

j) non si applica la disposizione di cui alla lettera d);

k) il concorrente indica nell'offerta di cui all'articolo 14 lo Stato membro e lo stabilimento in cui il prodotto intermedio sarà trasformato in prodotto finito di cui all'articolo 4; l) l'autorità competente dello Stato membro in cui è presentata l'offerta trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione finale i dati di cui alla lettera k);

m) lo Stato membro informa la Commissione degli organismi competenti incaricati del riconoscimento delle imprese di trasformazione.

3. Un'ulteriore trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti rientrano in una delle voci tariffarie di cui allo stesso articolo e se non è stato fabbricato nessun prodotto che rientra in un'altra voce tariffaria, durante una fase intermedia di detta trasformazione.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'unione economica belgo-lussemburghese si considera come un solo Stato membro ».

4. L'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato III al regolamento (CEE) n. 262/79.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1932/81 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, la parte II, punto 13 A, lettera b), è sostituita dal testo figurante all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile

- per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 262/79, ai quantitativi di burro venduti a decorrere dalla data particolare il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 28 febbraio 1984;

- per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 1932/81, ai quantitativi di burro e di burro concentrato per i quali è fissato un importo massimo dell'aiuto a decorrere dalla gara particolare il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 28 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

(3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 250 del 10. 9. 1983, pag. 11.

(5) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

(6) GU 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(7) GU n. L 7 del 10. 1. 1984, pag. 5.

ALLEGATO I

« ALLEGATO III

CHOCOLATE CRUMB

Prodotto della sottovoce 18.06 D II b) 2 della tariffa doganale comune

Composizione (tenore in peso):

- materia grassa del latte: superiore a 6,5 % e inferiore a 11 %,

- cacao: superiore a 6,5 % e inferiore a 15 %,

- saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio: superiore a 50 % e inferiore a 60 %,

- materia secca non grassa nel latte: superiore a 17 % e inferiore a 30 %,

- acqua: superiore a 0,5 % e inferiore a 3,5 ».

ALLEGATO II

« ALLEGATO II

Indicazioni particolari che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo

1.2 // - casella 104: // "Burro concentrato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1932/81)", // // "Smoerfedt til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 1932/81)", // // "Butterreinfett zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 1932/81), // // "Sympyknoméno voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 1932/81)", // // "Concentrated butter for processing (Regulation (EEC) No 1932/81)", // // "Beurre concentré destiné à la transformation (règlement (CEE) no 1932/81)", // // "Boterconcentraat bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 1932/81)", // o // "Prodotto intermedio destinato alla trasformazione (nome e indirizzo dello stabilimento) [articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1932/81]", // // "Halvfabrikata til forarbejdning hos . . . . . . (virksomhedens navn og adresse) [artikel 10, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1932/81]", // // "Zwischenerzeugnis zur Verarbeitung in . . . . . . (Name und Anschrift des Betriebes) [Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1932/81]", // // "Endiámeso proïón proorizómeno gia metapoíisi stin epicheírisi . . . . . . (onomasía kai diéfthynsi tis epicheírisis) (árthro 10 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 1932/81)", // // "Intermediate product for processing by . . . . . (name and address of establishment) [Article 10 (2) of Regulation (EEC) No 1932/81]", // // "Produit intermédiaire destiné à la transformation à . . . . . (nom et adresse de l'établissement) [article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1932/81]", // // "Tussenprodukt bestemd voor verwerking bij . . . . . . (naam en adres van het bedrijf) [artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1932/81]", // - casella 106: // 1. la data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1932/81; // // 2. il tipo d'incorporazione praticata, usando, secondo il caso, una delle seguenti diciture: // // a) per il burro cencentrato, in conformità dell'allegato I, parte V, del regolamento (CEE) n. 262/79, o il prodotto intermedio e destinati alla trasformazione in prodotti di cui alla sottovoce 19.02 B II b) o alla voce 19.08 della tariffa doganale comune: // // - "prodotto 19.02-19.08 (monogliceridi, tocoferoli/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (monogliceridi, tocoferoli/stigmasterolo)"; // // b) per il burro concentrato o il prodotto intermedio destinato alla trasformazione in pasta cruda di cui alla sottovoce 19.02 B II b) o in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune: // // - "prodotto 19.02-19.08 (vaniglia/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (vaniglia/stigmasterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, capitolo I, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 19.02-1908 (carotene/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (carotene/stigmasterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 19.02-19.08 (zucchero/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (zucchero/stigmasterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 19.02-19.08 (latte scremato in polvere, zucchero/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (latte scremato in polvere, zucchero/stigmasterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte IV, del regolamento (CEE) n. 262/79; // // c) per il burro concentrato o il prodotto intermedio destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle voci 18.06 o 21.07: // // - "prodotto 18.06-21.07 (vaniglia/sitosterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 18.06-21.07 (carotene/sitosterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 18.06-21.07 (zucchero/sitosterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79 ».

ALLEGATO III

« b) in fase di consegna di burro concentrato o di un prodotto intermedio:

1.2 // - casella 104: // "Burro concentrato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 262/79)", // // "Smoerfedt til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 262/79)", // // "Butterreinfett zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 262/79", // // "Voýtyro sympyknoméno proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 262/79)", // // »Concentrated butter for processing (Regulation (EEC) No 262/79)", // // "Beurre concentré destiné à la transformation (règlement (CEE) no 262/79)", // // "Boterconcentraat bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 262/79)", // o // "Prodotto intermedio destinato alla trasformazione in . . . . . . (nome e indirizzo dello stabilimento) [regolamento (CEE) n. 262/79, articolo 7, paragrafo 2, lettera B)]", // // "Halvfabrikata til forarbejdning hos . . . . . . (virksomhedens navn og adresse) (artikel 7, stk. 2, litra B) i forordning (EOEF) nr. 262/79)", // // "Zwischenerzeugnis zur Verarbeitung in . . . . . . (Name und Anschrift des Betriebes) (Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe B) der Verordnung (EWG) Nr. 262/79)", // // " Endiámeso proïón proorizómeno gia metapoíisi stin epicheírisi . . . . . . (onomasía kai diéfthynsi tis epicheírisis) (árthro 7 parágrafos 2 stoicheío v) toy kanonismoý (EOK) arith. 262/79)", // // "Intermediate product for processing by . . . . . . (name and address of establishment) (Article 7 (2) (B) of Regulation (EEC) No 262/79)", // // "Produit intermédiaire destiné à la transformation à . . . . . . (nom et adresse de l'établissement) [article 7 paragraphe 2 point B du règlement (CEE) no 262/79]", // // "Tussenprodukt bestemd voor verwerking bij . . . . . . (naam en adres van het bedrijf) (artikel 7, lid 2, sub B) van Verordening (EEG) nr. 262/79)"; // - casella 106: // 1. la data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare in base alla quale il burro è stato venduto; // // 2. il peso del burro utilizzato per produrre il quantitativo di burro concentrato o di un prodotto intermedio di cui alla casella 103; // // 3. il tipo d'incorporazione praticata, usando, secondo il caso, una delle seguenti diciture: // // a) per il burro concentrato, in conformità dell'allegato I, parte V, del regolamento (CEE) n. 262/79, o il prodotto intermedio e destinati alla trasformazione in prodotti di cui alla sottovoce 19.02 B II b) o alla voce 19.08 della tariffa doganale comune: // // - "prodotto 19.02-19.08 (monogliceridi, tocoferoli/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (monogliceridi, tocoferoli/stigmasterolo)"; // // b) per il burro concentrato o il prodotto intermedio destinato alla trasformazione in pasta cruda di cui alla sottovoce 19.02 B II b) o in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune: // // - "prodotto 19.02-19.08 (vaniglia /acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (vaniglia/stigmasterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte I, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 19.02-19.08 (carotene/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (carotene/stigmasterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 19.02-19.08 (zucchero/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (zucchero/stigmasterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 19.02-19.08 (latte scremato in polvere, zucchero/acido enantico)" o "prodotto 19.02-19.08 (latte scremato in polvere, zucchero/stigmasterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte IV, del regolamento (CEE) n. 262/79; // // c) per il burro concentrato o il prodotto intermedio destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle voci 18.06 o 21.07: // // - "prodotto 18.16-21.07 (vaniglia/sitosterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 18.06-21.07 (carotene/sitosterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79, // // - "prodotto 18.06-21.07 (zucchero/sitosterolo)", in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79 ».