31984R0215

Regolamento (CEE) n. 215/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 31/01/1984 pag. 0005 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 1 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0063


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 215/84 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 1984

che istituisce un ' azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell ' ampliamento della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 724/75 del Consiglio , del 18 marzo 1975 , che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ( 1 ) , modificato da ultimo da regolamento ( CEE ) n . 3325/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) ,

considerando che l ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 724/75 , qui di seguito denominato « regolamento del Fondo » , prevede , indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera a ) , dello stesso regolamento , una partecipazione del Fondo al finanziamento di specifiche azion comunitarie e di sviluppo regionale , connesse in particolare con le politiche della Comunità e con i provvedimenti da essa adottati , per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o di attenuarne l conseguenze sul piano regionale ;

considerando che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono essere oggetto di un ' azione comunitaria specifica ;

considerando che le risorse del Fondo sono utilizzate tenendo conto dell ' intensità relativa degli squilibri regionali all ' interno della Comunità ;

considerando che i negoziati relativi all ' adesione del Portogallo e della Spagna alla Comunità si sono aperti rispettivamente il 17 ottobre 1978 e il 15 febbraio 1979 ;

considerando che le regioni meridionali della Comunità rischiano di trovarsi in situazione di svantaggio a seguito dell ' ampliamento di quest ' ultima , a causa soprattutto dell ' accresciuta concorrenza sui mercati di certi prodotti agricoli e dei problemi di adattamento del loro tessuto economico ;

considerando che , fra queste regioni , il Mezzogiorno italiano e le tre regioni francesi confinanti con la Spagna beneficiano già , in questo quadro , di un ' azione comunitaria specifica di sviluppo regionale istituita dal regolamento ( CEE ) n . 2615/80 del Consiglio , del 7 ottobre 1980 , che istituisce un ' azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell ' ampliamento della Comunità ( 6 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 214/8 ( 7 ) ;

considerando che la Grecia è , dal 1° gennaio 1981 , membro della Comunità e che lo sviluppo di certe sue regioni rischia parimenti di essere frenato dal futuro ampliamento della Comunità al Portogallo e alla Spagna ;

considerando che ciò vale particolarmente per le isole dell Grecia , caratterizzate da un altissimo tasso di occupazione nel settore agricolo , da una notevole dipendenza dell ' agricoltura dalle produzioni di tipo mediterraneo , da un tessuto economico molto debole e , inoltre , dall ' isolamento rispetto ai centri d ' attività economica , a causa della loro particolare situazione geografica ;

considerando che è nell ' interesse della Comunità che il processo di ampliamento si svolga in modo armonioso ; che è necessario di conseguenza intraprendere , ancor prima che le adesioni diventino effettive , una vigorosa azione struttural volta a permettere a queste regioni di adeguarsi all ' ampliamento , e che è opportuno che la Comunità contribuisca in modo particolare all ' azione da intraprendersi a tal fine da parte dello Stato membro interessato , istituendo a beneficio di queste regioni un ' azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ;

considerando che dovranno essere effettuati in queste regioni altri interventi dei Fondi comunitari , che potranno essere utilmente combinati ;

considerando che i provvedimenti previsti dal regolamento ( CEE ) n . 2615/80 potranno essere efficacemente applicati in queste regioni e che inoltre il miglioramento delle comunicazioni di queste regioni con la Grecia continentale e fra loro , soprattutto quando si tratta di isole di piccole dimensioni o lontane , tramite la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture di trasporto marittimo o aereo o tramite lo sviluppo dei servizi di trasporto , è un fattore indispensabile di potenziamento della loro base economica , tra l ' altro per lo smercio dei prodotti agricoli ;

considerando che la tutela dell ' ambiente , soprattutto mediante il miglioramento delle possibilità di controllo dell qualità delle acque , nonché dei sistemi di eliminazione dei rifiuti , è condizione essenziale per lo sviluppo delle attività turistiche di queste regioni ;

considerando che l ' azione comunitaria deve essere attuata sotto forma di un programma speciale pluriennale e che spetta alla Commissione , approvando questo programma , di assicurarsi che le realizzazioni ivi previste siano conformi al presente regolamento ;

considerando che , affinché la Grecia possa beneficiare pienamente dell ' azione specifica , è indicato prevedere che le spese relative alle misure previste ed effettuate in quest paese in attesa dell ' adozione del presente regolamento nell ' anno precedente a detta adozione siano prese in considerazione , a titolo eccezionale ;

considerando che il programma speciale deve rispondere a taluni degli obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all ' articolo 6 del regolamento del Fondo ;

considerando che la Commissione deve verificare la corretta esecuzione del programma speciale esaminando i rapporti annuali che lo Stato membro interessato le fornirà a tal fine ;

considerando che è necessario che il Consiglio , il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale siano regolarmente informati sull ' applicazione del presente regolamento ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È istituita un ' azione comunitaria specifica di sviluppo regionale a norma dell ' articolo 13 del regolamento del Fondo , qui di seguito denominata « azione specifica » , per contribuire allo sviluppo di talune regioni della Grecia nel contesto dell ' ampliamento della Comunità .

Articolo 2

L ' azione specifica concerne le isole greche ad eccezione di quelle che non sono coperte da un regime nazionale di aiut a finalità regionale , cioè Salamina e , per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti industriali , Egina , Ydra e Spetses .

Articolo 3

1 . L ' azione specifica si attua sotto forma di un programma speciale , qui di seguito denominato « programma speciale » , presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato .

2 . Il programma speciale ha per scopo di rafforzare le strutture economiche e di creare posti di lavoro nelle regioni di cui all ' articolo 2 . A tal fine , esso prevede l sviluppo delle piccole e medie industrie e delle imprese artigianali , in particolare facilitando il loro inserimento nei mercati mediante l ' analisi di questi , adattando e sviluppando contemporaneamente il loro apparato produttivo e le infrastrutture in cui tali imprese operano e migliorandone la gestione . Il programma è altresì inteso a promuovere l ' innovazione , a valorizzare le possibilità di sviluppo turistico e a migliorare le comunicazioni fra le isole e la Grecia continentale e tra le isole stesse .

3 . Il programma speciale è istituito e realizzato in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari , in particolare con il FEAOG , sezione orientamento , il Fondo sociale , la BEI ed i Nuovo strumento comunitario .

4 . Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui all ' articolo 6 del regolamento del Fondo .

5 . Il programma speciale deve contenere le informazioni necessarie , indicate nell ' articolo 7 del presente regolamento , concernenti l ' analisi della situazione e del fabbisogno occorrente per gli obiettivi di cui al paragrafo 2 , le azioni previste , il loro scaglionamento nel tempo e , in via generale , l ' insieme degli elementi che consentono di valutarne la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale .

6 . La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell ' entrata in vigore del presente regolamento .

7 . Il programma speciale è approvato dalla Commissione , previo intervento del comitato del Fondo , secondo la procedura prevista dall ' articolo 16 del regolamento del Fondo .

8 . In sede di approvazione del programma speciale la Commissione accerta la concordanza di tale programma con l ' articolo 20 del regolamento del Fondo .

9 . La Commissione informa il Parlamento in merito agli importi accettati per le regioni al momento dell ' approvazione del programma speciale .

10 . Dopo la sua approvazione , il programma speciale è pubblicato , a titolo informativo , dalla Commissione .

Articolo 4

1 . L ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 2615/80 è applicabile .

2 . Il Fondo può inoltre partecipare , nell ' ambito del programma speciale , alle seguenti operazioni :

a ) quando si tratta di isole di piccole dimensioni o lontane ,

- miglioramento delle comunicazioni delle isole con la Grecia continentale e tra loro , in rapporto con la realizzazione delle operazioni previste dall ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 2615/80 ,

- provvedimento che consentono un migliore accesso alle isole tramite la creazione o il miglioramento delle infrastrutture di trasporto marittimo o aereo ,

- creazione o sviluppo di linee di trasporto marittimo o aereo ;

b ) tutela dell ' ambiente e delle possibilità di sviluppo turistico tramite l ' installazione di attrezzature che permettano di analizzare e controllare la qualità delle acque , nonché tramite la costruzione o il miglioramento di sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti ;

c ) impianti di disalazione dell ' acqua marina ;

d ) inoltre , l ' attività degli agenti di animazione di cu all ' articolo 4 , punto 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2615/80 può comportare apposite azioni d ' informazione destinate ai cittadini greci residenti negli altri Stati membri della Comunità e che siano disoccupati o minacciati dalla perdita del posto di lavoro . Tali azioni sono attuate , nella misura del possibile , in stretto coordinamento con gli Stati membri interessati .

Articolo 5

1 . L ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2615/80 è applicabile .

2 . Inoltre , per quanto concerne le operazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , del presente regolamento il contributo comunitario è il seguente :

a ) per le operazioni relative alle infrastrutture di trasporto di cui alla lettera a ) , primo trattino : 50 % della spesa pubblica ;

b ) per le operazioni relative ai servizi di trasporto di cui alla lettera a ) , secondo trattino : il primo anno , 50 della spesa pubblica risultante da un contributo ai costi netti di esercizio di tali servizi . L ' aiuto ha una durata di tre anni ed è decrescente ;

c ) per le operazioni relative alle attrezzature di analisi e ai sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti di cui alla lettera b ) : 50 % della spesa pubblica ;

d ) per le operazioni relative agli impianti di disalazione dell ' acqua marina di cui alla lettera c ) : 50 % della spes pubblica .

3 . Per gli aiuti di cui al paragrafo 2 , lettere a ) , c ) e d ) , è escluso il cumulo degli aiuti delle sezioni sotto quota e fuori quota del Fondo .

Articolo 6

L ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2615/80 è applicabile , ad eccezione del paragrafo 1 , lettera a ) .

Possono essere prese in considerazione le spese effettuate decorrere dal dodicesimo mese precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento .

Articolo 7

Il programma speciale comporta le indicazioni previste dall ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2615/80 .

Esso comporta inoltre :

a ) un ' analisi del fabbisogno in materia di comunicazioni fra le isole e la Grecia continentale e tra le isole stesse , tanto in infrastrutture quanto per i servizi di trasporto . Descrizione dei regimi di aiuto a questi servizi di trasporto con indicazione delle relative spese pubbliche in media annuale ;

b ) una descrizione del fabbisogno in materia di analisi della qualità delle acque e del trattamento dei rifiuti ;

c ) in rapporto con le operazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 :

i ) descrizione delle azioni previste in materia di aiuto a servizi di trasporto ;

ii ) natura e ubicazione delle infrastrutture di trasporto previsioni relative ai sistemi di trattamento dei rifiuti , alle attrezzature di analisi e agli impianti di disalazione dell ' acqua marina .

Articolo 8

Il presente regolamento non osta al riesame tuttora in cors del regolamento del Fondo di cui all ' articolo 22 di quest ' ultimo .

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successiv alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 18 gennaio 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 349 del 23 . 12 . 1980 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . C 15 del 19 . 1 . 1983 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . C 184 del 10 . 6 . 1983 , pag . 163 .

( 5 ) GU n . C 124 del 9 . 5 . 1983 , pag . 2 .

( 6 ) GU n . L 271 del 15 . 10 . 1980 , pag . 1 .

( 7 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale