31984R0214

Regolamento (CEE) n. 214/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2615/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 31/01/1984 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 1 pag. 0059
edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0059


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 214/84 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 1984

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2615/80 che istituisce un ' azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell ' ampliamento della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 724/75 del Consiglio , del 18 marzo 1975 , che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3225/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) ,

considerando che l ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 724/75 , qui di seguito denominato « regolamento del Fondo » , prevede , indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera a ) , dello stesso regolamento , una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale , connesse in particolare con le politiche della Comunità e con i provvedimenti da essa adottati , per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o di attenuarne le conseguenze sul piano regionale ;

considerando che , a norma di detto articolo , il 7 ottobre 1980 il Consiglio ha adottato una prima serie di regolamenti che istituiscono azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale , in particolare il regolamento ( CEE ) n . 2615/80 ( 6 ) che istituisce un ' azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell ' ampliamento della Comunità , azione qui di seguito denominata « azione specifica » ;

considerando che a norma di detto regolamento , in particolare dell ' articolo 3 , la Commissione ha adottato programmi speciali relativi da una parte alle regioni dell ' Aquitania , del Languedoc-Roussilon e del Midi-Pyrénées e dall ' altra del Mezzogiorno , a favore dei quali ha deciso contemporaneamente di assegnare degli stanziamenti ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono costituire oggetto di un ' azione comunitaria specifica e che in conseguenza dei bisogni di miglioramento delle strutture economiche di tali regioni le misure previste per l ' azione specifica in vigore devono essere rafforzate e completate ;

considerando che , per stimolare gli investimenti nelle piccole e medie imprese , qui di seguito denominate « PMI » , è opportuno prevedere essere rinforzato con un aiuto supplementare a carico della Comunità durante un periodo transitorio ;

considerando che conviene intensificare le azioni di promozione e d ' investimento a favore dell ' agriturismo , soprattutto nelle zone agricole svantaggiate , nella misura in qui gli Stati membri interessati elaborano appropriati programmi d ' intervento ;

considerando che è opportuno incoraggiare ulteriormente l ' animazione economica delle regioni in questione mediante una gestione particolarmente attiva degli aiuti e dei servizi pubblici , in particolare di quelli previsti nel quadro del programma speciale , e che a tal fine è necessario istituite o estendere i servizi di agenti incaricati d ' informare gli operatori economici esistenti o potenziali delle possibilità di accedere a tali aiuti e servizi e di aiutarli a richiederli ;

considerando che per accelerare l ' attuazione del programma speciali , è opportuno modificare le disposizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 2615/80 in materia di impegni di bilancio , di versamento del contributo del Fondo e di concessione di anticipi da parte del Fondo ;

considerando che l ' attuazione dell ' azione specifica così rafforzata richiede pertanto mezzi finanziari supplementari ;

considerando che è necessario che ciascuno degli Stati membri interessati presenti alla Commissione un programma speciale adattato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE I

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2615/80 è modificato conformemente ai seguenti articoli .

Articolo 2

All ' articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis . La predisposizione e la realizzazione del programma speciale si effettuano in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari , segnatamente con il FEAOG , sezione orientamento , con il Fondo sociale , con la BEI e con il Nuovo strumento comunitario . » .

Articolo 3

All ' articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 6 bis :

« 6 bis . Nell ' approvare il programma speciale , la Commissione si accerta sua compatibilità con l ' articolo 20 del regolamento del Fondo . » .

Articolo 4

All ' articolo 3 , il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo :

« 8 . Dopo la sua approvazione , il programma speciale è pubblicato , a titolo informativo , dalla Commissione . » .

Articolo 5

All ' articolo 4 , punto 1 , lettere b ) e c ) sostituite dal seguente testo :

« b ) erogazione di aiuti agli investimenti nelle PMI per creare nuove imprese o facilitare l ' adattamento della produzione delle imprese alle potenzialità del mercato , quando le analisi di cui alla lettera a ) o altri elementi di prove soddisfacenti lo giustifichino . Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese ;

c ) creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione ; creazione o sviluppo di servizi di agenti di animazione economica .

L ' attività di tali società o organismi può comprendere un ' assistenza temporanea alle imprese per l ' attuazione delle raccomandazioni formulate dagli stessi .

Gli agenti d ' animazione economica sono incaricati :

- di ricercare , grazie a contatti diretti su scala locale , iniziative economiche mediante azioni d ' informazione sulle possibilità d ' accesso agli aiuti e servizi pubblici offerti , con particolare riguardo a quelli previsti nell ' ambito del programma speciale ,

- di accompagnare la realizzazione di queste iniziative aiutando gli operatori economici esistenti o potenziali a far ricorso a tali aiuti e servizi . » .

Articolo 6

All ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera a ) , il punto ii ) è sostituito dal seguento testo :

« ii ) per le operazioni relative agli investimenti di cui all ' articolo 4 , punto i , lettera b ) : 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all ' investimento . Questo aiuto può comportare un supplemento rispetto all ' aiuto più favorevole del regime regionale esistente . L ' aiuto supplementare a carico della Comunità per un periodo di quattro anni può raggiungere il 10 % del costo dell ' investimento . L ' aiuto pubblico può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi . » .

Articolo 7

All ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera a ) , i punti iii à e iv ) sono sostituiti dal testo seguente :

« iii ) per le operazioni relative alla consulenza di cui all ' articolo 4 , punto 1 , lettera c ) : aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per le prestazioni fornite dalle società o dagli organismi di consulenza . L ' aiuto decrescente ed ha una durata di tre anni . Esso copre , il primo anno , il 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa in media annua per l ' intero periodo di tre anni ( aiuto indiretto ) ; lo Stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza ( aiuto diretto ) ;

iv ) per le operazioni relative all ' animazione economica di cui all ' articolo 4 , punto 1 , lettera c ) : aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento risultanti dall ' attività degli agenti di animazione . L ' aiuto è decrescente ed ha una durata di cinque anni . Esso copre , il primo anno , il 60 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 50 % della spesa per animatore per l ' intero periodo di cinque anni . Tali attività , che devono essere nuove e riguardare specificamente le regioni di cui all ' articolo 2 , possono essere affidate dallo Stato membro interessato ad organismi specifici . » .

Articolo 8

All ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) , punti ii ) , i termini « fino ad un massimo di 50 000 unità di conto europee per studio » , sono sostituiti dai seguenti « fino ad un massimo di 120 000 ECU per studio . » .

Articolo 9

All ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera d ) , punto i ) viene aggiunto il seguente elemento di frase : « tuttavia , fino a quando i necessari provvedimenti non saranno presi dallo Stato membro interessato , e per un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 16 ottobre 1985 , l ' aiuto all ' investimento è interamente a carico della Comunità ; esso rappresenta il 50 % del costo dell ' investimento . » .

Articolo 10

All ' articolo 5 , il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5 . Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono realizzati per quote annue . La prima quota è impegnata sin dall ' approvazione di tale programma da parte della Commissione . L ' impegno di quote annue ulteriori è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma . » .

Articolo 11

All ' articolo 6 , paragrafo 1 , la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente :

« 1 . Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente , secondo le indicazioni di questo Stato membro , agli organismi incaricati della loro attuazione , conformemente alle norme seguenti : » .

Articolo 12

All ' articolo 6 , paragrafo 1 , la lettera c ) è sostituita dal testo seguente :

« c ) su domanda dello Stato membro , anticipi possono essere concessi per ciascuna quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio .

Fin dall ' inizio della realizzazione delle operazioni , un anticipo del 60 % del contributo del Fondo relativo alla prima quota annua può essere versato dalla Commissione . Quando lo Stato membro attesta che la metà del primo anticipo è stata spesa , un secondo anticipo pari al 25 % potrà essere versato dalla Commissione .

Appena la realizzazione della quota annua successiva è iniziata , possono essere versati anticipi conformemente ai commi precedenti .

Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello Stato membro quando quest ' ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse , e su presentazione dell ' ammontare della spesa pubblica effettuata . » .

Articolo 13

All ' articolo 6 , il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5 . Al termine dell ' esecuzione di ciascun programma , speciale , la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale e al Parlamento europeo ; la relazione contiene i dati riguardanti il numero e la natura dei posti di lavoro creati e salvaguardati . » .

Articolo 14

All ' allegato è aggiunto il seguente punto 6 :

« 6 . Descrizioni delle azioni previste nell ' ambito del programma del settore dell ' animazione economica . » .

SEZIONE 2

Articolo 15

1 . La Francia e l ' Italia adattano i programmi speciali previsti dall ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2615/80 e approvati dalla Commissione conformemente alle modifiche previste dalla sezione I del presente regolamento .

2 . I programmi speciali adattati sono approvati dalla Commissione in conformità dell ' articolo 3 , paragrafo 6 , del regolamento ( CE ) n . 2615/80 .

3 . Fatto salvo l ' articolo 5 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2615/80 , l ' ammontare dell ' intervento del Fondo di cui beneficiano i programmi speciali adattati non può superare quello stabilito dalla Commissione al momento della loro approvazione .

4 . La durata dei programmi speciali adattati è prolungata fino allo scadere del quinto anno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell ' entrata in vigore del presente regolamento .

5 . Possono esser prese in considerazione le spese risultanti dai programmi speciali così adattati che sono effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 18 gennaio 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 349 del 23 . 12 . 1980 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . C 15 del 19 . 1 . 1980 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . C 184 del 10 . 6 . 1983 , pag . 163 .

( 5 ) GU n . C 124 del 9 . 5 . 1983 , pag . 2 .

( 6 ) GU n . L 271 del 15 .10 . 1980 , pag . 1 .