Regolamento (CEE) n. 135/84 della Commissione del 19 gennaio 1984 recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l' olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 20/01/1984 pag. 0023 - 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0246
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0246
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 135/84 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1984 recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2551/83 (4), ha previsto che, per rendere possibile il controllo di qualità degli oli confezionati dalle imprese riconosciute, a qualsiasi olio acido di raffinazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva, prodotto nella Comunità, deve essere aggiunto un determinato quantitativo di taluni prodotti diversi dall'olio d'oliva; che per ovviare a certe difficoltà per l'utilizzazione del colesterolo è opportuno precisare il tipo di sostanza che può essere utilizzata; considerando che in taluni Stati membri la maggior parte dei sottoprodotti della raffinazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva è destinata direttamente e tal quale alla produzione di saponi; che pertanto conviene prevedere che gli Stati membri possono consentire, sotto determinate condizioni, che questi sottoprodotti possono essere esonerati dall'aggiunta delle sostanze di cui all'articolo 12 ter del citato regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 12 ter del regolamento (CEE) n. 3172/80 è modificato come segue: 1. Al paragrafo 1 il sesto trattino è sostituito dal trattino seguente: « - Colesterolo in una percentuale dello 0,2 %. Questa percentuale deve essere ottenuta a partire da colesterolo che non contenga impurità tossiche per l'alimentazione umana ». 2. È aggiunto il seguente paragrafo 3: « 3. Gli Stati membri possono esonerare i sottoprodotti del processo di raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sansa di oliva, destinati tal quali alla fabbricazione di saponi, dall'obbligo di cui al paragrafo 1 a condizione che essi sottomettano tali prodotti, a partire della loro produzione, a un controllo permanente che garantisca la loro definitiva trasformazione in sapone ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6. (3) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27. (4) GU n. L 252 del 13. 9. 1983, pag. 8.