31984L0647

Direttiva 84/647/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 22/12/1984 pag. 0072 - 0073
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0225
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0104
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0225


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(84/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, dal punto di vista macroeconomico, l'utilizzazione dei veicoli noleggiati consente, in talune situazioni, una ripartizione ottimale delle risorse limitando lo spreco dei fattori di produzione;

considerando che, dal punto di vista microeconomico, tale possibilità introduce un elemento di elasticità nell'organizzazione del trasporto ed incrementa in tal modo la produttività delle imprese;

considerando che la prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra Stati membri (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/50/CEE (4), deve essere modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva:

- per « veicoli » si intendono: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;

- per « veicoli noleggiati » si intendono i veicoli che, contro rimunerazione e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli.

Articolo 2

Ogni Stato membro ammette che siano utilizzati nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

1) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro;

2) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

3) il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;

4) il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza;

5) il rispetto delle condizioni sovraindicate sia comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo:

a) contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo;

b) qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.

I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza veicoli noleggiati, immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione nel loro territorio, sempreché queste imprese soddisfino le condizioni stabilite nell'articolo 2.

2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio.

Articolo 4

1. La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3.

2. La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda un periodo minimo di noleggio per l'utilizzazione, da parte delle sue imprese, di veicoli presi a noleggio.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative:

- all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;

- ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;

- alla formazione dei prezzi di noleggio;

- all'importazione dei veicoli;

- alle condizioni di accesso all'attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.

Articolo 6

Nell'allegato I della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, il testo del punto 11, lettera d), primo comma, è sostituito dal seguente testo:

« d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (1).

(1) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72. ».

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1986 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Al più tardi il 30 giugno 1989 il Consiglio riesamina, in base ad una relazione della Commissione, corredata eventualmente di proposte, l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Il Presidente

J. BRUTON

(1) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 91.

(2) GU n. C 35 del 9. 2. 1984, pag. 19.

(3) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.

(4) GU n. L 27 del 4. 2. 1982, pag. 22.