31984L0491

Direttiva 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 17/10/1984 pag. 0011 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0059
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0159


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1984

concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano

(84/491/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), in particolare gli articoli 6 e 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico interessato dagli scarichi di queste sostanze;

considerando che l'esaclorocicloesano, qui appresso denominato « HCH », è un composto organoalogenato che, in considerazione della sua tossicità, persistenza e bioaccumulazione, figura nell'elenco I;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvi i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che l'inquinamento delle acque dovuto agli scarichi diretti di HCH è provocato per lo più dagli stabilimenti che lo producono, lo trattano e accessoriamente lo formulano sullo stesso luogo; che è pertanto necessario fissare valori limite per questo settore e obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di HCH di tali stabilimenti;

considerando che anche l'inquinamento da HCH causato dalle altre fonti industriali dirette di inquinamento è rilevante e che occorre quindi, per gli scarichi per i quali non è possibile tecnicamente fissare valori limite di emissione a livello comunitario, che gli Stati membri fissino in modo autonomo norme di emissione che tengano conto dei migliori mezzi tecnici disponibili;

considerando che occorre che gli Stati membri vigilino affinché le misure di cui alla presente direttiva non possano avere come effetto un maggiore inquinamento del suolo e dell'aria;

considerando che occorre prevedere una procedura di controllo specifica per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati;

considerando che occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi di HCH di cui sopra, per un'efficace applicazione della presente direttiva;

considerando che è necessario che la Commissione presenti al Consiglio una relazione ogni cinque anni in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva, in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 76/464/CEE, i valori limite delle norme di emissione dell'HCH per gli scarichi degli stabilimenti industriali definiti all'articolo 2, lettera g), della presente direttiva;

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità dell'ambiente idrico per quanto riguarda l'HCH;

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali debbono essere osservate le condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri per gli scarichi degli stabilimenti esistenti;

- fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura e di riferimento per la determinazione della concentrazione di HCH negli scarichi e nei corpi idrici;

- stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo;

- prescrive agli Stati membri di collaborare nei casi in cui gli scarichi interessino le acque di più Stati membri.

2. La presente direttiva è applicabile alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, escluse le acque sotterranee.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) HCH

gli isomeri dell'1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano;

b) lindano

un prodotto contenente come minimo il 99 % del g-isomero dell'1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano;

c) estrazione del lindano

la separazione del lindano a partire da una miscela degli isomeri dell'esaclorocicloesano;

d) valori limite

i valori indicati nell'allegato I;

e) obiettivi di qualità

le esigenze indicate nell'allegato II;

f) trattamento dell'HCH

qualsiasi processo industriale per la produzione o l'utilizzazione dell'HCH, ovvero qualsiasi altro processo industriale che comporti la presenza dell'HCH;

g) stabilimento industriale

ogni stabilimento nel quale viene effettuato il trattamento dell'HCH o di qualsiasi altra sostanza contenente HCH;

h) stabilimento esistente

ogni stabilimento industriale che entri in funzione alla data di notifica della presente direttiva;

i) stabilimento nuovo

- ogni stabilimento industriale che entri in funzione dopo la data di notifica della presente direttiva;

- ogni stabilimento esistente la cui capacità di produzione o di trattamento dell'HCH sia stata sensibilmente aumentata dopo la data di notifica della presente direttiva.

Articolo 3

1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell'allegato I.

2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti HCH escono dallo stabilimento industriale.

Se le acque di scarico contenenti HCH sono trattate fuori dello stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato a eliminare l'HCH, lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento.

3. Le autorizzazioni previste all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere disposizioni almeno altrettanto rigorose di quelle contenute nell'allegato I della presente direttiva, salvo nei casi in cui uno Stato membro ottemperi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, in base agli allegati II e IV della presente direttiva.

Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.

4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3 nonché dalle disposizioni della direttiva 74/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformemente all'articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza.

Nei casi in cui per motivi tecnici le norme previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi.

La Commissione trasmette immediatamente tali giustificazioni agli altri Stati membri e invia quanto prima a tutti gli Stati membri una relazione contenente il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio.

5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza dell'HCH figura nell'allegato III, punto 1. Possono essere usati altri metodi purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di tali metodi siano almeno tanto validi quanto quelli definiti nell'allegato III, punto 1. L'esattezza richiesta per misurare il flusso degli effluenti è precisata nell'allegato III, punto 2.

6. Gli Stati membri si assicurano che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non provochino un aumento dell'inquinamento da HCH in altri ambienti e in particolare nel suolo e nell'aria.

Articolo 4

Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico minacciato dagli scarichi degli stabilimenti industriali.

Nel caso di scarichi nelle acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare i metodi di sorveglianza.

Articolo 5

1. Sulla base delle informazioni che le saranno fornite a sua richiesta, caso per caso, dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE, in particolare per quanto riguarda:

- i dettagli concernenti le autorizzazioni che fissano le norme di emissione per gli scarichi di HCH,

- i risultati dell'inventario degli scarichi di cadmio effettuati nelle acque di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

- i risultati delle misure applicate dalla rete nazionale istituita per la determinazione delle concentrazioni di HCH,

la Commissione procede ad una valutazione comparativa dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

2. Ogni cinque anni, e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio la valutazione comparativa di cui al paragrafo 1.

3. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative, principalmente, alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione dell'HCH negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di miglioramento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare valori limite supplementari ed obiettivi di qualità supplementari.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 1986 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BRUTON

(1) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(2) GU n. C 215 dell'11. 8. 1983, pag. 3.

(3) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 138.

(4) GU n. C 57 del 29. 2. 1984, pag. 1.

(1) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

ALLEGATO I

VALORI LIMITE, TERMINI FISSATI PER L'OSSERVANZA DI TALI VALORI E PROCEDURA DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO DA APPLICARE AGLI SCARICHI

1. Valori limite e termini

1.2.3,4 // // // // Settore industriale (a) // Unità di misura // Valori limite (d) da rispettare a decorrere dal // 1.2.3.4 // // // 1. 4. 1986 // 1. 10. 1988 // // // // // 1. Stabilimento per la produzione dell'HCH // Grammi di HCH per tonnellata di HCH prodotto (b) // 3 // 2 // // Milligrammi di HCH per litro scaricato (c) // 3 // 2 // // // // // 2. Stabilimento per l'estrazione del lindano // Grammi di HCH per tonnellata di HCH trattato (b) // 15 // 4 // // Milligrammi di HCH per litro scaricato (c) // 8 // 2 // // // // // 3. Stabilimento in cui sono effettuati la produzione e l'estrazione del lindano // Grammi di HCH per tonnellata di HCH prodotto (b) // 16 // 5 // // Milligrammi di HCH per litro scaricato (c) // 6 // 2 // // // //

(a) I valori limite indicati nella tabella comprendono anche gli eventuali scarichi provenienti dalla formulazione di lindano nello stesso luogo.

Per i settori industriali che comportano il trattamento dell'HCH, non citati nella tabella, specialmente per gli stabilimenti industriali di formulazione del lindano che producono agenti di protezione delle piante, del legno e dei cavi, il Consiglio definirà successivamente misure appropriate e valori limite, secondo le necessità. Nel frattempo gli Stati membri stabiliscono autonomamente, per gli scarichi di questi stabilimenti, norme di emissione che tengano conto dei migliori mezzi tecnici esistenti.

(b) Valori limite in peso (media mensile).

(c) Valori limite di concentrazione (concentrazione media mensile di HCH ponderata secondo la capacità dell'effluente).

(d) Valori limite applicabili alla quantità totale di HCH presente in tutti gli scarichi di acqua contenente HCH, provenienti dal luogo dello stabilimento industriale.

2. Nella tabella precedente figurano i valori limite espressi in termini di concentrazione che in linea di massima non devono essere superati. Ad ogni modo i valori limite espressi in concentrazioni massime non possono essere superiori a quelli espressi in peso divisi per le necessità di acqua per tonnellata di HCH prodotto o trattato.

I valori limite in peso espressi in termini di quantità di HCH scaricato in rapporto alla quantità di HCH prodotto o trattato, figuranti nella tabella sopra riportata, devono essere rispettati in tutti i casi.

3. I valori limite delle medie giornaliere sono uguali al momento dei controlli eseguiti conformemente alle disposizioni dei punti 4 e 5 al doppio dei valori limite delle medie mensili corrispondenti figuranti nella tabella precedente. 4. Per verificare se gli scarichi rispondano alle norme di emissione, fissate conformemente ai valori limite definiti nella presente direttiva, deve essere istituita una procedura di controllo.

Questa procedura deve prevedere il prelievo e l'analisi di campioni, la misura del flusso e della quantità di HCH prodotto o trattato. Se è impossibile determinare la quantità di HCH prodotto o trattato, la procedura di controllo può fondarsi, al massimo, sulla quantità di HCH che può essere prodotta o trattata durante il periodo considerato, tenuto conto degli impianti di produzione in funzione e nei limiti sui quali si basa l'autorizzazione.

5. Il prelievo viene realizzato su un campione rappresentativo dello scarico durante un periodo di 24 ore. Il quantitativo di HCH scaricato nel corso di un mese deve essere calcolato in base ai quantitativi quotidiani di HCH scaricati.

Una procedura semplificata di controllo può tuttavia essere prevista per gli stabilimenti industriali che non scaricano più di 3 kg di HCH all'anno.

ALLEGATO II

OBIETTIVI DI QUALITÀ

Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che gli Stati membri debbono stabilire e far applicare conformemente all'articolo 5 della medesima sono fissate in modo che nella zona interessata dagli scarichi di HCH sia(no) rispettato(i) lo(gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) tra quelli elencati in appresso. L'autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie, tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1, quello o quelli che giudica appropriato(i) tenuto conto della destinazione della zona e del fatto che lo scopo della presente direttiva è di eliminare qualsiasi forma d'inquinamento.

1. Allo scopo di eliminare l'inquinamento quale è definito nella direttiva 76/464/CEE e in applicazione dell'articolo 2 della medesima, sono fissati i seguenti obiettivi di qualità (1) rilevati in un punto abbastanza vicino a quello di scarico (2).

1.1. La concentrazione totale di HCH nelle acque superficiali interne interessate dagli scarichi non deve essere superiore a 100 ng/1.

1.2. La concentrazione totale di HCH nelle acque di estuari o nelle acque marine territoriali non deve essere superiore a 20 ng/l.

1.3. Il tenore di HCH nelle acque destinate alla produzione di acqua potabile deve soddisfare i requisiti della direttiva 75/440/CEE (3).

2. Oltre ai suddetti requisiti le concentrazioni di HCH nelle acque superficiali interne devono essere stabilite dalla rete nazionale di cui all'articolo 5 della presente direttiva e i risultati devono essere paragonati ad una concentrazione totale di HCH di 50 ng/l.

Se detta concentrazione non è osservata in uno dei punti della rete nazionale se ne devono fornire i motivi alla Commissione.

3. La concentrazione totale di HCH nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare in modo significativo con l'andar del tempo.

4. Se alle acque di una zona si applicano vari obiettivi, la qualità delle acque deve essere tale da soddisfare ciascun obiettivo.

(1) Le concentrazioni riportate ai punti 1.1 e 1.2 rappresentano i requisiti minimi indispensabili a proteggere la vita acquatica contro l'inquinamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 76/464/CEE.

(2) Salvo l'obiettivo di qualità di cui al punto 1.3, tutte le concentrazioni si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti in un anno.

(3) La direttiva 75/440/CEE riguarda la qualità prescritta per le acque superficiali destinata alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26) e prevede un valore vincolante « antiparassitari-totale » che include l'HCH.

ALLEGATO III

METODI DI MISURA

1. Il metodo analitico di riferimento per la determinazione della concentrazione delle sostanze considerate negli scarichi e nelle acque è la cromatografia in fase gassosa con rilevamento a cattura di elettroni, previa estrazione con appropriato solvente e purificazione.

L'esattezza (1) e la precisione (1) del metodo debbono essere del ± 50 %, a una concentrazione pari al doppio del valore del limite di rilevamento.

Il limite di rilevamento (1) deve essere:

- in caso di scarichi, un decimo della concentrazione prescritta nel luogo del prelievo;

- in caso di acque soggette a un obiettivo di qualità:

i) per le acque superficiali interne, un decimo della concentrazione indicata nell'obiettivo di qualità;

ii) per le acque di estuari e le acque marine territoriali, un quinto della concentrazione indicata nell'obiettivo di qualità;

- in caso di sedimenti, 1 mg/kg, peso secco;

- in caso di organismi viventi, 1 mg/kg, peso umido.

2. La misurazione del flusso degli effluenti deve essere effettuata con un'esattezza del ± 20 %.

(1) Le definizioni di questi termini sono contenute nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44).

ALLEGATO IV

PROCEDURA DI CONTROLLO PER GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva, l'autorità competente precisa le prescrizioni, le modalità di vigilanza ed i termini per assicurare che sia (siano) rispettato(i) lo (gli) obiettivo(i) di qualità in questione.

2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, lo Stato membro informa la Commissione, per ciascun obiettivo di qualità scelto e applicato, in merito:

- ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione;

- alla zona cui si applica l'obiettivo di qualità;

- alla localizzazione dei punti di prelevamento;

- alla frequenza del campionamento;

- ai metodi di campionamento e di misura;

- ai risultati ottenuti.

3. I campioni devono essere sufficientemente rappresentativi della qualità dell'ambiente idrico dell'area interessata dagli scarichi e la frequenza del campionamento deve bastare per rilevare eventuali modificazioni dell'ambiente idrico, in considerazione in particolare delle variazioni naturali del regime idrologico.