31984L0415

Quinta direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 25/08/1984 pag. 0031 - 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0049
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0201


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QUINTA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1984

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(84/415/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/574/CEE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, al fine di proteggere la salute pubblica, è opportuno vietare l'impiego nei prodotti cosmetici dell'acido aristolochico (acido 3,4-metilendiossi-8-metossi-10-nitrofenantren-1-carbossilico) e dei suoi sali, nonché di tutte le specie di Veratrum;

considerando che, sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, possono essere ammessi nella composizione dei prodotti cosmetici, entro certi limiti ed a determinate condizioni, l'uso dell'acqua ossigenata, nei preparati per la cura della pelle e nei preparati per indurire le unghie, l'uso dell'idrochinone, come agente per schiarire localmente la pelle, l'uso del fluoridrato di nicometanolo, nei prodotti destinati all'igiene orale; che l'uso del nitrato d'argento può essere definitivamente ammesso per la tintura di ciglia e sopracciglia;

considerando che l'estere monoglicerico dell'acido para-aminobenzoico è un filtro U. V. elencato nell'allegato VII, parte seconda, n. 4, e pertanto può essere soppresso dall'allegato IV, parte prima, n. 2 della direttiva 76/768/CEE;

considerando che i conservanti 56 e 57 che figurano nella seconda parte dell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE vengono aggiunti ai prodotti cosmetici per altri scopi specifici;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata nel modo seguente:

1. All'allegato II,

- sostituire il n. 333 con:

« 333. Veratrum Spp. e preparati »,

- aggiungere:

« 365. Acido aristolochico e suoi sali »;

2. allegato III, parte prima:

- i numeri d'ordine 12 e 14 sono modificati nel modo seguente:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // 12 // Acqua ossigenata // a) Preparati per il trattamento dei capelli b) Preparati per la cura della pelle c) Preparati per indurire le unghie // 12 % d'H2O2 (40 volumi) 4 % d'H2O2 2 % d'H2O2 // // a), b) e c) Contiene acqua ossigenata. Evitare il contatto della sostanza con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente. // // // // // // // 14 // Idrochinone (2) // a) Colorante di ossidazione per la tintura dei capelli: // 2 % // // a) // // // 1. uso generale // // // 1. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente: contiene idrochinone. // // // 2. uso professionale // // // 2. Solo ad uso professionale: contiene idrochinone. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. // // Idrochinone // b) Agente per schiarire localmente la pelle // 2 % // // b) - Contiene idrochinone. - Evitare il contatto con gli occhi. - Applicare unicamente su piccole superfici. - In caso d'irritazione, smettere l'uso. - Da non usare sui bambini al di sotto dei 12 anni. // // // // // //

- vengono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // 47 // Fluoridrato di nicometanolo // Prodotti destinati all'igiene orale // 0,15 % calcolato in F. In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % // // Contiene fluoridrato di nicometanolo. // // // // // // // 48 // Nitrato d'argento // Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e sopracciglia // 4 % // // - Contiene nitrato d'argento. - Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. // // // // // //

3. Nell'allegato IV, prima parte, sono soppressi i numeri d'ordine 2 e 6.

4. Nell'allegato V è soppresso il numero d'ordine 11.

5. Nell'allegato VI, seconda parte, è aggiunto il simbolo (*) alla colonna b) dopo il nome delle sostanze contrassegnate dei numeri d'ordine 56 e 57.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1985, o essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

(2) GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 38.