Direttiva 84/318/CEE della Commissione del 23 maggio 1984 che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori nel quadro del regime di perfezionamento attivo
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 26/06/1984 pag. 0019 - 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 11 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 11 pag. 0011
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1984 che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori nel quadro del regime di perfezionamento attivo (84/318/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/89/CEE (2), in particolare l'articolo 28, considerando che la direttiva 73/95/CEE della Commissione (3), modificata dalla direttiva 75/681/CEE (4), ha stabilito alcune disposizioni di applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 69/73/CEE, ed in particolare ha fissato i metodi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri necessari per assicurare la percezione dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, nel caso in cui l'immissione in libera pratica autorizzata dei prodotti compensatori, dei prodotti intermedi o delle merci tal quali è effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime di perfezionamento è stato autorizzato; considerando che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato, l'immissione in libera pratica implica non solo la percezione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente e il non ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse, ma anche l'adempimento delle formalità di importazione, ivi compresa l'applicazione delle misure specifiche di politica commerciale eventualmente in vigore; considerando che tali norme specifiche non si applicano quando le merci importate sono vincolate al regime di perfezionamento attivo a condizione che esse siano ulteriormente riesportate; che queste misure devono essere applicate per l'immissione in libera pratica delle merci in questione, sia tal quali, sia trasformate; che è opportuno precisare che queste misure sono quelle previste per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo ed in vigore quando avviene l'immissione in libera pratica; considerando che, quando l'immissione in libera pratica è autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui il regime di perfezionamento attivo è stato autorizzato in quanto questi prodotti o merci si trovano in questo Stato membro, uno scambio di informazioni tra le amministrazioni interessate relativamente alla riscossione dei dazi doganali e altri diritti e tributi all'importazione è già stata prevista dalla direttiva 73/95/CEE; che, per contro, questi metodi non prevedono uno scambio di informazioni adeguato quando l'immissione in libera pratica implica anche l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale di cui formano oggetto le merci importate vincolate al regime di perfezionamento attivo; che è pertanto necessario ampliare la portata delle informazioni che possono essere scambiate utilizzando il formulario INF 1; considerando che in tal caso l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica, da concedersi eventualmente da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti o le merci si trovano, è subordinata all'applicazione delle misure specifiche di politica commerciale nello Stato membro in cui il regime di perfezionamento attivo è stato autorizzato; considerando che per una migliorare chiarezza è opportuno riprendere le disposizioni della direttiva 73/95/CEE debitamente modificate e le nuove in un solo testo; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva stabilisce alcune disposizioni di applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 69/73/CEE, in seguito denominata « direttiva di base », quando le circostanze giustificano l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, dei prodotti intermedi o delle merci tal quali in uno Stato membro diverso da quello in cui detto regime è stato autorizzato. 2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per: - « misure specifiche di politica commerciale », le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie relative ai regimi applicabili alle importazioni di merci, quali le misure di salvaguardia, le restrizioni e limitazioni quantitative, i divieti di importazione; - « dazi all'importazione », i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune ovvero in quello dei regimi specifici applicabili, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Articolo 2 1. Quando i prodotti compensatori, i prodotti intermedi o le merci tal quali sono vincolati, per essere ulteriormente esportati, alla procedura esterna del transito comunitario, la rubrica riservata alla descrizione delle merci del documento di transito comunitario deve comportare una delle menzioni seguenti: - « Merci P.A. », - « A.F.-varer », - « A.V.-Waren », - « Emporévmata T.E. », - « I.P.-goods », - « Marchandises P.A. », - « A.V.-goederen ». 2. Quando le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo formano oggetto di misure specifiche di politica commerciale, ove tali misure continuino ad essere in vigore all'atto del vincolo al regime del transito comunitario esterno delle merci tal quali oppure sotto forma di prodotti compensatori o intermediari, la menzione di cui al paragrafo 1 deve essere completata da una delle seguenti menzioni: - « Politica commerciale », - « Handelspolitik », - « Handelspolitik », - « Emporikí politikí », - « Commercial policy », - « Politique commerciale », - « Handelspolitiek ». Articolo 3 Le disposizioni dell'articolo 2 sono applicabili anche quando i prodotti e le merci che vi sono nominati sono vincolati a uno degli altri regimi di transito internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio (1). In tal caso, le menzioni di cui all'articolo 2 sono apposte sul documento di transito relativo. Articolo 4 Qualora i prodotti o le merci di cui all'articolo 2 siano vincolati a un regime doganale oppure introdotti in una zona franca a seguito del regime del transito comunitario esterno, le autorità competenti riportano le menzioni di cui all'articolo 2 che figurano in uno dei documenti di transito di cui agli articoli 2 o 3 sui documenti relativi al regime doganale o a quelli utilizzati nella zona franca. Articolo 5 L'autorizzazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti o delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, da effettuarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime di perfezionamento attivo è stato auto rizzato, è subordinata all'applicazione, nello Stato membro in cui il regime è stato autorizzato, delle misure specifiche di politica commerciale, in vigore in questo Stato membro per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. Articolo 6 1. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti o delle merci di cui all'articolo 2 è richiesta in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime di perfezionamento attivo è stato autorizzato, viene utilizzato il bolletino di informazioni di cui al paragrafo 2. 2. Il bollettino di informazioni, di seguito denominato « bollettino INF 1 » deve essere redatto in un originale e una copia su un formulario conforme al modello ed alle disposizioni che figurano in allegato. Articolo 7 1. Quando è richiesta conformemente agli articoli 14, lettera b), e 15 della direttiva di base, l'immissione in libera pratica totale o parziale dei prodotti compensatori, dei prodotti intermedi o delle merci tal quali di cui all'articolo 2, le autorità competenti ad autorizzare l'immissione in libera pratica possono richiedere, mediante un bollettino INF 1, alle autorità competenti dello Stato membro in cui il regime di perfezionamento attivo è stato autorizzato, di indicare l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere in applicazione dell'articolo 16 della direttiva di base. Tuttavia, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 5, queste informazioni devono essere richieste in caso di applicazione dell'articolo 14, lettera a), della direttiva di base. 2. Quando la domanda per l'immissione in libera pratica riguarda dei prodotti o delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti a autorizzare l'immissione in libera pratica, richiedono, mediante un bollettino INF 1, vistato da dette autorità, alle autorità competenti dello Stato membro in cui il regime di perfezionamento attivo è stato autorizzato, di indicare se sono state applicate le misure specifiche di politica commerciale in vigore in questo Stato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. 3. L'originale del bollettino INF 1 è trasmesso alle autorità competenti che hanno autorizzato il regime di perfezionamento attivo e la copia è conservata dalle autorità competenti che hanno vistato il bollettino INF 1. Nel caso in cui il bollettino INF 1 è utilizzato per l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale, le autorità che ricevono il bollettino INF 1 notificano al titolare dell'autorizzazione la richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Le autorità competenti dello Stato membro cui è inviato il bollettino INF 1 forniscono le informazioni richieste e rinviano l'originale. Tuttavia, le medesime non sono più tenute a fornire tali informazioni se è scaduto il termine previsto per la conservazione dei loro atti di archivio. 5. Ove si applichi il paragrafo 1, secondo comma, il bollettino INF 1 è vistato anche dalle autorità competenti che hanno autorizzato il regime di perfezionamento attivo, qualora il titolare dell'autorizzazione lo richieda. In tal caso, esse consegnano l'originale al titolare e conservano la copia. Articolo 8 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 1984, data di abrogazione della direttiva 73/95/CEE. Articolo 9 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1984. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 1. (3) GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 17. (4) GU n. L 301 del 20. 11. 1975, pag. 1. (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. ALLEGATO DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO DI INFORMAZIONI INF 1 1. Il formulario sul quale il bollettino INF 1 è redatto deve essere stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2. 2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm. 3. Gli Stati membri fanno procedere alla stampa del formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo. 4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale proviene il bollettino di informazioni. La parte del bollettino che costituisce la richiesta di informazioni deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bollettino. Le autorità competenti dello Stato membro che deve fornire le informazioni o che deve utilizzarle possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro dei dati trascritti nei formulari loro presentati. COMUNITÀ EUROPEA 1 Titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo 3 Destinatario della domanda 4 Destinatario delle informazioni 5 Documento relativo al trasporto dei prodotti e delle merci (1) £ T1 £ Carnet TIR £ Manifesto renano £ CIM valido come T1 £ T1Ex valido come T1 £ Bollettino di consegna-transito comu- nitario valido come T1 £ Altri (3) 1.2.3.4.5 // // // // // // del // // // // N. // // // // // // // Giorno // Mese // Anno // Ufficio: Originale N. A 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO BOLLETTINO DI INFORMAZIONI 2 DOMANDA (1) 1.2 // £ // Il sottoscritto, titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo. // £ // L'ufficio indicato nella casella 4 chiede di determinare e indicare l'importo dei dazi all'importazione (2) afferenti alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, in caso d'immissione in libera pratica dei prodotti e delle merci di seguito elencate. // £ // L'ufficio di cui alla casella 4 chiede di indicare se le misure specifiche di politica commerciale alle quali sono vincolate le merci di cui sopra sono state applicate. Luogo: 1.2.3.4.5 // // // // // // Data: // // // // Timbro dell'ufficio // // // // // // // Giorno // Mese // Anno // Firma 6 Marche e numeri - Quantità e natura dei colli - Descrizione dei prodotti e delle merci 7 Quantità netta A 6 Marche e numeri - Quantità e natura dei colli - Descrizione dei prodotti e delle merci 7 Quantità netta B 8 INFORMAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI 9 Riquadri 10 Importi determinati a titolo di 11 Moneta 12 Dazi doganali 13 Tassa di effetto equivalente 14 Altre imposizioni (4) A B 15 Applicazione delle misure di politica commerciale 16 Osservazioni A £ SÌ £ NO, per i seguenti motivi: B £ SÌ £ NO, per i seguenti motivi: 17 Luogo: 1.2.3.4.5 // // // // // // Data: // // // // Timbro dell'ufficio // // // // // // // Giorno // Mese // Anno // Firma (1) Mettere un £ × nella casella applicabile. (2) Dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposte all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune e dei regimi speciali applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli. (3) Da specificare, per esempio manifesto marittimo. (4) Da specificare nella casella 16, per esempio prelievi agricoli. Consultare le note sul retro del formulario Verso originale 18 RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI L'ufficio competente sottoindicato chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino e dell'esattezza delle menzioni che contiene. Luogo: 1.2.3.4.5 // // // // // // Data: // // // // Timbro dell'ufficio // // // // // // // Giorno // Mese // Anno // Firma Ufficio competente 19 RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato dal sottoindicato ufficio competente ha permesso di constatare che il presente bollettino (1) £ è stato rilasciato dalle autorità competenti indicate e che le menzioni che contiene sono esatte. £ da luogo alle esservazioni qui allegate. Luogo: 1.2.3.4.5 // // // // // // Date: // // // // Timbro dall'ufficio // // // // // // // Giorno // Mese // Anno // Firma Ufficio competente (1) Mettere un £ × nella casella applicabile. NOTE A. Note generali 1. La parte del bollettino che costituisce la richiesta di informazioni (riquadri da 1 a 7), va compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo o dal servizio che ha bisogno delle informazioni. 2. Il formulario deve essere riempito in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellaturé né alterazioni. Le modifiche che vi devono essere apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dalle autorità competenti. 3. Quando il bollettino INF 1 è utilizzato unicamente per indicare l'importo dei dazi all'importazione, la rubrica 15 deve essere annullata in modo da rendere impossibile qualsiasi altra indicazione. B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito 1. Indicare il cognome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale numero postale e lo Stato membro. Questa rubrica non va compilata quando la domanda è presentata dalle autorità competenti dello Stato membro che richiede le informazioni. 6. Indicare l'autorità competente con l'indirizzo completo, compreso l'eventuale numero postale e lo Stato membro. 4. Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale numero postale e lo Stato membro, dell'autorità che richiede le informazioni. Questa rubrica non va compilata quando la richiesta sia avanzata dal titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo. 4. Indicare la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli. Per i prodotti e le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o, all'occorrenza, « alla rinfusa ». Indicare i prodotti e le merci secondo la loro denominazione usuale o commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria. L'indicazione deve corrispondere a quella utilizzata nei documenti figuranti alla rubrica 5. La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m2, ecc. 10. Gli importi sono indicati in moneta nazionale, con iscrizione di una sola cifra per ogni casella. L'ultima e la penultima casella sono riservate alle eventuali frazioni di unità. 11. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle: 1.2 // - FB // per i franchi belgi, // - DM // per i marchi tedeschi, // - FF // per i franchi francesi, // - LI // per le lire italiane, // - LF // per i franchi lussemburghesi, // - Fl // per i fiorini olandesi, // - KR // per le corone danesi, // - I£ // per le lire irlandesi, // - £ // per le lire sterline, // - DR // per le drachme greche.