Direttiva 84/231/CEE del Consiglio del 30 aprile 1984 che modifica le direttive 69/169/CEE e 83/2/CEE relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 03/05/1984 pag. 0042 - 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0168
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0168
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1984 che modifica le direttive 69/169/CEE e 83/2/CEE relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (84/231/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è opportuno facilitare il traffico dei viaggiatori e il turismo all'interno della Comunità e, a tale scopo, alleggerire i controlli sulle persone alle frontiere in modo che i cittadini avvertano concretamente gli effetti positivi dell'esistenza della Comunità; considerando che, in tale prospettiva, occorre aumentare la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne il cui importo, fissato dalla direttiva 69/169/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 82/443/CEE (5), è tuttora inferiore al valore reale della franchigia iniziale a causa dell'evoluzione del costo della vita nell'insieme della Comunità; considerando che occorre accordare alla Repubblica ellenica un lasso di tempo affinché possa procedere, in due tappe, all'aumento del valore della franchigia a favore dei viaggiatori provenienti da altri Stati membri della Comunità; considerando che la direttiva 83/651/CEE (6) ha accordato all'Irlanda, relativamente al valore unitario delle merci importate in frachigia, una deroga alla direttiva 69/169/CEE; considerando che il sistema d'imposizione attualmente in vigore in Irlanda non consente ancora la piena applicazione dell'esenzione dalle imposte concessa ai viaggiatori provenienti da altri Stati membri della Comunità senza incorrere nel rischio di provocare serie conseguenze economiche; considerando pertanto che l'Irlanda deve essere autorizzata a continuare ad applicare dette disposizioni eccezionali fintantoché l'importo della franchigia resterà al livello fissato dalla presente direttiva; considerando che la direttiva 83/2/CEE (7) ha accordato alla Danimarca, relativamente a taluni prodotti importati da viaggiatori residenti in Danimarca, una deroga alla direttiva 69/169/CEE; considerando che il sistema d'imposizione in vigore in Danimarca non consente ancora la piena applicazione del regime armonizzato risultante dalla direttiva 69/169/CEE senza incorrere nel rischio di provocare serie conseguenze economiche; che la Danimarca deve pertanto essere autorizzata a mantenere provvisoriamente un regime di deroga, considerato in particolare l'aumento della franchigia a decorrere dal 1o luglio 1984; che però, per facilitare l'adeguamento, occorre prevedere un ravvicinamento progressivo di questo regime al regime comunitario armonizzato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE l'espressione « duecentodieci ECU » è sostituita dal testo seguente: « a decorrere dal 1o luglio 1984, un importo di duecentottanta ECU ». Articolo 2 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE: a) la Repubblica ellenica è autorizzata ad applicare una franchigia di 210 ECU sino al 31 dicembre 1984 e di 250 ECU dal 1o gennaio al 30 giugno 1985; b) l'Irlanda è autorizzata ad escludere dalla franchigia merci di valore unitario superiore a 77 ECU fintantoché l'importo della franchigia è 280 ECU. 2. Durante il periodo d'applicazione della deroga prevista al paragrafo 1, lettera b), gli altri Stati membri prendono le misure necessarie per permettere, secondo le procedure di cui all'articolo 6 della direttiva 69/169/CEE, lo sgravio d'imposta per le merci importate in Irlanda ed ivi escluse dalla franchigia. Articolo 3 1. In deroga alla direttiva 69/169/CEE, la Danimarca è autorizzata, per quanto riguarda l'importazione in franchigia dei prodotti sottoindicati, ad applicare i seguenti limiti quantitativi, qualora tali prodotti siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca dopo aver soggiornato in un altro paese: - fino al 31 dicembre 1985, se il soggiorno è inferiore a 48 ore e - dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1989, se il soggiorno è inferiore a 24 ore: 1.2.3.4.5 // // // // // // // Dal 1o gennaio 1985 al 31 dicembre 1986 // Dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1987 // Dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 // Dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 // // // // // // Sigarette // 60 // 140 // 200 // 240 // o // // // // // Tabacco da fumo le cui particelle abbiano una dimensione di almeno 1,5 mm (taglio fino) // 100 g // 200 g // 250 g // 300 g // Bevande distillate e bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 22 % vol // Nulla // 0,35 // 0,35 // 0,7 // // // // // 2. La direttiva 83/2/CEE è abrogata il 31 dicembre 1984. Articolo 4 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni da essi adottate ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1984. Per il Consiglio Il Presidente C. CHEYSSON (1) GU n. C 114 del 28. 4. 1983, pag. 4. (2) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 44. (3) GU n. C 57 del 29. 2. 1984, pag. 12. (4) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6. (5) GU n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 35. (6) GU n. L 370 del 31. 12. 1983, pag. 62. (7) GU n. L 20 del 14. 1. 1983, pag. 48.