31984L0140

Direttiva 84/140/CEE del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 15/03/1984 pag. 0024 - 0025


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1984

che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole

(84/140/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 16 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), l'articolo 7 della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (4), nonché l'articolo 9 della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (5), le tre direttive essendo modificate, da ultimo, dalla direttiva 82/436/CEE (6), stabiliscono che la durata prevista per condurre a termine le azioni comuni oggetto delle direttive è limitata al 31 dicembre 1983;

considerando che il 10 ottobre 1983 la Commissione ha trasmesso al Consiglio proposte per una maggiore efficienza delle strutture agricole, destinate a sostituire le misure di cui alle direttive citate;

considerando che occorre prorogare, fino al 30 giugno 1984, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (8), la durata prevista per condurre a termine tali azioni comuni, onde garantire la continuità indispensabile in materia fino all'applicazione delle misure proposte, pur tenendo già conto di taluni aspetti di queste ultime, in particolare per quanto riguarda il finanziamento comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1984:

1) il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 30 giugno 1984.»;

2) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 72/160/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 30 giugno 1984.»;

3) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 30 giugno 1984.».

Articolo 2

Le spese effettuate dagli Stati membri per gli aiuti per l'attuazione dei piani di miglioramento delle aziende agricole, accordati dal 1o gennaio 1984 al 29 febbraio 1984, conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/159/CEE oppure all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, secondo le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 19 della direttiva 72/159/CEE oppure all'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

Le spese effettuate dagli Stati membri per la concessione degli aiuti per l'attuazione dei piani di miglioramento delle aziende agricole, accordati dopo il 29 febbraio 1984 saranno imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, se le loro caratteristiche ed i criteri per la loro attribuzione sono conformi a quelli previsti dal Consiglio nel futuro regolamento relativo al miglioramento delle strutture agricole per i piani di miglioramento materiale delle aziende agricole.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. C 18 del 25. 1. 1984, pag. 5.

(2) Parere reso il 23 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

(5) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

(6) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.

(7) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(8) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.