31984D0640

84/640/CEE: Decisione del Consiglio del 10 dicembre 1984 che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d' amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 27/12/1984 pag. 0010 - 0020


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1984

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattate d ' amicizia , di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

( 84/640/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio , del 16 dicembre 1969 , concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alla relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che per i trattati di amicizia , di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri della Comunità , il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore oltre il periodo transitorio è stato autorizzato , da ultimo , con la decisione 83/594/CEE ( 2 ) ;

considerando che gli Stati interessati hanno nuovamente chiesto l ' autorizzazione a rinnovare tacitamente o a mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell ' articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati di amicizia , di commercio e di navigazione ed accordi analoghi di cui all ' allegato , al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi ;

considerando che la maggior parte dei settori disciplinati da tali disposizioni dei trattati e degli accordi nazionali sono ormai oggetto di accordi comunitari ; che in tale situazione si deve autorizzare il mantenimento di tali disposizioni solamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari ; che la presente autorizzazione non può quindi incidere sull ' obbligo degli Stati membri di evitare e , se necessario , eliminare ogni incompatiblilità tra questi trattati e accordi e le disposizioni del diritto comunitario ;

considerando che le disposizioni dei trattati e degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non devono costituire , durante il periodo considerato , un ostacolo all ' attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali trattati e accordi non costituirà ostacolo all ' apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali oggetto dei vigenti accordi bilaterali negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione ;

considerando che dalla consultazione prevista dall ' articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato , come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati , che i trattati e gli accordi bilaterali in questione non costituiscono , durante il periodo considerato , un ostacolo all ' attuazione della politica commerciale comune ;

considerando tuttavia che , nella misura in cui il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi trattati e accordi relativi a materie contemplare dall ' articolo 113 del trattato dovesse , durante il periodo considerato , costituire un ostacolo all ' attuazione della politica commerciale comune , gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o , se necessario , a denunziare dettei trattati ed accordi ;

considerando che i trattati e gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi ;

considerando che , in tali condizioni , nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore di dette disposizioni fino al 31 dicembre 1986 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell ' articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d ' amicizia , di commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato possono , per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità ed i paesi terzi in questione e se le loro disposizioni non sono in contrasto con le politiche comuni esistenti , essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1986 .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . DUKES

( 1 ) GU n . L 326 del 29 . 12 . 1969 , pag . 39 .

( 2 ) GU n . L 340 del 6 . 12 . 1983 , pag . 13 .

ALLEGATO

Stato membro * Paese terzo * Natura dell ' accordo * Data dell ' accordo *

ITALIA * Africa del Sud * Estensione del trattato con il Regno Unito alle province del Natal * 10 . 3 . 1884 *

* * Transval * 28 . 5 . 1906 *

* * Orange * 13 . 7 . 1907 *

* * Nota verbale * 1 . 5 . 1948 *

* Argentina * Convenzione commerciale * 1 . 6 . 1894 *

* * Protocollo * 31 . 1 . 1895 *

* * Protocollo addizionale * 4 . 3 . 1937 *

* * Convenzione sui pagamenti * 4 . 3 . 1937 *

* Bulgaria * Protocollo sostituivo del trattato di comercio di navigazione ( 1 ) * 19 . 12 . 1950 *

* Cile * Trattato di commercio e di navigazione * 12 . 7 . 1898 *

* Cuba * Trattato d ' amicizia , di commercio e di navigazione * *

* * Protocollo addizionale * 29 . 12 . 1903 *

* Ecuador * Trattato d ' amicizia , di commercio e di navigazione * 12 . 8 . 1900 *

* * Convenzione addizionale * 26 . 2 . 1911 *

* Finlandia * Trattato di commercio e di navigazione e protocollo finale * 22 . 10 . 1924 *

* Haiti * Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note * 14 . 6 . 1954 *

* Iran * Trattato di commercio , di stabilimento e di navigazione * 26 . 1 . 1955 *

* * Scambio di note * 9 . 2 . 1955 *

* Iugoslavia * Convenzione di commercio e di navigazione * 31 . 3 . 1955 *

* Libano * Trattato d ' amicizia , di commercio e di navigazione * 15 . 2 . 1949 *

* Liberia * Trattato d ' amicizia , di commercio e di navigazione * 23 . 10 . 1862 *

* * Dichiarazione comune * 24 . 11 . 1951 *

* Nicaragua * Trattato d ' amicizia , di commercio e di navigazione * 25 . 1 . 1906 *

* Norvegia * Trattato di commercio e di navigazione * 14 . 6 . 1862 *

* * Scambio di note * 15 . 12 . 1967 *

* Nuova Zelanda * Scambio di note * 24 . 11 . 1967 *

* Panama * Trattato d ' amicizia , di commercio e di navigazione , protocollo e scambio di note * 7 . 10 . 1965 *

* Perù * Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione * 23 . 12 . 1874 *

* Polonia * Trattato di commercio * 12 . 5 . 1922 *

* Portogallo * Trattato di commercio e di navigazione e protocolli definitivi * 4 . 8 . 1934 *

* Romania * Protocollo doganale ( 1 ) * 25 . 11 . 1950 *

* Spagna * Convenzione di commercio e di navigazione , protocolli , scambio di lettere * 15 . 3 . 1932 *

* Scambio di note * 7 . 10 . 1935 *

* Stati Uniti * Trattato d ' amicizia , di commercio e di navigazione * 2 . 2 . 1948 *

* Accordo supplementare al trattato * 26 . 9 . 1951 *

* Svezia * Trattato di commercio e di navigazione * 14 . 6 . 1862 *

* * Scambio di note * 15 . 12 . 1966 e 15 . 12 . 1967 *

* Svizzera * Trattato di commercio * 27 . 1 . 1923 *

* * Protocolli * 28 . 11 . 1925 e 30 . 12 . 1933 *

* Turchia * Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note * 29 . 12 . 1936 *

* Ungheria * Trattato di commercio e di navigazione * 4 . 7 . 1928 *

* Protocollo doganale ( 1 ) * 28 . 3 . 1950 *

* URSS * Trattato di commercio e di navigazione * 11 . 12 . 1948 *

* Uruguay * Trattato di commercio * 26 . 12 . 1947 *

* Venezuela * Trattato d ' amicizia , di navigazione e di commercio * 19 . 6 . 1861 *

* * Modus vivendi * 29 . 6 . 1939 *

* Yemen * Trattato d ' amicizia e di relazioni economiche * 4 . 9 . 1937 *

( 1 ) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell ' accordo commerciale quadro fra i due paesi .

Tabella : vedi G . U .