31984D0639

84/639/CEE: Decisione del Consiglio del 10 dicembre 1984 per la conclusione di un accordo di concertazione Comunità-COST su cinque azioni concertate nel settore dell' ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 27/12/1984 pag. 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0209


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1984

per la conclusione di un accordo di concertazione Comunità-COST su cinque azioni concertate nel settore dell ' ambiente

( 84/639/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la decisione 81/213/CEE del Consiglio , del 3 marzo 1981 , che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell ' ambiente ( protezione dell ' ambiente e climatologia ) - azioni indirette e concertate - ( 1981-1985 ) ( 1 ) , modificata dalla decisione 84/139/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , conformemente all ' articolo 8 , paragrafo 2 , della decisione 81/213/CEE , la Commissione ha negoziato un accordo con taluni Stati terzi che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ) al fine di associarli in tutto o in parte al suddetto programma ;

considerando che occorre approvare tale accordo ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea l ' accordo di concertazione Comunità-COST su cinque azioni concertate nel settore dell ' ambiente .

Il testo dell ' accordo è accluso alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l ' accordo allo scopo di impegnare la Comunità .

Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . DUKES

( 1 ) GU n . L 101 dell ' 11 . 4 . 1981 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 71 del 14 . 3 . 1984 , pag . 13 .

ACCORDO DI CONCERTAZION COMUNITÀ-COST SU CINQUE AZIONI CONCERTATE NEL SETTORE DELL ' AMBIENTE

LA COMUNITÀ EUROPEA ,

qui di seguito denominata « Comunità »

GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO

qui di seguito denominati « Stati non membri partecipanti » ,

considerando che una cooperazione europea nel settore dell ' ambiente può contribuire efficacemente a ridurre l ' inquinamento dell ' ambiente e ad utilizzare in modo razionale le risorse naturali ;

considerando che il 27 marzo 1980 la Comunità , l ' Austria , la Svezia , la Svizzera e la Iugoslavia hanno concluso un accordo di concertazione Comunità-COST su un ' azione concertata sul comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici ( azione COST 61a bis ) , accordo scaduto il 31 dicembre 1983 ;

considerando che il 27 marzo 1980 la Comunità , la Spagna , la Norvegia , il Portogallo , la Svezia , la Svizzera e la Iugoslavia hanno concluso un accordo di concertazione Comunità-COST su un ' azione concertata sull ' analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua ( azione COST 64b bis ) , accordo scaduto il 31 dicembre 1983 ;

considerando che il 16 febbraio 1982 , la Comunità , l ' Austria , la Finlandia , la Norvegia , la Svezia e la Svizzera hanno concluso un accordo di concertazione Comunità-COST su un ' azione concertata sul trattamento e sulla utilizzazione dei fanghi delle acque di fogna ( azione COST 68 ter ) , accordo scaduto il 31 dicembre 1983 ;

considerando che il 5 aprile 1979 la Comunità , il Belgio , la Danimarca , la Germania , la Francia , l ' Irlanda , i Paesi Bassi , il Regno Unito , la Spagna , la Norvegia , il Portogallo e la Svezia hanno sottoscritto una dichiarazione comune d ' intenzione su un progetto di ricerca europea sugli ecosistemi bentonici costieri ( azione COST 47 ) , ricerca svolta nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ) , dichiarazione scaduta il 4 aprile 1984 ;

considerando che le succitate azioni concertate hanno prodotto risultati molto incoraggianti ;

considerando che con la decisione del 3 marzo 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell ' ambiente ( protezione dell ' ambiente e climatologia ) - azioni indirette e concertate - ( 1981-1985 ) ;

considerando che con la decisione del 1° marzo 1984 il Consiglio delle Comunità europee ha riveduto il programma adottato con la decisione del 3 marzo 1981 includendo cinque azioni concertate rispettivamente sul comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici , in appresso denominata « azione COST 611 » , sui microinquinanti organici in ambiente acquatico , in appresso denominata « azione COST 641 » , sul trattamento e utilizzazione dei fanghi organici e dei rifiuti liquidi dell ' agricoltura , in appresso denominata « azione COST 681 » , sugli ecosistemi bentonici costieri , in appresso denominata « azione COST 647 » , e sugli effetti dell ' inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri ed acquatici , in appresso denominata « azione COST 612 » .

considerando che gli Stati membri della Comunità e gli Stat non membri partecipanti , qui appresso denominati « Stati » , intendono svolgere , secondo le norme e le procedure applicabili ai loro programmi nazionali , le ricerche descrit nell ' allegato A e sono pronti ad inserirle in un processo di concertazione da essi considerato di reciproca utilità ;

considerando che lo svolgimento dei lavori di ricerca previsti dalle azioni concertate comporterà un contributo finanziario degli Stati pari a circa 60 milioni di ECU ,

CONVENGONO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

Articolo 1

La Comunità e gli Stati non membri partecipanti , qui appresso denominati « parti contraenti » , partecipano sino al 31 dicembre 1985 ad una o più delle seguenti azioni concertate : azione COST 611 , azione COST 641 , azione COST 681 , azione COST 647 , azione COST 612 .

Tali azioni riguardano la concertazione dei programmi comunitari d ' azione concertata e dei corrispondenti programmi degli Stati non membri partecipanti . I temi di ricerca di cui al presente accordo sono enumerati nell ' allegato A .

Gli Stati sono interamente responsabili delle ricerche svolte presso i loro istituti o organismi nazionali .

Articolo 2

La concertazione tra le parti contraenti avviene in sede dei comitati di concertazione Comunità-COST , uno per ciascuna azione , qui di seguito denominati « comitati » .

I comitati adottano il proprio regolamento interno . Le funzioni di segreteria dei suddetti comitati sono assicurata dalla Commissione delle Comunità europee , qui di seguito denominata « Commissione » .

Le competenze e la composizione dei comitati sono definite nell ' allegato B .

Articolo 3

Per garantire la massima efficacia nell ' esecuzione delle suddette azioni concertate , la Commissione , di comune accordo con i delegati degli Stati non membri partecipanti in seno al comitato , può nominare dei capi progetto .

Articolo 4

I contributi finanziari delle parti contraenti previsti per le spese di coordinamento durante il periodo di cui all ' articolo 1 sono :

- azione COS T 611 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,

26 000 ECU da parte di ciascuno Stato nom membro partecipante ,

- azione COST 641 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,

26 000 ECU da parte di ciascuno Stato nom membro partecipante ,

- azione COST 681 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,

26 000 ECU da parte di ciascuno Stato nom membro partecipante ,

- azione COST 647 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,

26 000 ECU da parte di ciascuno Stato nom membro partecipante ,

- azione COST 612 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,

26 000 ECU da parte di ciascuno Stato nom membro partecipante ,

L ' ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in conformità .

Le modalità di finanziamento dell ' accordo sono definite nell ' allegato C .

Articolo 5

1 . Nel quadro dei comitato gli Stati si scambiano periodicamente tutte le informazioni utili concernenti l ' esecuzione delle richerche oggetto delle azioni concertate . Essi si adoperano inoltre per fornire informazioni relative alle ricerche analoghe progettate od effettuate da altri organismi . Le informazioni sono considerate riservate qualora lo Stato che le fornisce lo richieda .

2 . D ' accordo con i comitati la Commissione redige relazioni annuali sulla base delle informazioni fornitele e le invia agli Stati .

3 . Al termine del periodo di concertazione la Commissione , d ' accordo con i comitati , invia agli Stati non membri partecipanti le relazioni generali sull ' esecuzione delle azioni e sui relativi risultati . A meno che uno dei questi Stati vi si opponga , la Commissione pubblica tali relazioni entro sei mesi dal loro invio . In caso di opposizione da parte di uno Stato le relazioni vengono trattate come riservate e , su richiesta e previo accordo dei comitati , vengono inviate unicamente alle istituzione e alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione giustificano l ' accesso alle conoscenze derivanti dall ' esecuzione dei lavori di ricerca previsti delle azioni concertate .

Articolo 6

1 . Il presente accordo è aperto alla firma della Comunità e degli Stati non membri che hanno partecipato alla conferenza dei ministri svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 .

2 . Come condizione pregiudiziale alla partecipazione alle azioni concertate definite all ' articolo 1 , alla firma del presente accordo ciascuna delle parti contraenti deve notificare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee quali sono le azioni concertate cui intende partecipare e , dopo la firma del presente accordo e non oltre il 30 giugno 1985 , deve notificare allo stesso Consiglio delle Comunità europee l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie a norma delle proprie disposizioni interne per la messa in vigore del presente accordo .

3 . Per le parti contraenti che hanno proceduto alla seconda notifica di cui al paragrafo 2 il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Comunità e almeno uno degli Stati non membri partecipanti hanno proceduto a tale notifica .

Per le parti contraenti che procedono alla notifica dopo l ' entrata in vigore del presente accordo , il medesimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui esse hanno proceduto alla notifica .

Le parti contraenti che non abbiano proceduto alla notifica all ' atto dell ' entrata in vigore del presente accordo possono partecipare ai lavori del comitato senza diritto di voto sino al 30 giugno 1985 .

4 . Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti il deposito delle notifiche di cui al paragrafo 2 e la data di entrata in vigore del presente accordo .

Articolo 7

Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo e , dall ' altro , ai territori degli Stati non membri partecipanti .

Articolo 8

Il presente accordo , redatto in esemplare unico in lingua danese , olandese , inglese , francese , tedesca , greca e italiana , tutti i testi facenti ugualmente fede , è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti .

ALLEGATO A

SETTORI DI RICERCA PREVISTI DALL ' ACCORDO

Azione Cost 611 - Comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici

a ) Miglioramento della normalizzazione dei metodi analitici , in particolare per NOX , idrocarburi e ossidanti fotochimici .

b ) Elucidazione dei meccanismi e valutazione delle costanti di velocità reazione tra gli inquinanti atmosferici e delle loro reazioni con i costituenti naturali dell ' atmosfera , in particolare allo stato acquoso , ossidazione e chimica di degradazione di inquinanti atmosferici selezionati in acque dolci e saline , reazione con i costituenti del suolo , studio dei processi catalitici nel comportamento chimico delle nuvole e dell ' acqua piovana .

c ) Studio dei processi fisico-chimici che portano alla formazione di particelle , caratterizzazione della natura chimica e fisica di aerosol a grande dispersione e determinazione della composizione chimica degli aerosol .

d ) Identificazione e quantificazione dell ' origine e della sorte di vari inquinanti , in particolare gli ossidi di azoto .

e ) Studio dei fenomeni che portano alla « deposizione acida » con particolare attenzione a :

- conversione , trasporto e deposizione ( secca o umida ) del SO2 , NOX e delle particelle di aerosol ,

- analisi dei dati di precipitazione chimica per le tendenze di acidità ,

- chimica del NOX nelle goccioline che costituiscono le nuvole e composizione delle nuvole e dell ' acqua piovana ,

- deposizione secca di NOX e di HNO3 ,

- il ruolo degli agenti ossidanti quali OH , HO2 , H2O2 ,

- conversione fisico-chimica degli inquinanti atmosferici dopo la deposizione nella struttura idrica e nel suolo ,

- tecniche analitiche per la misurazione dell ' ammoniaca , dell ' acido nitrico e del perossido di idrogeno in fase gassosa e liquida a basse concentrazioni ,

- metodi analitici per la determinazione dell ' acidità degli aerosol .

f ) Elaborazione di modelli della diffusione di gas pesanti ( cloro , fosgene , idrocarburi , solventi ) in seguito ad emissioni incidentali , ivi compreso lo sviluppo di modelli tridimenzionali e prove in tunnel a vento e in condizioni reali .

g ) Elaborazione di protocolli di prova che permettano di prevedere la degradabilità abiotica dei prodotti chimici , in particolare per i composti persistenti .

Azione COST 641 - Microinquinanti organici in ambiente acquatico

a ) Metodologie analitiche e trattamento dati :

- tecniche fondamentali di analisi , ivi compreso il prelievo di campioni ed il trattamento dei campioni , la cromatografia in fase gassosa , la cromatografia liquida ad alta pressione , la spettrometria di massa ,

- problemi analitici particolari , soprattutto analisi di classi selezionate di composti , in particolare quelli che possono essere disciplinati con la direttiva 76/464/CEE , paraffine clorate , tensioattivi , azzurranti e composti organo-metallici ,

- raccolta e trattamento di dati analitici ,

b ) Comportamento fisico-chimico dei microinquinanti organici nell ' ambiente acquatico :

- distribuzione e meccanismi di trasporto ,

- rapporti struttura/attività ,

- biodisponibilità e bioaccumulazione .

c ) Reazioni di trasformazione in ambiente acquatico :

- reazioni chimiche e fotochimiche ,

- trasformazione biologica .

d ) Comportamento e trasformazione dei microinquinanti organici in processi di trattamento delle acque :

- infiltrazione ,

- trattamento delle acque di rifiuto ,

- trattamento delle acque potabili ( ivi compresa la formazione di aloformi ) .

Azione COST 681 - Trattamento e utilizzazione dei fanghi organici e dei rifiuti liquidi dell ' agricoltura

a ) Trattamento dei fanghi e dei rifiuti dell ' agricoltura :

- un ulteriore miglioramento dei metodi classici di trattamento , soprattutto per quel che riguarda gli aspetti economici e processi di produzione di biogas da fanghi e concimi organici ,

- studi di tecnologie applicabili in particolare a piccole istallazioni e di processi per l ' eliminazione dei metalli pesanti alla fonte stessa .

b ) Analisi dei fanghi e dei residui :

- sviluppo e normalizzazione di metodi economici plurielementi per l ' analisi degli elementi in tracce in fanghi , suolo e piante e per l ' analisi degli inquinanti organici .

c ) Aspetti igienici del trattamento e dell ' utilizzazione dei fanghi delle acque di fogna :

- elaborazione e miglioramento di metodi per il rilevamento e l ' identificazione di batteri , virus ed altri agenti patogeni e studio del potenziale di sopravvivenza e contaminazione ,

- studio dell ' efficacia dei processi di igienizzazione , definizione di « organismi indicatori » .

d ) Elementi di disturbo :

- caratterizzazione dell ' odore e controllo delle emissioni .

e ) Effetti ambientali dello spargimento dei fanghi delle acque di fogna e dei concimi organici sui terreni :

- esperimenti in campo prolungati sull ' accumulo dei metalli pesanti , la disponibilità per i raccolti , il trasferimento degli inquinanti attraverso il suolo alle piante , valutazione di vari metodi di applicazione per quel che riguarda l ' inquinamento delle acque profonde e di superficie .

f ) Miglioramento dell ' impiego agricolo dei fanghi delle acque di fogna e dei concimi organici :

- esperimenti prolungati in campo sul valore fertilizzante e le proprietà di miglioramento del suolo dei fanghi delle acque di fogna e dei concimi organici ,

- miglioramento dei processi di trattamento e delle attrezzature di spargimento per un impiego agricolo ottimale ,

- studio del valore agricolo dei residui dei processi di trattamento ,

- utilizzazione dei fanghi delle acque di fogna e dei prodotti derivati per la bonifica agricola e per particolari culture ( ad esempio produzione di biomassa ) .

g ) Utilizzazione di alcuni residui per l ' alimentazione animale .

Azione COST 647 - Ecosistemi bentonici costieri

Applicazione di studi di linee di base per specie chiave selezionate intatte nella costa europea del Mare del Nord e dell ' Atlantico , nel Mediterraneo e nel Mare Baltico negli hatitat seguenti :

- sedimenti di zona sotto la marea ,

- sedimenti di zona d ' oscillazione della marea ,

- fondi rocciosi di zona sotto la marea ,

- fondi rocciosi di zona d ' oscillazione della marea ,

Valutazione del ruolo di :

- fattori fisici locali ,

- interazioni biologiche ,

- fattori climatici ed idrografici sulla dinamica delle popolazioni di componenti selezionati degli ecosistemi bentonici costieri .

Azione COST 612 - Effetti dell ' inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri ed acquatici

a ) Effetti diretti degli inquinanti atmosferici ( SO2 , NOX , HCL , ozono , ossidanti fotochimici e prodotti relativi di reazione atmosferica ) sulle piante e gli ecosistemi terrestri .

b ) effetti indiretti di tali inquinanti atmosferici sulle piante e gli ecosistemi terrestri , ad esempio attraverso l ' acidificazione del suolo e la mobilitazione di elementi fitotossici .

c ) Legami tra gli effetti degli inquinanti atmosferici ed altri fattori coinvolti nei fenomeni osservati di sistemi terrestri gravement danneggiati , in particolare foreste , quali la siccità , le malattie delle piante , le micosi e gli insetti dannosi .

d ) Effetti degli inquinanti atmosferici e loro prodotti di reazione sulle piante coltivate , in particolare ridotta produttività .

e ) Effetti degli inquinanti atmosferici e loro prodotti di reazione sugli ecosistemi acquatici ( riduzione della popolazione ittica e di altri organismi acquatici dovuta all ' acidificazione e alla mobilitazione di elementi in traccia ) .

ALLEGATO B

COMPETENZE E COMPOSIZIONE DI CIASCUN COMITATO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST

1 . Il comitato :

1.1 . contribuisce all ' esecuzione ottimale dell ' azione esprimendo il proprio parere su tutti gli aspetti della medesima ;

1.2 . valuta i risultati dell ' azione e trae le conclusioni circa la loro applicazione ;

1.3 . provvede agli scambi di informazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo & , dell ' accordo ;

1.4 . propone gli orientamenti all ' eventuale capo progetto .

2 . Le relazioni ed i pareri del comitato comunicati agli Stati .

3 . Il comitato è composto da un delegato della Commissione , responsabile del coordinamento dell ' azione comunitaria concertata , da un delegato di ciascuno Stato non membro partecipante , da un delegato di ciascuno Stato membro come rappresentante del programma nazionale e da capo progetto eventuale . Ciascun delegato può farsi accompagnare da esperti .

ALLEGATO C

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Le presenti disposizioni definiscono le modalità di finanziamento di cui all ' articolo 4 di concertazione Comunità-Cost .

Articolo 2

All ' inizio di ogni servizio la Commissione invia ad ogni Stato non membro partecipante una richiesta di fondi corrispondente al numero di azioni concertate cui partecipa e alla sua quota di partecipazione alle spese di coordinamento annuali previste dall ' accordo , calcolata in proporzione agli importi fissati all ' articolo 4 dell ' accordo .

Tale contributo è espresso in ECU e nella moneta dello Stat non membro partecipante in questione ; il valore dell ' ECU è quello definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e determinato alla data della richiesta di fondi .

Il totale dei contributi è destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati del comitato , oltrechù le spese di coordinamento .

Ciascuno Stato non membro partecipante versa il suo contributo annuo alle spese di coordinamento previste dall ' accordo all ' inizio di ogni anno e non oltre il 31 marzo . Ogni ritardo nel versamento del contributo annuo comporta il pagamento degli interessi , da parte dello Stato non membro partecipante interessato , ad un tasso pari al tasso di sconto più elevato in vigore negli Stati membri alla data dovuta . Il tasso è aumentato dello 0,25 di un punto di percentuale per ciascun mese di ritardo . Il tasso aumentato è applicato all ' intero periodo di ritardo . Tuttavia , tale interesse è applicabile soltanto se il pagamento è effettuato con un ritardo superiore ai tre mesi dopo la comunicazione di richiesta di fondi da parte della Commissione .

Articolo 3

Le quote versate dagli Stati non membri partecipanti sono accreditate alle azioni concertate cui essi partecipano come entrate di bilancio imputate in una voce nello « Stato delle entrate del bilancio delle Comunità europee ( sezione Commissione ) » .

Articolo 4

Lo scadenzario provvisorio per le spese di coordinamento di cui all ' articolo 4 dell ' accordo figura nell ' appendice .

Articolo 5

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è d ' applicazione per la gestione degli stanziamenti .

Articolo 6

Alla fine di ogni anno finanziario viene preparato , per ciascuna azione concertata , uno stato degli stanziamenti che viene inviato , per informazione , agli Stati non membri partecipanti .

Appendice

SCADENZARIO PROVVISORIO AZIONI CONCERTATE

( COST 611 , 641 , 681 , 647 , 612 )

* 1984 * SI * SP * 1985 * SI * SP * Totale * SI * SP *

1 . Previsione iniziale del fabbisogno globale * * * * * * *

- Personale * - * - * - * - * - * - *

- Funzionamento amministrativo * 550 000 * 550 000 * 750 000 * 750 000 * 1 300 000 * 1 300 000 *

- Contratti * - * - * - * - * - * - *

Totale * 550 000 * 550 000 * 750 000 * 750 000 * 1 300 000 * 1 300 000 *

2 . Previsione riveduta delle spese , tenuto conto del fabbisogno supplementare derivante dall ' accesso di Stati non membri partecipanti * * * * * * *

- Personale * - * - * - * - * - * - *

- Funzionamento amministrativo * 550 000 + ( n × 11 000 ) * 550 000 + ( n × 11 000 ) * 750 000 + ( n × 15 000 ) * 750 000 + ( n × 15 000 ) * 1 300 000 + ( n × 26 000 ) * 1 300 000 + ( n × 26 000 ) *

- Contratti * - * - * - * - * - * - *

Nuovo totale * 550 000 + ( n × 11 000 ) * 550 000 + ( n × 11 000 ) * 750 000 + ( n × 15 000 ) * 750 000 + ( n × 15 000 ) * 1 300 000 + ( n × 26 000 ) * 1 300 000 + ( n × 26 000 ) *

3 . Differenza tra 1 e 2 da coprirsi con contributi degli Stati non membri partecipanti * n × 11 000 * n × 11 000 * n × 15 000 * n × 15 000 * n × 26 000 * n × 26 000 *

n = numero di Stati non membri partecipanti .

SI = stanziamenti d ' impegno .

SP = stanziamenti di pagamento .