84/632/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1984 che accetta un impegno e abroga il dazio provvisorio istituito nell' ambito dell' inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di pale originarie del Brasile e che conclude l' inchiesta
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 18/12/1984 pag. 0028 - 0029
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1984 che accetta un impegno e abroga il dazio provvisorio istituito nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di pale originarie del Brasile e che conclude l'inchiesta (84/632/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. Dazio provvisorio (1) Con il regolamento (CEE) n. 2464/84 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di pale originarie del Brasile. B. Procedura successiva (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore e l'importatore del prodotto in questione hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. In questa occasione l'esportatore e l'importatore hanno ricevuto ulteriori chiarimenti sui principali fatti e considerazioni in base ai quali era stato istituito il dazio provvisorio. C. Dumping (3) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati resi noti nuovi elementi di prova in materia di dumping; la Commissione considera quindi definitive le proprie conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 2464/84. D. Pregiudizio (4) Non essendo stati presentati nuovi elementi di prova sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione conferma le conclusioni in merito di cui al regolamento (CEE) n. 2464/84. E. Interesse della Comunità (5) In considerazione delle difficoltà particolarmente gravi in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure. F. Impegno (6) L'esportatore interessato ha offerto un impegno relativo alle sue esportazioni di pale nella Comunità, in seguito al quale i prezzi all'esportazione aumenteranno in misura tale da eliminare il pregiudizio. (7) L'impegno offerto è quindi considerato accettabile e l'inchiesta può essere conclusa senza l'istituzione di un dazio antidumping definitivo. Dato che, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non sono state effettuate importazioni di pale dal Brasile a prezzi inferiori a quelli fissati nell'impegno, non è necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio, HA DECISO QUANTO SEGUE: Articolo 1 È accettato l'impegno offerto dalla Società metallurgica timboense SA, Timbo, Santa Catarina, Brasile, nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di pale in ferro o in acciaio di cui alla voce ex 82.01 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 82.01-10, originarie del Brasile. Articolo 2 Viene abrogato il dazio provvisorio antidumping istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2464/84 della Commissione e viene conclusa l'inchiesta di cui all'articolo 1. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1984. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 29.