84/445/CEE: Decisione della Commissione del 30 maggio 1984 relativa alle zone di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2616/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 249 del 18/09/1984 pag. 0012 - 0013
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1984 relativa alle zone di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2616/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (84/445/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2616/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 216/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la decisione n. 2320/81/CECA della Commissione, del 7 agosto 1981, che istituisce le norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica (3), in particolare l'articolo 2, considerando che l'azione specifica istituita dal regolamento (CEE) n. 2616/80, in appresso denominata « azione specifica », si applica sin da ora alle zone elencate all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento; considerando che all'articolo 2, paragrafo 3, il regolamento (CEE) n. 2616/80 prevede che l'azione specifica si applichi anche alle zone conformi, in linea di massima, ai criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e f), dello stesso regolamento ogni qualvolta la Commissione prende posizione sui programmi di ristrutturazione dell'industria siderurgica trasmessi dagli Stati membri a norma della decisione n. 2320/81/CECA; considerando che la Repubblica federale di Germania ha trasmesso i sui programmi di ristrutturazione dell'industria siderurgica e che la Commissione ha preso posizione su tali programmi; considerando che lo Stato membro interessato deve presentare richiesta per le zone che potrebbero beneficiare dell'azione specifica e che la Repubblica federale di Germania ha inviato alla Commissione tale richiesta; considerando che le « Arbeitsmarktregionen » di Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Dortmund, Duisburg-Oberhausen, Mittlere Oberpfalz e Osnabrueck rispondono ai criteri di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le zone della Repubblica federale di Germania cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2616/80 sono le seguenti: le « Arbeitsmarktregionen » di Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Dortmund, Duisburg-Oberhausen, Mittlere Oberpfalz e Osnabrueck. Articolo 2 Le Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1984. Per la Commissione Antonio GIOLITTI Membro della Commissione (1) GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9. (2) GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9. (3) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.