84/376/CEE: Decisione della Commissione del 6 luglio 1984 relativa alla realizzazione da parte della Repubblica federale di Germania di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0054 - 0054
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1984 relativa alla realizzazione da parte della Repubblica federale di Germania di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (84/376/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che il governo tedesco intende istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione temporanea delle capacità di produzione nel settore della pesca ed ha comunicato, in data 7 febbraio 1984 e 20 marzo 1984, le informazioni su tale regime previste all'articolo 6 della direttiva 83/515/CEE e da relativa documentazione; considerando che, conformemente all'articolo 7 della suddetta direttiva, la Commissione ha esaminato se, in funzione della loro conformità alla direttiva stessa e tenendo conto delle altre misure strutturali esistenti o previste nel settore della pesca, dette azioni soddisfino alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che la presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della suddetta direttiva; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le misure previste dalla Repubblica federale di Germania per istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione temporanea delle capacità di produzione nel settore della pesca soddisfano alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità. Articolo 2 La presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della direttiva 83/515/CEE. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1984. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione (1) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.