84/358/CEE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1984 relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 16/07/1984 pag. 0007 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0189
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edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0189
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++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1984 relativa alla conclusione dell ' accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l ' inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ( 84/358/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che i primi dur programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) sottolineano l ' importanza che riveste per la Comunità la lotta contro l ' inquinamento marino in generale , prevedono fra l ' altro azioni della Comunità per lottare contro l ' inquinamento dovuto ai trasporti e alla navigazione ; che essi precisano che la protezione delle acque marine costituisce un compito prioritario per assicurare il mantenimento di equilibri ecologici vitali ; considerando che il terzo programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) , di cui il Consiglio delle Comunità europee ed i rappresentati dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , hanno approvato gli orientamenti generali il 7 febbraio 1983 , riconosce in particolare la necessità d ' una miglior politica di coordinamento per i problemi ambientali del Mare del Nord ; considerando che con la decisione del 19 maggio 1981 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l ' adesione della Comunità economica europea all ' accordo del 9 giugno 1969 concernente la cooperazione in materia di lotta contro l ' inquinamento delle del Mare del Nord causato dagli idrocarburi ; considerando che conformemente alla decisione del Consiglio del 9 settembre 1983 è stato firmato il 13 settembre 1983 l ' accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l ' inquinamento del Mare del Nord , causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ; considerando che è necessario che la Comunità approvi detto accordo al fine di prendere parte allo scambio di informazioni ed alle ricerche in comune e perseguire in tal modo gli obiettivi sopra menzionati , accanto agli Stati membri e senza pregiudizio del ruolo da essi svolto finora nell ' ambito dell ' accordo del 9 giugno 1969 ; che ciò non pregiudica gli atti futuri della Comunità ; considerando che l ' accordo del 13 settembre 1983 prevede uno scambio di informazioni , ricerche in comune ed una cooperazione in materia di lotta contro l ' inquinamento del Mare del Nord , causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ; DECIDE : Articolo 1 È approvato a nome della Comunità economica europea l ' accordo concernente la cooperazione in materia di lotto contro l ' inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose . Il testo dell ' accordo è accluso alla presente decisione . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede al deposito dell ' atto previsto all ' articolo 18 dell ' accordo . Fatto a Lussemburgo , addì 28 giugno 1984 . Per il Consiglio Il Presidente H . BOUCHARDEAU ( 1 ) GU N . C 40 del 15 . 2 . 1984 , pag . 5 . ( 2 ) GU n . C 127 del 14 . 5 . 1984 , pag . 120 . ( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 .1973 , pag . 1 e . GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . C 46 del 17 . 2 . 1983 , pag . 1 . TRADUZIONE ACCORDO concernente la cooperazione in materia di lotta contro l ' inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ( Accordo di Bonn ) I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO , DEL REGNO DI DANIMARCA , DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DELLA REPUBBLICA FRANCESE , DEL REGNO DEI PAESI BASSI , DEL REGNO DI NORVEGIA , DEL REGNO DI SVEZIA , DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD F . LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , RICONOSCENDO che l ' inquinamento delle acque dovuto agli idrocarburi e ad altre sostanze pericolose nella regione del Mare del Nord può rappresentare un pericolo per l ' ambiente marino e per gli interessi degli Stati costieri , PRENDENDO ATTO del fatto che l ' inquinamento di cui trattasi ha diverse fonti e che i sinistri e gli altri eventi che interessano le acque maritime suscitano vive inquietudini , CONVINTI che l ' attivita cooperazione e la reciproca assistenza fra gli Stati , insieme alla loro capacità di combattere contro l ' inquinamento , sono indispensabili per proteggere le coste di questi stessi Stati ed i loro interessi ad esse connessi , FELICITANDOSI dei progressi già realizzati nel quadro dell ' accordo concernente la cooperazione nel campo della lotta contro l ' inquinamento delle acque del Mare del Nord causato dagli idrocarburi , firmato a Bonn il 9 giugno 1969 , DESIDERANDO promuovere l ' assistenza reciproca e la cooperazione in materia di lotta contro l ' inquinamento , HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : Articolo 1 Il presente accordo si applica quando la presenza o la minaccia di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che inquinano o possono inquinare le acque nella regione del Mare del Nord , qual è definita all ' articolo 2 del presente accordo , costituisce un pericolo grave ed imminente per le coste o per gli interessi ad esse connessi di una o più parti contraenti . Articolo 2 Agli effetti del presente accordo , per regione del Mare del Nord s ' intende il Mare del Nord propriamente detto a sud del 610 grado di latitudine nord nonchù : a ) lo Skagerrak , il cui limite meridionale è determinato dalla latitudine 57°44'00",8 N a est del capo di Skagen ; b ) la Manica e i suoi accessi ad est di una linea tracciata ad una distanza di 50 miglia marine ad ovest di una linea che unisce le isole Scilly all ' isola di Ouessant . Articolo 3 1 . Le parti contraenti ritengono che la protezione contro l ' inquinamento , quale esso è descritto all ' articolo 1 del presente accordo , richieda un ' attiva cooperazione fra loro . 2 . Le parti contraenti elaborano e stabiliscono insieme linee direttrici per quanto riguarda gli aspetti pratici , operativi e tecnici di un ' azione congiunta . Articolo 4 Le parti contraenti si impegnano a fornire alle altre parti contraenti informazioni concernenti : a ) l ' organismo nazionale competente in materia di lotta contro l ' inquinamento ai sensi dell ' articolo 1 del presente accordo ; b ) l ' autorità competente per ricevere e trasmettere l e informazioni relative all ' inquinamento e per trattare le questioni di reciproca assistenza fra le parti contraenti ; c ) i mezzi nazionali che si potrebbero mettere a disposizione nel quadro dell ' assistenza internazionale al fine di far fronte all ' inquinamento o di prevenirlo ; d ) i nuovi metodi che permettono di evitare l ' inquinamento ed i procedimenti nuovi ed efficaci per farvi fronte ; e ) i principali incidenti cui si è fatto fronte in relazione al tipo di inquinamento di cui trattasi . Articolo 5 1 . Ogniqualvolta una parte contraente viene a conoscenza di un incidente o della presenza nella regione del Mare del Nord di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che potrebbero costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi ad esse connessi di un ' altra parte contraente , essa ne informa immediatamente quest ' ultima tramite la sua autorità competente . 2 . Le parti contraenti si impegnano a invitare i capitani di tutte le navi battenti la loro bandiera nazionale ed i piloti degli aerei immatricolati nel loro paese a segnalare immediatamente con i mezzi più pratici e più adeguati tenuto conto delle circostanze : a ) tutti gli incidenti che causano o possono causare un inquinamento marino ; b ) la presenza , la natura e l ' estensione degli idrocarburi o di altre sostanze pericolose che possono costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi ad esse connessi di una o più parti contraenti . 3 . Le parti contraenti predispongono un formulario tipo per segnalare l ' inquinamento come previsto al paragrafo 1 del presente articolo . Articolo 6 1 . Ai soli effetti del presente accordo la regione del Mare del Nord è suddivisa in zone , come indicato nell ' allegato al presente accordo . 2 . La parte contraente nella cui zona sopravviene un evento del tipo descritto all ' articolo 1 del presente accordo , esegue le valutazioni necessarie per quanto riguarda la natura e l ' entità dell ' incidente o , se del caso , il tipo e la quantità approssimativa degli idrocarburi o delle altre sostanze pericolose , nonchù la loro direzione e velocità di spostamento . 3 . La parte contraente interessata trasmette immediatamente a tutte le altre parti contraenti , tramite l ' autorità competente di quest ' ultima , informazioni in merito alla valutazioni da essa eseguite , come pure in ordine agli interventi decisi per combattere contro detti idrocarburi o altre sostanze pericolose ; essa continua a tenere sotto controllo tali sostanze per tutto il tempo in cui esse si trovano nella sua zona . 4 . Gli obblighi che incombono alle parti contraenti conformemente al disposto del presente articolo per quanto riguarda le cosiddette zone di responsabilità comune formano oggetto di specifici accordi tecnici tra le parti interessate . Detti accordi sono comunicati alle altre parti contraenti . Articolo 7 Le parti contraenti che abbiano bisogno di assistenza per far fronte ad un inquinamento o ad una minaccia di inquinamento nel mare o sulle loro coste possono chiedere la collaborazione delle altre parti contraenti . Le parti che chiedono assistenza precisano il tipo di aiuto di cui hanno bisogno . Le parti contraenti di cui è richiesta la collaborazione a norma del presente articolo compiono tutti gli sforzi possibili per collaborare nei limiti dei propri mezzi e tenendo conto - segnatamente nel caso di inquinamento dovuto a sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi - delle possibilità tecnologiche a loro disposizione . Articolo 8 1 . Le disposizioni del presente accordo non vanno interpretate in modo da arrecare pregiudizio ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti in conformità del diritto internazionale , in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro l ' inquinamento marino . 2 . In nessun caso la suddivisione in zone di cui all ' articolo 6 del presente accordo può essere invocata come precedente o come argomento in materia di sovranità o di giurisdizione . Articolo 9 1 . In mancanza di un accordo sulle disposizioni finanziarie applicabili agli interventi compiuti dalle parti contraenti per combattere contro l ' inquinamento - accordo che potrebbe essere concluso a livello bilaterale o multilaterale , o in occasione di un ' operazione congiunta di lotta - le parti contraenti sostengono , conformemente a quanto è disposto dalle lettere a ) o b ) qui appresso , le spese derivanti dalle loro azioni rispettive per far fronte all ' inquinamento : a ) quando l ' intervento è compiuto da una parte contraente dietro espressa richiesta di un ' altra parte contraente , la parte contraente che ha richiesto l ' assistenza rimborsa alla parte contraente che l ' ha prestata le spese inerenti all ' esecuzione dell ' intervento di cui trattasi ; b ) quando l ' intervento è compiuto per iniziativa esclusiva di una parte contraente , le spese relative sono a carico di quest ' ultima . 2 . La parte contraente che ha richiesto l ' assistenza è libera di revocare in qualunque momento la sua richiesta , ma in tale caso assume a proprio carico le spese già sostenute o impegnate dalla parte contraente che è venuta in suo aiuto . Articolo 10 Salvo accordo contrario , le spese derivanti da un intervento deciso da una parte contraente dietro richiesta di un ' altra parte contraente sono calcolate secondo le disposizioni legislative e le prassi che nel paese che presta il suo aiuto sono applicabili al rimborso di spese del genre da parte di una persona fisica o di un organismo responsabile . Articolo 11 L ' articolo 9 del presente accordo non può essere interpretato in modo da pregiudicare il diritto delle parti contraenti di recuperare presso terzi le spese derivanti da azioni intraprese per far fronte , in forza del diritto interno e internazionale , ad eventi inquinanti o alla minaccia di inquinamento . Articolo 12 1 . Le riunioni delle parti contraenti si svolgono a intervalli regolari e in qualunque momento in cui , per particolari circostanze , sia così deciso conformemente al regolamento interno . 2 . In occasione della prima riunione le parti contraenti stabiliscono un regolamento interno ed un regolamento finanziario da adottarsi all ' unanimità dei voti . 3 . Il governo depositario convoca la prima riunione delle parti contraenti non appena possibile dopo l ' entrata in vigore del presente accordo . Articolo 13 Nei settori di sua competenza la Comunità economica europea esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono parti contraenti del presente accordo . La Comunità economica europea non esercita il diritto di voto allorchù i suoi Stati membri esercitino il loro e viceversa . Articolo 14 Nel corso delle riunioni spetta alle parti contraenti : a ) esercitare una sorveglianza generale sull ' attuazione del presente accordo ; b ) esaminare regolamente l ' efficacia delle misure prese in forza del presente accordo ; c ) assumere qualunque altra funzione che possa rivelarsi necessaria conformemente alle disposizioni del presente accordo . Articolo 15 1 . Le parti contraenti prendono le necessarie disposizioni per provvedere all ' assolvimento delle funzioni di segreteria inerenti al presente accordo , tenendo conto delle disposizioni che allo stesso fine sono già previste da altri accordi internazionali in materia di prevenzione dell e inquinamento marino in vigore nella stessa regione in cui si applica il presente accordo . 2 . Ciáscuna parte contraente contribuisce in ragione del 2,5 % alle spese annuali derivanti dall ' accordo . Il saldo delle spese è ripartito tra le parti contraenti diverse dalla Comunità economica europea , in proporzione al loro prodotto nazionale lordo , conformemente alla tabella di ripartizione regolamente votata dall ' Assemblea generale delle Nazioni Unite . In nessun caso il contributo di una parte contraente al regolamento del saldo può essere superiore al 20 % del saldo stesso . Articolo 16 1 . Salve restando le disposizioni dell ' articolo 17 del presente accordo , le proposte di emendamento del presenta accordo o del relativo allegato , presentate da una parte contraente , sono esaminate nel corso di una riunione delle parti contraenti . Dopo l ' adozione della proposta con voto unanime , il governo depositario notifica l ' emendamento alle parti contraenti . 2 . L ' emendamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto notifica della sua approvazione da parte di tutte le parti contraenti . Articolo 17 1 . Due o più parti contraenti possono modificare i limiti comuni delle loro zone quali sono definite nell ' allegato al presente accordo . 2 . La relativa modifica entrerà in vigore per tutte le parti contraenti il primo giorno del sesto mese successivo alla data dell ' avvenuta notifica ad opera del governo depositario , a meno che , entro un termine di tre mesi a decorrere da detta notifica , un parte contraente abbia sollevato un ' obiezione o abbia chiesto consultazioni in materia . Articolo 18 1 . Il presente accordo potrà essere firmato dai governi degli Stati invitati a partecipare alla conferenza sull ' accordo concernente la cooperazione nel campo della lotta contro l ' inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze pericolose delle acque del Mare del Nord , riunita a Bonn il 13 settembre 1983 , nonchù dalla Comunità economica europea . 2 . Questi stessi Stati e la Comunità economica europea potranno divenire parti del presente accordo sia mediante firma senza riserva di ratifica , di accettazione o di approvazione , sia mediante firma con riserva di ratifica , di accettazione o di approvazione seguita dall ' atto di ratifica , di accettazione o di approvazione . 3 . Gli strumenti di ratifica , di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania . Articolo 19 1 . Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i governi di tutti gli Stati di cui all ' articolo 18 del presente accordo e la Comunità economica europea l ' avranno firmato senza riserva di ratifica , di accettazione o di approvazione o avranno depositato uno strumento di ratifica , di accettazion o di approvazione . 2 . All ' entrata in vigore del presente accordo , l ' accordo concernente la cooperazione nel campo della lotta contro l ' inquinamento da idrocarburi nelle acque del Mare del Nord , firmato a Bonn il 9 giugno 1969 , cesserà di essere in vigore . Articolo 20 1 . Le parti contraenti possono invitare all ' unanimità qualunque altro Stato costiero dell ' Atlantico nordorientale ad aderire al presente accordo . 2 . In tal caso , l ' articolo 2 del presente accordo ed il relativo allegato saranno emendati in conformità . Gli emendamenti saranno adottati con voto unanime in occasione di una riunione delle parti contraenti e prenderanno effetto al momento dell ' entrata in vigore del presente accordo per lo Stato aderente . Articolo 21 1 . Per ciascuno Stato che aderisce al presente accordo , quest ' ultimo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente avrà presentato lo strumento di adesione . 2 . Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania . Articolo 22 1 . Il presente accordo può essere denunciato da qualunque parte contraente allo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell ' entrata in vigore . 2 . Alla denuncia si fa luogo mediante notifica scritta , da inviarsi al governo depositario , che a sua volta notifica a tutte le altre parti contraenti la denuncia ricevuta e la datta della relativa ricezione . 3 . La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è ricevuta dal governo depositario . Articolo 23 Il governo depositario informa le parti contraenti e quelle di cui all ' articolo 18 del presente accordo in merito : a ) alle firme del presente accordo ; b ) al deposito degli strumenti di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione , nonchù in ordine alla ricezione di una notifica di denuncia ; c ) alla data di entrata in vigore del presente accordo ; d ) alla ricezione della notifiche di approvazione relative agli emendamenti apportati al presente accordo o al suo allegato , nonchù alla data di entrata in vigore di detti emendamenti . Articolo 24 L ' originale del presente accordo , redatto in lingua francese , inglese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede , sarà depositato presso il governo della Repubblica federale di Germania , che ne rimette una copia certificata conforme alle parti contraenti , nonchù al segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite , ai fini della registrazione e della pubblicazione conformemente all ' articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite . In fede di che i sottoscritti , debitamente autorizzati dai rispettivi governi , hanno firmato il presente accordo . Fatto a Bonn , il 13 settembre 1983 . ALLEGATO DESCRIZIONE DELLE ZONE DI CUI ALL ' ARTICOLO 6 DEL PRESENTE ACCORDO Le zone , eccetto le zone cosiddette di responsabilità comune , sono delimitate dalle linee che uniscono i seguenti punti : Danimarca 55°03'00",0 N * 8°22'00",0 E * 55°10'00",0 N * 7°30'00",0 E * 55°10'00",0 N * 2°13'30",0 E * 57°00'00",0 N * 1°30'00",0 E * 57°00'00",0 N * 2°25'04",6 E * 56°35'42",0 N * 2°36'48",0 E * 56°05'12",0 N * 3°15'00",0 E * 56°35'30",0 N * 5°02'00",0 E * 57°10'30",0 N * 6°56'12",0 E * 57°29'54",0 N * 7°59'00",0 E * 57°37'06",0 N * 8°27'30",0 E * 57°41'48",0 N * 8°53'18",0 E * 57°59'18",0 N * 9°23'00",0 E * 58°15'41",2 N * 10°01'48",1 E * 58°10'00",0 N * 10°00'00",0 E * 57°48'00",0 N * 10°57'00",0 E * 57°44'48",0 N * 10°38'00",0 E * Repubblica federale di Germania 53°34' N * 6°38' E * 54°00' N * 5°30' E * 54°00' N * 2°39',1 E * 55°10' N * 2°13',5 E * 55°10' N * 7°30' E * 55°03' N * 8°22' E * Paesi Bassi 51°32' N * 3°18' E * 51°32' N * 2°06' E * 52°30' N * 3°10' E * 54°00' N * 2°39',1 E * 54°00' N * 5°30' E * 53°34' N * 6°38' E * Norvegia 61°00'00",0 N * 4°30'00",0 E * 61°00'00",0 N * 2°00'00",0 E * 57°00'00",0 N * 1°30'00",0 E * 57°00'00",0 N * 2°25'04",6 E * 56°35'42",0 N * 2°36'48",0 E * 56°05'12",0 N * 3°15'00",0 E * 56°35'30",0 N * 5°02'00",0 E * 57°10'30",0 N * 6°56'12",0 E * 57°29'54",0 N * 7°59'00",0 E * 57°37'06",0 N * 8°27'30",0 E * 57°41'48",0 N * 8°53'18",0 E * 57°59'18",0 N * 9°23'00",0 E * 58°15'41",2 N * 10°01'48",1 E * 58°10'00",0 N * 10°00'00",0 E * 58°53'34",0 N * 10°38'25",0 E * La linea continua seguendo la frontiera tra la Norvegia e l Svezia Svezia 57°54' N * 11°28' E * 57°48' N * 10°57' E * 58°10' N * 10°00' E * 58°53'34",0 N * 10°38'25",0 E * La linea continua seguendo la frontiera tra la Norvegia e la Svezia Regno Unito 61°00' N * 0°50' O * 61°00' N * 2°00' E * 57°00' N * 1°30' E * 52°30' N * 3°10' E * 51°32' N * 2°06' E * Le zone cosiddette di responsabilità comune sono delimitate come segue : 1 . Belgio , Francia e Regno Unito La regione marina situata fra i paralleli 51°32' N e 51°06' N 2 . Francia e Regno Unito La Manica a sud-ovest del parallelo 51°06' N fino ad una linea che unisce i punti 49°52' N 07°44' O e 48°27' N 06°25' O . 3 . Danimarca e Svezia La regione dello Skagerrak situata fra i seguenti punti : 57°54' N * 11°28' E * 57°44',8 N * 10°38' E * 57°44',8 N * 11°28' E