84/348/CEE: Decisione della Commissione del 20 giugno 1984 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Browne - Nocturnale Penile Tumescence Monitor, model 9900 with Playback Printer model 9800" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 07/07/1984 pag. 0043 - 0043
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1984 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Browne - Nocturnale Penile Tumescence Monitor, model 9900 with Playback Printer model 9800 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (84/348/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo alla importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 13 dicembre 1983, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Browne - Nocturnale Penile Tumescence Monitor, model 9900 with Playback Printer model 9800 », ordinato il 15 agosto 1983 con lo scopo di essere utilizzato per ricercare le cause dell'impotenza nei pazienti con insufficienza renale cronica e in particolare per registrare l'attività del pene durante il sonno, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito l'11 aprile 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un registratore; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica; che, in particolare, il fatto che si tratti di un registratore destinato ad un processo nuovo e poco conosciuto, non può conferirgli tale carattere; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche, specialmente in campo medico per utilizzazioni cliniche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Browne - Nocturnale Penile Tumescence Monitor, model 9900 with Playback Printer model 9800 », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 13 dicembre 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1984. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.