84/191/CEE: Decisione della Commissione del 30 marzo 1984 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.804 - Nuovo CEGAM) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 099 del 11/04/1984 pag. 0029 - 0037
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1984 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.804 - Nuovo CEGAM) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (84/191/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 4, 6 e 8, vista la notificazione effettuata il 22 giugno 1983 dal Nuovo consorzio centrale guasti alle macchine (Nuovo CEGAM), con sede in Milano, Italia, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 17, nella quale si richiede che gli atti costitutivi del consorzio siano dichiarati esenti dall'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 85 del trattato in forza del paragrafo 3 dello stesso articolo, vista la comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue: I. I FATTI A. La procedura (1) Nel quadro di una procedura d'ufficio nel settore delle assicurazioni, la Commissione, conformemente all'articolo 85 del trattato CEE, ha inviato il 16 febbraio 1983 una comunicazione degli addebiti al Nuovo CEGAM (Nuovo consorzio centrale guasti alle macchine), informando i rappresentanti del consorzio di ritenere che potessero sussistere i presupposti per l'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17. In tale comunicazione la Commissione fa osservare che la costituzione e la messa in applicazione del consorzio hanno per oggetto e per effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune nel settore assicurativo in cui si svolge l'attività del consorzio. La comunicazione degli addebiti precisa in particolare che il contenuto anticoncorrenziale dell'accordo si esplica ad un triplice livello, vale a dire: A livello dell'assicurazione diretta: con la conclusione dell'accordo un numero importante di società assicuratrici che senza la stipulazione del consorzio si troverebbero in situazione di concorrenza hanno praticamente messo fine ad ogni concorrenza fra di loro, per quanto concerne la determinazione delle tariffe e delle condizioni di contratto, limitando la possibilità per gli assicurati di trovare una varietà nell'offerta dei servizi di assicurazione in oggetto. A livello della coassicuazione: Mentre, in mancanza di accordo, gli assicuratori diretti sarebbero liberi di scegliere il proprio coassicuratore, tale libertà è venuta meno quale conseguenza dell'obbligo contenuto nell'accordo per cui ogni consorziato è tenuto a scegliere quale coassicurazione unicamente società appartenenti al consorzio. A livello della riassicurazione: il contenuto anticoncorrenziale dell'accordo è duplice: da un lato è ristretta la libertà degli assicuratori nella scelta dei riassicuratori, d'altro lato è limitata la libertà dei riassicuratori nella determinazione delle tariffe e delle condizioni di contratto applicabili tanto per le riassicurazioni rientranti nel funzionamento del consorzio, quanto per riassicurazioni sul mercato italiano che i riassicuratori consorziati intendessero concludere con assicuratori non facenti parte del consorzio. L'accordo risulta inoltre idoneo a pregiudicare il commercio fra Stati membri in quanto la normativa che costituisce l'oggetto dell'accordo: - è applicabile a rischi situati sia all'interno sia all'esterno del territorio italiano; - esplica i suoi effetti in materia di coassicurazione su imprese assicurative situate fuori del territorio italiano; - esplica i suoi effetti in materia di riassicurazione su imprese riassicurative situate fuori del territorio italiano, impedendo la scelta di riassicuratori diversi dai contraenti e imponendo limitazioni contrattuali al comportamento di mercato. La Commissione conclude indicando di avere l'intenzione di constatare che nel caso di specie è realizzata un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE e di imporre al consorzio Nuovo CEGAM ed alle imprese partecipanti all'infrazione di porre fine alle infrazioni constatate, riservandosi la possibilità di infliggere ammende. (2) A seguito della comunicazione degli addebiti, il Nuovo CEGAM informava la Commissione in data 11 aprile 1983 che, pur ritenendo che l'attività del consorzio non violasse il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, il consorzio stesso era pronto ad apportare ai propri atti costitutivi delle modificazioni tendenti a tener conto delle obiezioni sollevate della Commissione. (3) In data 22 giugno 1983 il Nuovo CEGAM procedeva alla notifica degli atti costitutivi del consorzio, ossia: - lo statuto, - la convenzione - nonché il trattato quota ed eccedente, richiedendo un'attestazione negativa o, in via sussidiaria, un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE. B. Il mercato (4) Il settore dell'assicurazione dei rischi industriali ha conosciuto in Italia uno sviluppo differenziato per quanto concerne, da un lato, il ramo incendi e, dall'altro, il ramo dei cosiddetti rischi tecnici, in particolare guasti alle macchine, danni indiretti da guasti alle macchine e rischi di cantiere. Mentre infatti nel ramo incendi esiste una solida tradizione assicurativa, cui corrisponde una domanda sostenuta di copertura da parte delle imprese industriali, nel ramo dei rischi tecnici il fatturato delle società assicuratrici operanti sul mercato è relativamente modesto, ed in ogni caso di gran lunga inferiore a quello registrato in altri Stati membri. (5) Le cause di tale sviluppo differenziato possono essere individuate, come rilevano le stesse imprese che hanno proceduto a notifica, da un lato in una certa debolezza dell'apparato industriale ed in particolare nella relativa scarsità di investimenti ad alto contenuto tecnologico e, dall'altro, in un'insufficiente cultura assicurativa in tale settore. Conseguenza di tale carenza è la debolezza a livello dell'assistenza tecnica da parte delle imprese assicuratrici, in specie per quanto riguarda le attività di prevenzione degli incidenti. Il settore dell'assicurazione industriale dei rischi tecnici è inoltre caratterizzato nella Comunità dal fatto di essere composto da vari mercati parziali i quali corrispondono in sostanza ai territori degli Stati membri. Malgrado gli sforzi di integrazione compiuti a vari livelli sul piano comunitario, tale situazione non è stata grandemente influenzata né dalla soppressione delle limitazioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita prevista dalla direttiva 73/240/CEE del Consiglio (1), del 24 luglio 1973, né dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di libera prestazione di servizi, in particolare nella causa 33/74 (2). Secondo i dati contenuti nell'Annuario italiano delle imprese assicuratrici (anno 1982), edito dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), nel ramo delle assicurazioni industriali dei rischi tecnici sono presenti in Italia una sessantina di società e circa una decina di rappresentanze di società aventi la loro sede al di fuori del territorio italiano. In raltà, le imprese assicuratrici operanti sul mercato in maniera significativa ammontano a circa una trentina. L'insieme dei premi riscossi in Italia dalle varie società di assicurazione nel ramo dei rischi tecnici in esame ha oscillato nel periodo 1978-1980 fra i 17 ed i 20 miliardi di lire per assestarsi nel 1981 a circa 23 miliardi e mezzo. C. Le imprese (6) In presenza della situazione descritta al punto B, e nella convinzione che il mercato delle assicurazioni relative ai guasti alle macchine ed ai rischi di cantiere fosse accessibile alle sole imprese assicuratrici che dispongono di servizi altamente specializzati, un certo numero di società italiane ed estere hanno costituito un consorzio i cui compiti sono in particolare di divulgare e diffondere l'assicurazione nei rami summenzionati. Già anteriormente al 1o gennaio 1972 esisteva un consorzio fra società assicuratrici, denominato Consorzio centrale guasti macchine, la cui istituzione risale al 1956. Il 1o gennaio 1972 venne istituito il Nuovo consorzio centrale guasti macchine, rinnovato all'inizio del 1979 e quindi prorogato nel 1982. A seguito dell'intervento della Commissione menzionato al punto A, gli atti istitutivi del consorzio sono stati modificati e la durata di validità è stata prorogata sino al 31 dicembre 2000. Nella versione 1983 dello statuto e del trattato quota ed eccedente appaiono quali società consorziate e quali società riassicuratrici le imprese figuranti rispettivamente all'allegato I ed all'allegato II della presente decisione. Sul mercato italiano la parte detenuta dalle imprese consorziate per gli affari rientranti nell'ambito delle attività del Nuovo CEGAM si aggira intorno al 26 %. Nel periodo 1978-1981 i premi riscossi dalle società consorziate per rischi situati sia sul territorio italiano sia sul territorio non italiano, tanto di Stati membri quanto di paesi terzi, variano da un minimo di 3 miliardi e 900 milioni nel 1978 ad un massimo di 5 miliardi e mezzo nel 1981. Per quanto la sinistralità nel settore assicurativo in esame possa variare in maniera sensibile da un anno all'altro, e, tenuto conto della relativa esiguità dei rischi assicurati, il prodursi di sinistri particolarmente importanti possa gravare in maniera notevole sui risultati di esercizio di un'annata rispetto all'altra, nel periodo 1978-1981 si rileva una certa stabilità nelle cifre relative ai rischi incorsi, sia liquidati, sia in riserva, delle società consorziate. Il rapporto fra premi e rischi nel settore oggetto del consorzio conosce un progressivo miglioramento, passando da 1,18 nel 1978 a 2,04 nel 1981. D. Gli accordi (7) Il Nuovo CEGAM ha notificato alla Commissione gli atti istitutivi del consorzio, ossia: - lo statuto, - la convenzione, - nonché il trattato quota ed eccedente che sostituisce un elemento essenziale per il funzionamento del consorzio, regolando i rapporti fra gli assicuratori diretti consorziati ed i riassicuratori. Il contenuto essenziale di tali atti è brevemente esposto in appresso. Lo statuto (8) Il consorzio, denominato « Nuovo CEGAM » ha sede in Milano e si propone il perseguimento dei seguenti scopi specificamente enunciati nel preambolo dello statuto: « a) azione per la divulgazione e la diffusione dell'assicurazione guasti alle macchine, danni indiretti da guasti alle macchine, rischi di montaggio e incidenti di cantiere; b) aggiornamento ed elaborazione dei dati sia tecnici sia amministrativi per la migliore conduzione del ramo; c) assistenza tecnica alle consorziate, quando questa si renda necessaria sia in sede assuntiva, sia in sede di liquidazione dei danni. ». Gli organi consortili sono: a) il presidente, b) l'assemblea, c) il collegio sindacale. In base all'articolo 9, l'assemblea è, fra l'altro, competente per approvare gli elaborati tecnici predisposti da un'apposita commissione di studio e destinati ad essere proposti alle società consorziate ai fini della sottoscrizione dei rischi. La valutazione dei rischi è espressa in premi puri. L'assemblea istituisce inoltre un comitato tecnico per l'esame dei singoli casi. Il segretario del consorzio, designato dall'assemblea, ha fra altri compiti quello di « coordinare i compiti della commissione e del comitato » in precedenza citati. In base all'articolo 17, le consorziate che vengono meno alle obbligazioni contratte nei confronti del consorzio possono essere escluse dallo stesso con deliberazione dell'assemblea. La convenzione (9) Le società consorziate hanno stipulato, con riferimento ed a completamento dello statuto, una convenzione. Fra le disposizioni della convenzione hanno rilievo particolare: a) Premambolo: L'abilitazione, data al consorzio, a concludere accordi particolari con società non consorziate, denominate « aderenti », all'effetto di estendere la normativa del consorzio alle aderenti stesse. Le aderenti devono cedere alle consorziate in via di ricoassicurazione i capitali che eccedono la loro conservazione netta del 10 %. b) Articolo 1: L'inclusione nella convenzione di tutte le assicurazioni nel settore oggetto del consorzio sui beni ubicati in Italia. Per tali assicurazioni le consorziate prendono quale base per la determinazione del premio commerciale le tariffe a premio puro proposte dal consorzio, in funzione delle relative condizioni di assicurazione. c) Articolo 2: L'enunciazione dei principi generali che le consorziate si impegnano a rispettare in materia di riassicurazione: Limiti di sottoscrizione, distinzione fra rischi situati in Italia e rischi ubicati all'estero, conservato prioritario facoltativo. d) Articolo 4: L'istituzione di un comitato di studio per l'adeguamento o la modifica delle normative in vigore, nonché dei testi delle condizioni generali e particolari. e) Articolo 8: La fissazione delle commissioni massime che le consorziate possono concedere alle proprie organizzazioni commerciali. Trattato quota ed eccedente (10) Il trattato contiene la normativa applicabile alla riassicurazione. Le disposizioni di maggior rilievo sono le seguenti: a) Articolo 1 Tutti gli importi sottoscritti dalle consorziate cedenti fanno oggetto di riassicurazione e sono sottoposti alla normativa del trattato. Le tariffe e le condizioni delle cessioni sono quelle applicate nell'assicurazione dei singoli rischi dall'assicuratore diretto. Per i rischi non regolati dalle tariffe e/o che eccedono le capacità previste dal trattato, le condizioni ed i premi sono stabiliti dal consorzio in collaborazione con la Muenchener Rueck., denominata « riassicuratore principale ». b) Articolo 2 Oggetto del trattato sono tutte le assicurazioni concluse dalle consorziate, sia in via diretta, sia in coassicurazione, sia in ricoassicurazione. c) Articolo 3 I rischi ubicati in Italia sono obbligatoriamente sottoposti al trattato. I rischi ubicati all'estero, assunti direttamente o in coassicurazione o in riassicurazione, possono essere sottoposti al trattato, nel caso in cui l'assicurato risieda in Italia oppure una ditta italiana ne possegga il controllo. d) Articolo 4 Sono enunciati i rischi esclusi. In taluni casi detti rischi potranno essere inclusi nella garanzia prestata, previo accordo con il consorzio. e) Articolo 6 Le cedenti sono obbligate a tenere in proprio, senza poterlo riassicuarare presso altri, un ammontare pari al 10 % del rischio sottoscritto. Le cedenti possono tuttavia conservare un'esposizione maggiore, entro certi limiti. f) Articolo 8 I riassicuratori riconoscono alle cedenti una commissione rapportata all'ammontare dei premi ceduti e calcolata, entro limiti espressamente indicati, in funzione del caricamento compreso nei premi ceduti. g) Articolo 9 La riassicurazione sarà fatta al medesimo premio di polizza, alle condizioni generali, speciali e clausole alle quali le cedenti hanno sottoscritto l'assicurazione. h) Articolo 11 Tutte le modifiche e gli storni applicati dalle cedenti saranno impegnativi anche per i riassicuratori. E. Osservazioni dei terzi (11) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi dopo la pubblicazione del riassunto degli accordi in questione. II. VALUTAZIONE GIURIDICA A. Articolo 85, paragrafo 1 (12) Ai sensei dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. L'articolo 85 è applicabile sia ad accordi relativi a beni sia ad accordi relativi a servizi. (13) La costituzione del consorzio Nuovo CEGAM rappresenta un accordo fra imprese ed il funzionamento del consorzio stesso si basa su deliberazioni degli organi consortili che costituiscono delle decisioni di associazioni di imprese. (14) L'esame del contenuto anticoncorrenziale dell'accordo e delle decisioni di associazioni di imprese deve essere effettuato tenendo conto degli obiettivi perseguiti e degli effetti conseguiti dalla normativa adottata dal consorzio, tanto a livello dell'assicurazione diretta quanto a livello della riassicuarzione. (15) Con la conclusione dell'accordo un numero importante di società assicuratrici dirette che, senza la stipulazione del contratto di consorzio, si troverebbero in situazione di concorrenza non ristretta hanno istituito un meccanismo in base al quale, sulla base di informazioni statistiche relative alla sinistralità comunicate dalle singole consorziate agli organi consortili, viene elaborata una tariffa di premio puro per i vari rischi che le consorziate si impegnano a rispettare; in tal modo le consorziate hanno volontariamente rinunciato alla possibilità preesistente all'accordo di fissare autonomamente le tariffe di premio puro che esse intendono porre alla base nella determinazione delle tariffe di premio commerciale applicabili ai propri assicurati. Trattandosi di rischi non espressamente previsti nelle tariffe del consorzio o di rischi eccedenti determinati massimali, le società consorziate non sono più libere di procedere ad una valutazione autonoma delle tariffe di premio puro, ma debbono attenersi alle deliberazioni dell'organo consortile competente. Anche tenendo conto che ogni consorziata resta libera di determinare il premio commerciale applicando alle tariffe di premio puro un margine di caricamento (spese generali, commissioni, profitto) basato su considerazioni di politica commerciale autonoma, si deve quindi concludere che l'oggetto e l'effetto dell'accordo è di restringere la concorrenza fra imprese altrimenti in situazione di concorrenza fra di loro. (16) L'obbligo facente capo alle consorziate cedenti di rivolgersi esclusivamente ai riassicuratori parte al trattato quota ed eccedente costituisce una restrizione alla libertà di scelta degli assicuratori diretti. D'altro lato, l'imposizione fatta ai riassicuratori di concludere la riassicurazione al medesimo premio di polizza, alle condizioni generali e speciali e clausole alle quali le consorziate cedenti hanno sottoscritto l'assicurazione, nonché la disposizione secondo la quale tutte le modifiche e gli storni saranno impegnativi anche per i riassicuratori, costituiscono delle limitazioni all'autonomia contrattuale dei riassicuratori. Alla stessa conclusione si deve giungere per quanto riguarda l'obbligo imposto ai riassicuratori di accettare la riassicurazione per tutti i rischi facenti oggetto di polizza delle consorziate cedenti. Tali limitazioni sono accettate dai riassicuratori nel quadro di un accordo globale, quale contropartita dell'esclusività di riassicurazione che viene loro concessa per tutti gli affari conclusi dalle consorziate cedenti. Le consorziate cedenti beneficiano della garanzia che se i riassicuratori offriranno condizioni più favorevoli ad altri assicuratori diretti non facenti parte del consorzio, essi estenderanno automaticamente tali condizioni alle consociate. L'intreccio di questi vincoli mira ad istituire un tessuto di interrelazioni fra assicuratori e riassicuratori destinato a cementare i loro rapporti reciproci ed in ultima analisi a limitare la penetrazione sul mercato da parte di terzi. (17) L'accordo è idoneo a pregiudicare il commercio fra Stati membri, in quanto la normativa del consorzio: - è applicabile a rischi situati sia all'interno, sia all'esterno del territorio italiano; - esplica i suoi effetti in materia di riassicurazione su imprese riassicuratrici situate fuori dal territorio italiano, impedendo la scelta di riassicuratori diversi dai contraenti il trattato quota ed eccedente ed imponendo limitazioni contrattuali al comportamento di mercato. Va inoltre osservato che partecipano all'accordo imprese di riassicurazione aventi sede al di fuori del territorio italiano in un altro Stato membro. B. Articolo 85, paragrafo 3 (18) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo fra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico od economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a queste imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. (19) In Italia il mercato delle assicurazioni guasti alle macchine e rischi di montaggio è caratterizzato dalla scarsità della domanda e dalla relativa scarsità di offerta di assicurazione. Il settore in oggetto è in pratica limitato alle sole imprese assicuratrici che dispongono di servizi altamente specializzati. In tale situazione, in cui il contenuto tecnologico dei rischi assicurati implica una conoscenza approfondita del settore, sia per quanto concerne l'apprezzamento e la conseguente tariffazione del rischio, sia per quanto attiene alla prevenzione dei rischi, la costituzione di un consorzio, come il Nuovo CEGAM, destinato a facilitare l'acquisizione di conoscenze specializzate indispensabili per una efficace conduzione del ramo (informazioni statistiche, studi di pericolosità, metodologie di prevenzione), e la predisposizione di adeguati supporti riassicurativi, può essere considerata come uno strumento per migliorare la produzione o la distribuzione del servizio assicurativo e per migliorare il progresso tecnico o economico. (20) Gli utilizzatori traggono anch'essi un congruo vantaggio dalla costituzione e dal funzionamento del consorzio, poiché l'opera di promozione nel settore assicurativo attuata dal Nuovo CEGAM contribuisce ad allargare le capacità del mercato italiano, offrendo agli utilizzatori una maggiore possibilità di scelta e garanzie assicurative tecnologicamente più avanzate a condizioni concorrenziali con le altre società operanti sul mercato. (21) L'accordo nella versione notificata alla Commissione non comporta più alcune disposizioni contenute nella versione precedente che erano apparse alla Commissione stessa inaccettabili. Ciò vale in particolare per le clausole relative: - alla competenza tariffaria in premi commerciali riconosciuta agli organi consortili ed all'obbligo delle società consorziate di applicare tali tariffe; - all'imposizione di limiti alla durata massima delle polizze; - all'obbligo facente capo alle consorziate di scegliere i coassicuratori nell'ambito delle consorziate stesse; - all'obbligo facente capo ai riassicuratori di non concedere condizioni di copertura e di premio migliori per sostegno riassicurativo sul mercato italiano al di fuori del funzionamento del consorzio. (22) Le restrizioni ancora contenute nella versione notificata possono essere considerate indispensabili per raggiungere gli obiettivi per i quali gli accordi sono stati stipulati. (23) Trattandosi della fissazione da parte degli organi consortili di una tariffa di premio puro ad esclusione di ogni elemento di caricamento commerciale, un siffatto meccanismo può essere considerato accettabile dal momento che la sua adozione non impedisce alle società consorziate di fissare il premio commerciale, cioè il premio applicato ad singolo rischio, in base a considerazioni di un'autonoma politica commerciale; in tal modo gli assicurati, cioè gli utilizzatori, non vengono privati della possibilità di scelta fra assicuratori a livello dei premi commerciali. Qualora tale adozione di tariffe di premio puro non sussistesse, sarebbe reso più difficile per le imprese consorziate il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'accordo, in particolare il miglioramento della produzione e distribuzione, tenuto conto delle esigenze di tecnicità e di esperienza in materia di sinistralità che la conduzione del ramo assicurativo in questione richiede. (24) Trattandosi dell'obbligo facente capo all'assicuratore diretto di rivolgersi esclusivamente ad un determinato riassicuratore, occorre tener conto della funzione svolta nel settore assicurativo dal contratto di riassicurazione; la riassicurazione è in effetti uno strumento operativo che nella programmazione imprenditoriale assicurativa precede normalmente l'assunzione dei singoli rischi da parte dell'assicuratore diretto, obbligato a conoscere, prima di assumere obbligazioni assicurative, se ed a quali condizioni i rischi da lui assicurati possono costituire oggetto di riassicurazione. Inoltre un trattato di riassicurazione obbligatoria comporta per sua natura l'obbligo reciproco per il riassicurato e per il riassicuratore di chiedere e di prestare la garanzia di riassicurazione descritta nel trattato; nel caso di specie, tenuto conto delle particolarità del mercato assicurativo nel settore in questione, descritte ai paragrafi 4 e 5, sarebbe poco probabile in termini economici che gli assicuratori diretti possano ottenere delle condizioni di riassicurazione equivalenti a quelle ottenute nel trattato quota ed eccedente qualora non accettassero l'esclusività di riassicurazione a favore dei riassicuratori contraenti il trattato. Sembra escluso che qualora gli assicuratori diretti negoziassero individualmente con i riassicuratori essi potrebbero ottenere le stesse condizioni che ottengono negoziando in quanto consorzio. Giova infine rilevare che ciascuna parte al trattato può recedere dal contratto ogni anno. (25) Gli accordi non danno alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi assicurativi in questione. La loro quota si aggira intorno al 26 % del mercato italiano ed esse sono in concorrenza con una serie di altre potenti società assicuratrici. La struttura del ramo assicurativo in esame è caratterizzata dal fatto che il 25 % è detenuto dall'impresa con la più grande parte del mercato, mentre le prime tre grandi imprese, al di fuori del Nuovo CEGAM, detengono insieme circa il 46 % del mercato. Il Nuovo CEGAM non ha quindi la possibilità di eliminare la concorrenza nel settore in esame. C. Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17 (26) La situazione del mercato nel ramo assicurativo in questione e l'impatto relativamente limitato che l'istituzione del consorzio ha sulle condizioni di concorrenza nel mercato comune giustificano la concessione dell'esenzione per una durata di dieci anni. (27) Per consentire alla Commissione di continuare a vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza, è opportuno obbligare le imprese a comunicare alla Commissione, una volta all'anno, le eventuali modificazioni degli accordi notificati, nonché la conclusione di ogni nuovo accordo fra di loro, fermo restando che questo obbligo di informazione non esime le parti, se del caso, dal notificare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, le modificazioni soggettive e oggettive degli accordi esentati, qualora esse intendano contiuare a beneficiare dell'esenzione. Le imprese sono inoltre tenute a presentare alla Commissione, annualmente, una relazione contenente dati quantitativi sulle attività svolte nell'ambito del consorzio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono dichiarate inapplicabili, per il periodo compreso fra il 22 giugno 1983 ed il 21 giugno 1993 ai seguenti accordi: - statuto del consorzio Nuovo CEGAM approvato dall'assemblea straordinaria del 18 maggio 1983; - convenzione « Nuovo CEGAM » adottata dalla stessa Assemblea del 18 maggio 1983; - trattato quota ed eccedente nella versione notificata il 22 giugno 1983 concluso fra le consorziate cedenti ed i riassicuratori elencati nel comparto di riassicurazione. Articolo 2 Le imprese destinatarie della presente decisione informeranno la Commissione, una volta all'anno, di ogni modifica o complemento eventualmente apportato agli accordi notificati nonché della conclusione di ogni nuovo accordo fra di loro. Del pari esse forniranno annualmente alla Commissione una relazione contenente dati quantitativi sulle attività svolte nell'ambito del consorzio. Articolo 3 Sono destinatari della presente decisione il Nuovo consorzio centrale guasti alle macchine, con sede in Milano, le società consorziate parti allo statuto ed alla convenzione di cui all'allegato I e i riassicuratori parti al trattato quota ed eccedente di cui all'allegato II. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1984. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. C 281 del 18. 10. 1983, pag. 3. (1) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 20. (2) CGCE del 3 dicembre 1974, causa 33-74 (J.H.M. van Binsbergen/Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid), Raccolta 1974, pag. 1299. ALLEGATO I Società consorziate 1. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia 2. Milano Assicurazioni 3. Compagnie riunite di assicurazione 4. La Fondiaria 5. Italiana incendio, vita e rischi diversi 6. La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni 7. RAS - L'Assicuratrice italiana 8. Società cattolica di assicurazione 9. Società reale mutua di assicurazioni 10. Toro Assicurazioni 11. UAP Italiana 12. Nationale suisse - Compagnia italiana di assicurazione 13. La Previdente 14. ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni 15. Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni 16. CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni 17. Compagnia latina di assicurazioni ALLEGATO II Riassicuratori parti al trattato quota ed eccedente 1. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia 2. Milano Assicurazioni 3. Compagnie riunite di assicurazione 4. La Fondiaria 5. Italiana incendio, vita e rischi diversi 6. La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni 7. RAS - L'Assicuratrice italiana 8. Società cattolica di assicurazione 9. Società reale mutua di assicurazioni 10. Toro Assicurazioni 11. UAP Italiana 12. Nationale suisse - Compagnia italiana di assicurazione 13. La Previdente 14. ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni 15. Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni 16. CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni 17. Compagnia latina di assicurazioni 18. Unione italiana di riassicurazione 19. La Vittoria riassicurazioni 20. Reale riassicurazioni 21. La Consorziale 22. Compagnie suisse de réassurances 23. Gerling Konzern Global 24. Muenchener Rueckvers.-Ges.