84/148/CEE: Decisione della Commissione del 5 marzo 1984 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 16/03/1984 pag. 0081 - 0081
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1984 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (84/148/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che in data 13 settembre 1983 il governo italiano ha notificato il programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia; considerando che detto programma interessa lo sviluppo della produzione e del commercio dei prodotti florovivaistici fra l'altro per la creazione di centri regionali di commercializzazione, per la creazione o l'ammodernamento di mercati e magazzini per la lavorazione, stoccaggio e imballaggi; che tale parte di programma costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che l'approvazione del programma non pregiudica le decisioni da adottare in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 in ordine al finanziamento comunitario di progetti, in particolare allo scopo di verificare quali investimenti possono essere presi in considerazione ai fini di un concorso del FEAOG in applicazione dell'articolo 6 di detto regolamento; considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore in questione; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che il programma non può essere approvato che per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia, notificato dal governo italiano in data 13 settembre 1983 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato. 2. L'approvazione del programma concerne soltanto i progetti presentati prima del 30 aprile 1984. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.