31984D0125

84/125/CEE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1984 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Three Rivers - System, model PERQ" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 08/03/1984 pag. 0027 - 0027


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Three Rivers - System, model PERQ » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/125/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 7 settembre 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Three Rivers - Computer System, model PERQ », ordinato il 29 ottobre 1981 e destinato alla burotica e a ricerche sul posto di lavoro computerizzato, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 26 gennaio 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un elaboratore; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica; che, in particolare, il fatto che esso sia un elaboratore monoposto che offre possibilità grafiche, acustiche e di comunicazione non può conferirgli tale carattere; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche, specialmente nel trattamento di testi di segreteria; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che pertanto esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Three Rivers - Computer System, model PERQ », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 7 settembre 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, p. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, p. 32.