31984D0054

84/54/CEE: Decisione della Commissione del 20 gennaio 1984 che abroga la decisione 81/265/CEE della Commissione relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel febbraio 1981 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 07/02/1984 pag. 0016 - 0016


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1984

che abroga la decisione 81/265/CEE della Commissione relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel febbraio 1981

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(84/54/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con decisione 81/265/CEE (2), la Commissione ha autorizzato il governo della Repubblica ellenica ad importare in franchigia dai diritti all'importazione le merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel febbraio 1981 e le merci importate dalle unità di soccorso per coprire le loro necessità durante il periodo del loro intervento;

considerando che, dalle informazioni inviate alla Commissione dal governo della Repubblica ellenica, in conformità dell'articolo 3 della decisione 81/265/CEE, risulta che dall'aprile 1982 non sono state più presentate al predetto governo domande d'importazione in franchigia di merci destinate alle vittime del terremoto del febbraio 1981; che, dopo aver consultato gli Stati membri, si ravvisa pertanto l'opportunità di abrogare la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 81/265/CEE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a partire dal 1o febbraio 1984.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 4.

(2) GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 32.