84/54/CEE: Decisione della Commissione del 20 gennaio 1984 che abroga la decisione 81/265/CEE della Commissione relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel febbraio 1981 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 07/02/1984 pag. 0016 - 0016
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1984 che abroga la decisione 81/265/CEE della Commissione relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel febbraio 1981 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (84/54/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri (1), in particolare l'articolo 2, considerando che, con decisione 81/265/CEE (2), la Commissione ha autorizzato il governo della Repubblica ellenica ad importare in franchigia dai diritti all'importazione le merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto nella Repubblica ellenica nel febbraio 1981 e le merci importate dalle unità di soccorso per coprire le loro necessità durante il periodo del loro intervento; considerando che, dalle informazioni inviate alla Commissione dal governo della Repubblica ellenica, in conformità dell'articolo 3 della decisione 81/265/CEE, risulta che dall'aprile 1982 non sono state più presentate al predetto governo domande d'importazione in franchigia di merci destinate alle vittime del terremoto del febbraio 1981; che, dopo aver consultato gli Stati membri, si ravvisa pertanto l'opportunità di abrogare la decisione di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 81/265/CEE è abrogata. Articolo 2 La presente decisione ha effetto a partire dal 1o febbraio 1984. Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1984. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 4. (2) GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 32.