84/34/CEE: Decisione della Commissione del 6 gennaio 1984 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Lumonics - Excimer Laser, model TE-431 T" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 27/01/1984 pag. 0059 - 0059
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 1984 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Lumonics - Excimer Laser, model TE-431 T » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (84/34/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 29 giugno 1983, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Lumonics - Excimer Laser, model TE-431 T », ordinato il 30 marzo 1982 e destinato ad essere utilizzato per gli studi di ottica non lineare nei solidi, degli stati eccitonici per elevatissime densità di eccitazione e per la fisica dell'atmosfera, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la potenza combinata con gli impulsi, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico; considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso dell'apparecchio « EMG 100/200 Series » costruito dalla ditta Lambda Physik, Hans-Boeckler-Strasse 12, D-3400 Goettingen, Repubblica federale di Germania, e degli apparecchi 1250 E 2, 1250 E 20 e 1250 E 50 costruiti dalla ditta Sopra, 68, rue Pierre Joigneaux, F-92270 Bois-Colombes, Francia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Lumonics - Excimer Laser, model TE-431 T », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 29 giugno 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1984. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.