31984D0019

84/19/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1983 che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1984 pag. 0043 - 0044


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1983

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/19/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1981 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1983, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di differenti specie;

considerando che le varietà Barata (dactylis) e Crown (loglio perenne) erano state sottoposte, rispettivamente in Francia e, per la Francia, nel Regno Unito a esami ufficiali in coltura;

considerando che i risultati di questi esami avevano condotto, nella Repubblica francese, alla constatazione che la varietà Barata possedeva un valore agronomico e di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse nella Repubblica francese;

considerando che per questa varietà si può constatare, sulla base del rapporto relativo ai risultati di esami, che essa non risponde, nella Repubblica francese, per quanto concerne la resistenza ad organismi nocivi, ai risultati ottenuti da altre varietà comparabili ivi ammesse [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso della direttiva suddetta], benché, in determinate condizioni, tale carenza sia compensata da altre caratteristiche favorevoli (articolo 15, paragrafo 4, seconda frase, della suddetta direttiva);

considerando che per la varietà Crown (loglio perenne) si può constatare, sulla base del rapporto relativo ai risultati degli esami, che in Francia essa non è, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà in Francia e che sono applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinta da altre varietà ivi comprese [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo comma, della suddetta direttiva];

considerando che occorre quindi accogliere la domanda della Repubblica francese per questa varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e le piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1984:

Piante foraggere

1. Dactylis glomerata L.,

Barata.

2. Lolium perenne L.,

Crown.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso

dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.