84/10/CEE: Decisione del Consiglio del 10 gennaio 1984 relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica per quanto riguarda le carni suine fresche
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 14/01/1984 pag. 0033 - 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0229
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0229
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 gennaio 1984 relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica per quanto riguarda le carni suine fresche (84/10/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE (2), in particolare l'articolo 8, vista la proposta della Commissione, considerando che un'epizoozia di peste suina classica si è manifestata in talune parti del territorio della Comunità e che, malgrado le misure applicate, la malattia persiste e si propaga in alcune di esse; considerando che nella Repubblica federale di Germania la peste suina classica presenta in talune zone un'incidenza rilevante; considerando che, di conseguenza, gli scambi di carni suine fresche provenienti da alcune di tali regioni costituiscono un rischio di propagazione della malattia; che taluni Stati membri hanno adottato misure di protezione al riguardo; considerando che occorre che gli altri Stati membri adottino le misure di protezione e che le stesse siano applicate per una durata adeguata; considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le misure da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 72/461/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri vietano l'introduzione, nel loro territorio, di carni suine fresche ottenute da suini provenienti dalle zone degli Stati membri delimitate nell'allegato. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono revocate per le carni suine fresche ottenute da suini provenienti da una delle regioni di cui all'allegato e macellati almeno 30 giorni dopo la scomparsa dell'ultimo focolaio di peste suina classica nella regione in causa. Articolo 2 Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), che accompagna le carni suine spedite dagli Stati membri indicati nell'allegato deve essere completato con la seguente indicazione: « Carni conformi alla decisione 84/10/CEE ». Articolo 3 La Commissione segue l'evoluzione della situazione e prende, se del caso, le misure appropriate. Articolo 4 Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione a decorrere dal 12 gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 10 gennaio 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (2) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 44. (3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. ALLEGATO 1.2 // REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: // La regione di Muenster e, nella regione di Weser-Ems, il « Kreis » di Emsland.