31984D0010

84/10/CEE: Decisione del Consiglio del 10 gennaio 1984 relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica per quanto riguarda le carni suine fresche

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 14/01/1984 pag. 0033 - 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0229
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0229


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 1984

relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica per quanto riguarda le carni suine fresche

(84/10/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE (2), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un'epizoozia di peste suina classica si è manifestata in talune parti del territorio della Comunità e che, malgrado le misure applicate, la malattia persiste e si propaga in alcune di esse;

considerando che nella Repubblica federale di Germania la peste suina classica presenta in talune zone un'incidenza rilevante;

considerando che, di conseguenza, gli scambi di carni suine fresche provenienti da alcune di tali regioni costituiscono un rischio di propagazione della malattia; che taluni Stati membri hanno adottato misure di protezione al riguardo;

considerando che occorre che gli altri Stati membri adottino le misure di protezione e che le stesse siano applicate per una durata adeguata;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le misure da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 72/461/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano l'introduzione, nel loro territorio, di carni suine fresche ottenute da suini provenienti dalle zone degli Stati membri delimitate nell'allegato.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono revocate per le carni suine fresche ottenute da suini provenienti da una delle regioni di cui all'allegato e macellati almeno 30 giorni dopo la scomparsa dell'ultimo focolaio di peste suina classica nella regione in causa.

Articolo 2

Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), che accompagna le carni suine spedite dagli Stati membri indicati nell'allegato deve essere completato con la seguente indicazione: « Carni conformi alla decisione 84/10/CEE ».

Articolo 3

La Commissione segue l'evoluzione della situazione e prende, se del caso, le misure appropriate.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione a decorrere dal 12 gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 gennaio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(2) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 44.

(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

ALLEGATO

1.2 // REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: // La regione di Muenster e, nella regione di Weser-Ems, il « Kreis » di Emsland.