31983S3633

Decisione n. 3633/83/CECA della Commissione dell'8 dicembre 1983 che completa la decisione n. 37-54 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria siderurgica per la vendita degli acciai speciali

Gazzetta ufficiale n. L 360 del 23/12/1983 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0186
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0186
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0123


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DECISIONE N. 3633/83/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1983

che completa la decisione n. 37-54 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria siderurgica per la vendita degli acciai speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 60,

considerando che la decisione n. 37-54 del 29 luglio 1954 (1) obbliga le imprese a pubblicare i listini prezzi e le condizioni di vendita per gli acciai speciali definiti all'allegato III del trattato; che tale decisione è stata completata dalla decisione n. 33-58 del 1o dicembre 1958 (2) e modificata dalla decisione n. 21-63 dell'11 dicembre 1963 (3);

considerando che ai sensi della decisione n. 37-54 le imprese del settore siderurgico sono tenute a pubblicare i listini prezzi e le condizioni di vendita per alcuni acciai speciali;

considerando che lo studio delle condizioni particolari della produzione, normalizzazione e vendita di acciai per utensili, per i quali non è stata finora richiesta la pubblicazione dei listini prezzi, ha rivelato che sussistono attualmente le condizioni che consentono la pubblicazione di listini prezzi per tali acciai;

considerando che è pertanto opportuno estendere l'obbligo della pubblicazione dei listini prezzi agli acciai per utensili;

previa consultazione del comitato consultivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 delle decisione n. 37-54 è completato e modificato come segue:

Le lettere h) e i) sono aggiunte dopo la lettera g):

« h) acciai per utensili non legati con tenore di carbonio pari allo 0,6 % e oltre;

i) acciai per utensili legati, compresi gli acciai a taglio rapido ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è applicabile con decorrenza dal 1o gennaio 1984.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. 18 dell'1. 8. 1954, pag. 470.

(2) GU n. 31 del 18. 12. 1958, pag. 665/58.

(3) GU n. 187 del 24. 12. 1963, pag. 2973/63.