31983S3280

Decisione n. 3280/83/CECA della Commissione dell' 8 novembre 1983 recante terza modifica della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 19/11/1983 pag. 0035 - 0035


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DECISIONE N. 3280/83/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1983

recante terza modifica della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/83/CECA della Commissione, del 28 luglio 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (1), modificata da ultimo con decisione n. 2748/83/CECA (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 14 b, paragrafo 1, della decisione n. 2177/83/CECA prevede che la Commissione può concedere incrementi di quote ad un'impresa che, nell'ambito di un piano di ristrutturazione di cui essa avrà stabilito che è di natura tale da garantire la redditività della stessa nel 1986, dovrà aver realizzato dopo il 1o gennaio 1980 almeno i tre quarti delle riduzioni di capacità previste da detto piano;

considerando che detto articolo si prefigge di incitare le imprese a procedere rapidamente alla riduzione delle capacità eccedentarie, come indicato al considerando n. 11 della decisione;

considerando che il regime delle quote istituito dalla decisione n. 2177/83/CEE è applicabile dal 1o luglio 1983 al 31 gennaio 1984;

considerando che l'esperienza ha mostrato che l'esame del piano di ristrutturazione di un'impresa, per valutarne la redditività entro il 1986, può rivelarsi un processo lungo e complesso, che non sfocia su una conclusione definitiva prima della fine del regime;

che tale ritardo potrebbe effettivamente impedire ad un'impresa - che ha già peraltro realizzato una parte notevole del programma di chiusura di capacità, in linea con gli obiettivi generali acciaio - di beneficiare del dispositivo dell'articolo 14 b, vanificando pertanto le finalità perseguite da tale articolo;

considerando che, essendosi cò verificato, l'applicazione della decisione n. 2177/83/CECA ha pertanto incontrato difficoltà impreviste, ai sensi del disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, e che essa deve pertanto essere conseguentemente emendata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La prima frase dell'articolo 14 b, paragrafo 1, della decisione n. 2177/83/CECA è sostituita dalla frase seguente:

« La Commissione può concedere incrementi di quote ad un'impresa se essa ha realizzato dal 1o gennaio 1980 riduzioni di capacità di produzione almeno pari ai 3/4 del del totale delle riduzioni di capacità previste dal proprio piano di ristrutturazione e di quelle richieste eventualmente dalla Commissione nelle proprie decisioni del 29 giugno 1983 relative agli aiuti alla siderurgia ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles l'8 novembre 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 208 del 31. 7. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 269 dell'1. 10. 1983, pag. 55.