Decisione n. 3280/83/CECA della Commissione dell' 8 novembre 1983 recante terza modifica della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 19/11/1983 pag. 0035 - 0035
***** DECISIONE N. 3280/83/CECA DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1983 recante terza modifica della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, vista il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 2177/83/CECA della Commissione, del 28 luglio 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (1), modificata da ultimo con decisione n. 2748/83/CECA (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, considerando che l'articolo 14 b, paragrafo 1, della decisione n. 2177/83/CECA prevede che la Commissione può concedere incrementi di quote ad un'impresa che, nell'ambito di un piano di ristrutturazione di cui essa avrà stabilito che è di natura tale da garantire la redditività della stessa nel 1986, dovrà aver realizzato dopo il 1o gennaio 1980 almeno i tre quarti delle riduzioni di capacità previste da detto piano; considerando che detto articolo si prefigge di incitare le imprese a procedere rapidamente alla riduzione delle capacità eccedentarie, come indicato al considerando n. 11 della decisione; considerando che il regime delle quote istituito dalla decisione n. 2177/83/CEE è applicabile dal 1o luglio 1983 al 31 gennaio 1984; considerando che l'esperienza ha mostrato che l'esame del piano di ristrutturazione di un'impresa, per valutarne la redditività entro il 1986, può rivelarsi un processo lungo e complesso, che non sfocia su una conclusione definitiva prima della fine del regime; che tale ritardo potrebbe effettivamente impedire ad un'impresa - che ha già peraltro realizzato una parte notevole del programma di chiusura di capacità, in linea con gli obiettivi generali acciaio - di beneficiare del dispositivo dell'articolo 14 b, vanificando pertanto le finalità perseguite da tale articolo; considerando che, essendosi cò verificato, l'applicazione della decisione n. 2177/83/CECA ha pertanto incontrato difficoltà impreviste, ai sensi del disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, e che essa deve pertanto essere conseguentemente emendata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La prima frase dell'articolo 14 b, paragrafo 1, della decisione n. 2177/83/CECA è sostituita dalla frase seguente: « La Commissione può concedere incrementi di quote ad un'impresa se essa ha realizzato dal 1o gennaio 1980 riduzioni di capacità di produzione almeno pari ai 3/4 del del totale delle riduzioni di capacità previste dal proprio piano di ristrutturazione e di quelle richieste eventualmente dalla Commissione nelle proprie decisioni del 29 giugno 1983 relative agli aiuti alla siderurgia ». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles l'8 novembre 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 208 del 31. 7. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 269 dell'1. 10. 1983, pag. 55.