31983S2748

Decisione n. 2748/83/CECA della Commissione del 30 settembre 1983 recante seconda modifica della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 01/10/1983 pag. 0055 - 0055


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DECISIONE N. 2748/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1983

recante seconda modifica della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione n. 2177/83/CECA, del 28 luglio 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (1), modificata dalla decisione n. 2546/83/CECA (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che il primo comma dell'articolo 14 della decisione n. 2177/83/CECA contempla, all'inizio, quanto segue: « Qualora a causa dell'alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti, fissato per trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un'impresa che durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione:

- non ha ricevuto aiuti ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA della Commissione (3), salvo quelli relativi agli smantellamenti previsti all'articolo 4 di detta decisione »;

considerando che quest'ultima formulazione figura all'articolo 14 a, paragrafo 4, secondo trattino;

considerando che simile formulazione rende inelegibile un certo numero d'imprese confrontate a difficoltà eccezionali benché esse abbiano ricevuto alcuni aiuti ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA, diversi dagli aiuti concessi per le chiusure come previsto all'articolo 4 di detta decisione;

considerando che le imprese che hanno ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per la copertura di perdite di gestione debbono essere escluse dal beneficio dell'articolo 14, visto che sarebbe ingiustificabile concedere quote supplementari ad un'impresa nell'intento di migliorare una situazione di difficoltà eccezionali allorché, d'altra parte, essa abbia beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione per coprire perdite di gestione;

considerando, in presenza di numerose richieste presentate da parte di diverse imprese ai sensi della decisione n. 2177/83/CECA, che sarebbe iniquo non concedere alle imprese che hanno ricevuto alcuni aiuti di beneficiare degli adeguamenti previsti all'articolo 14 e 14 a, ad esclusione tuttavia delle imprese che hanno ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per la copertura di perdite di gestione;

considerando che l'applicazione della decisione n. 2177/83/CECA dà di conseguenza luogo a difficoltà impreviste, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e che è pertanto necessario provvedere agli opportuni adattamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo trattino del primo comma dell'articolo 14, nonché il secondo trattino del paragrafo 4 dell'articolo 14 a, della decisione n. 2177/83/CECA, sono sostituiti dal seguente testo:

« - non ha ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per la copertura di perdite di gestione ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 208 del 31. 7. 1983 pag. 1.

(2) GU n. L 250 del 10. 9. 1983 pag. 17.

(3) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.