Regolamento (CEE) n. 3760/83 del Consiglio del 22 dicembre 1983 che stabilisce, per il 1984, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1983 pag. 0021 - 0030
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3760/83 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1983 che stabilisce , per il 1984 , talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faeroeer IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 170/83 del Consiglio , del 25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca ( 1 ) , in particolare gli articoli 3 e 11 , vista la proposta della Commissione , considerando che , secondo la procedura prevista dall ' accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea , da un lato , e il governo danese e il governo locale delle isole Faeroeer , dall ' altro ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , la Comunità , da un lato , e il governo danese e il governo locale delle isole Faeroeer , dal ' altro , si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1984 ; considerando che durante tali consultazioni , le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1984 determinati contingenti di pesca per le navi dell ' altra parte ; considerando che è necessario mettere in esecuzione i risultati delle consultazioni tra la Comunità e le isole Faeroeer per evitare un ' interruzione delle reciproche relazioni di pesca al 31 dicembre 1983 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Le sole attività di pesca che le navi immatricolate nelle isole Faeroeer sono autorizzate ad effettuare sino al 31 dicembre 194 , nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord , dello Skagerrak , del Kattegat , del Mar Baltico , del Mare di Labrador , dello stretto di Davis , della baia di Baffin e dell ' Oceano Atlantico a nord del 43° 00' N , sono quelle per le specie di cui all ' allegato I , entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento . 2 . Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate , con l ' eccezione dello Skagerrak , alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri . 3 . In deroga al paragrafo 1 , le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona no sono fissati contingenti sono autorizzate entro il limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione . 4 . Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione . Articolo 2 1 . Le navi che pescano nell ' ambito dei contingenti fissati all ' articolo 1 rispettano le misure disposizioni che disciplinato le attività di pesca , nelle zone di cui all ' articolo 1 . 2 . Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui all ' allegato II . 3 . Le navi di cui al paragrafo 1 , incluse quelle che effettuano la pesca del gambero a condizioni specifiche nella divisione CIEM XIV , ma eccettuate quelle che pescano nella suddivisione CIEM III a , trasmettono alla Commissione le informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tal allegato . 4 . Le lettere e le cifre d ' immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua . Articolo 3 1 . La pesca nelle acque di cui all ' articolo 1 salvo nello Skagerrak , e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo è subordinata all ' esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all ' osservenza delle condizioni precisate nella licenza . 2 . Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi : a ) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI a ( a nord dei 56° 30'N ) , VII e , f e h , dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a ( a nord dei 56° 30' N ) , del suro nelle divisioni CIEM IV , VI a ( a nord dei 56° 30' N ) , VII e , f e h e dell ' aringa , nella divisione CIEM VI a ( a nord dei 56° 30' N ) , 8 per la pesca dell ' aringa nella divisione CIEM III a , b ) 12 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni CIEM IV e VI a ( a nord dei 56° 30' N ) e dell ' ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV , c ) per la pesca al gambero boreale ( Pandalus borealis ) : 9 nella divisione CIEM XIV , 5 nella sottodivisione NAFO 1 ' a sud del 68° 00' N ) , d ) 20 per la pesca della molva e del brosmio nella divisione CIEM VI b ; tuttavia , il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10 , e ) 16 per la pesca della molva azzura nelle divisioni CIEM VI a ( a nord dei 56° 30' N ) , e VI b , f ) 3 per la pesca dell ' ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV , g ) 16 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII ( ad ovest dei 12° O ) e nella divisione CIEM VI a ( a nord dei 56° 30' N ) e VI b , h ) 3 per la pesca dello smeriglio nella intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 Ps , i ) 6 per la pesca dello scorfano di Norvegia nella divisione CIEM XIV , j ) 10 per la pesca del mormoro nella divisione CIEM XIV . 3 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca ciascuna di esse deve essere munita di licenza . 4 . Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove . L ' annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione . 5 . In caso di infrazioni agli obblighi fissati dal presente regolamento , la licenza sarà ritirata . 6 . Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo al massimo di dodici mesi . 7 . Le licenze rilasciate a norma del regolamento ( CEE ) n . 1008/83 ( 3 ) che sono valide sino al 31 dicembre 1983 rimarrano valide sino al 29 febbraio 1984 al massimo , su eventuale richiesta delle autorità delle isole Faeroeer . Articolo 4 All ' atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere fornite le informazioni seguenti : a ) nome della nave , b ) numero d ' immatricolazione , c ) lettere e cifre esterne d ' identificazione , d ) porto d ' immatricolazione , e ) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore , f ) stazza lorda e lunghezza fuoritutto , g ) potenza del motore , h ) indicativo di chiamata e frequenza radio , i ) metodo di pesca previsto , j ) zona di pesca prevista , k ) specie di pesci che si intendono catturare , l ) periodo per il quale la licenza viene richiesta . Articolo 5 La pesca al brosmio , alla molva ed allo smeriglio , nei limiti dei contingenti di cui all ' articolo 1 , è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della « lenza lunga » ( palangresi ) . Articolo 6 La pesca nello Skagerrak , nei limiti dei contingenti di cui all ' articolo 1 , è soggetta alle seguenti condizioni : 1 . è vietata la pesca diretta all ' aringa nel periodo dal 1° maggio al 24 settembre 1984 , eccettuate dodici settimane comprese in questo periodo ; 2 . è proibita la pesca diretta all ' aringa non destinata al consumo umano ; 3 . è proibito l ' impiego della rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica . Articolo 7 Per garantire l ' osservanza del presente regolamento , le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misur appropriate , ivi comprese le visite periodiche alle navi . Articolo 8 Nel caso di infrazioni debitamente accertate , gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente C . VAITSOS ( 1 ) GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 226 del 29 . 8 . 1980 , pag . 11 . ( 3 ) GU n . L 115 del 30 . 4 . 1983 , pag . 1 . ALLEGATO I Contingenti di pesca Specie * Zone di pesca divisione CIEM o sottozona NAFO * Quantitativi ( tonnellate ) * Molva * VI b * 500 ( 1 ) * Brosmio * VI b ) * 500 ( 1 ) * Molva azzurra * VI a ( 2 ) , VI b * 1 100 * Sgombro * IV * - * * VI a ( 2 ) , VII e , f , h * 9 000 * Suro * IV , VI a ( 2 ) , VII e , f , h * 6 000 * Merluzzo norvegese * IV , VI a ( 2 ) * 20 000 ( 3 ) ( 4 ) ( 11 ) * Spratto * IV , VI a ( 2 ) * 5 000 * Cicerello * IV * 10 000 ( 3 ) ( 11 ) * Melù * VI a ( 2 ) , VI b , VII ( 5 ) * 45 000 * Altri pesci bianchi * IV , VI a ( 2 ) * 750 * ( unicamente catture accessorie * * * Aringa * III a N ( Skagerrak ) ( 6 ) * 500 * * VI a ( 2 ) * 1 620 * Gambero boreale * NAFO 1 ( 7 ) * 450 ( 8 ) * ( Pandalus borealis ) * XIV * 675 ( 8 ) * Ippoglosso nero * NAFO 1 * 100 * * XIV * 100 * Scorfano di Norvegia * XIV * 400 * Smeriglio * Tutta la zona comunitaria tranne NAFO 3 Ps * 150 ( 10 ) * Mormoro * XIV * 7 000 ( 9 ) * ( 1 ) Contingenti intercambiabili . ( 2 ) A nord dei 56° 30' N . ( 3 ) Ciascuno di questi contingenti può essere superato per un massimo di 10 000 tonnellate , a condizione che il totale delle catture di merluzzo norvegese , cicerello e spratto non superi le 35 000 tonnellate . ( 4 ) Di cui un massimo di 6 500 tonnellate può essere pescato nella zona CIEM VI a a nord dei 56° 30' N , subordinamente alla comunicazione di dati specifici , su richiesta della CEE , relativi al quantitativo e alla composizione delle catture accessorie effettuate . ( 5 ) Ad occidente dei 12° O . ( 6 ) Limitato ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e al punto più vicino della costa svedese . ( 7 ) A sud dei 68° N . ( 8 ) Soggetto a delle condizioni specifiche che saranno determinate dopo consultazioni tra le parti . ( 9 ) Questo contingente sarà utilizzato nel caso in cui la Comunità autorizzi la pesca di queste riserve da parte delle navi comunitarie e dalla data in cui questa autorizzazione ha efficacia . ( 10 ) Può essere pescato soltanto da pescherecci a palangresi . ( 11 ) Le catture di grado norvegese e di cicerello possono comprendere catture accessorie inevitabili di melù . ALLEGATO II 1 . I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 20 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca : 1.1 . i quantitativi catturati , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , catture accessorie compresse ; 1.2 . il giorno e l ' ora dell ' operazione di pesca ; 1.3 . la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ; 1.4 . il sistema di pesca utilizzato ; 1.5 . ogni radiomessaggio emesso conformemente all ' allegato III . 2 . Per le attività di pesca effettuate nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV deve essere usato il seguente giornale di bordo : Formulario : vedi G . U . ALLEGATO III 1 . Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti : 1.1 . Ad ogni entrata della nave : 1.1.1 . nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità , sottoposte alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca ; 1.1.2 . nella sottozona NAFO 1 definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca : a ) gli elementi indicati al punto 1.5 , b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , c ) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all ' interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca . Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno , basta la sola comunicazione della prima entrata . 1.2 . Ad ogni uscita della nave : 1.2.1 . dalla zona di cui al punto 1.1.1 : a ) gli elementi indicati al punto 1.5 , b ) i quantitativi che si trovano nell stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , c ) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , d ) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate la catture , e ) i quantitativi di ciascuna specie , espressi in chilogrammi , trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l ' identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo . f ) i quantitativi , espressi in chilogrammi , di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona ; 1.2.2 . dalla zona di cui al punto 1.1.2 : le informazioni di cui alle lettere a ) , b ) , c ) , e ) e f ) , g ) i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la comunicazione precedente . 1.3 . Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell ' uscita prevista della nave zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV . 1.4 . Quando si pesca l ' aringa , ogni tra giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave zona di cui al punto 1.1.1 e quando si pescano specie diverse dall ' aringa , ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : a ) gli elementi indicati al punto 1.5 , b ) i quantitativi catturati di ciascuna specie , espressi in chilogrammi , successivamente alla comunicazione precedente , c ) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono effettuate la catture . 1.5 . a ) Il nome , il segnale di chiamata , le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante , b ) il numero della licenza , se la nave sotto licenza , c ) il numero di serie della trasmissione , d ) gli esterni per l ' identificazione del tipo di messaggio , e ) la data , l ' ora e la posizione geografica della nave . 2.1 . Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) , tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4 . 2.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono trasmesse dalla nave , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima . 3 . Nome della stazione radio * Segnale di chiamata * Skagen * OXP * Blávand * OXB * Roenne * OYE * Norddeich * DAF DAK * * DAH DAL * * DAI DAM * * DAJ DAN * Scheveningen * PCH * Oostende * OST * North Foreland * GNF * Humber * GKZ * Cullercoats * GCC * Wick * GKR * Portpatrick * GPK * Anglesey * GLV * Ilfracombe * GIL * Niton * GNI * Stonehaven * GND * Portishead * GKA * * GKB * * GKC * Land ' s End * GLD * Valentia * EJK * Malin Head * EJM * Boulogne * FFB * Brest * FFU * Saint-Nazaire * FFO * Bordeaux-Arcachon * FFC * Prins Christians Sund * OZN * Central Godtháb * Angmagssalik * AZL * * Julianeháb * OXF * Godtháb * OXI * * Holsteinsborg * OYS * * Godhavn * OZM * * Thorshavn * OXJ * Velferdsstasjon Faeringerhamm * 22239 * Bergen * LGN * Farsund * LGZ * Floroe * LGL * Rogaland * LGQ * Tjoeme * LGT * Alesund * LGA * 4 . Forma delle comunicazioni Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine : - il nome della nave , - l ' indicativo radio , - le lettere e cifre di identificazione esterna , - il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi , - gli estremi per l ' indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice : - messaggio all ' entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : IN , - messaggio all ' uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : OUT , - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un ' altra : ICES , - messaggio settimanale : WKL , - messaggio ogni tre giorni : 2 WKL , - messaggio di preavviso di partenza dalla zona di cui al punto 1.1.2 : NL , - la posizione geografica , - la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca , - la data in cui si prevede di cominciare la pesca , - i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , usando il codice di cui al punto 5 , - la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture , - i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , - il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo , - i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , - il nome del comandante , - i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la comunicazione precedente , valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2 . 5 . Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo , di cui al punto 4 : - A : gambero boreale ( Pandalus boralis ) - B : nasello ( Merluccius merluccius ) - C : ippoglosso nero ( Reinhartius hippoglossoides ) - D : merluzzo ( Gadus morhua ) - E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus ) - F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus ) - G : sgombro ( Scomber scombrus ) - H : suro ( Trachurus trachurus ) - I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris ) - J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens ) - K : merlano ( Merlangus merlangus ) - L : aringa ( Clupea harengus ) - M : cicerello ( Ammodytes sp . ) - N : spratto ( Clupea sprattus ) - O : passera ( Pleuronectes platessa ) - P : merluzzo norvegese ( Trisopterus esmarkii ) - Q : molva ( Molva molva ) - R : altri - S : gamberetti ( Pandalidae ) - T : acciughe ( Engraulis encrasicholus ) - U : sebaste ( Sebaste sp . ) - V : passera americana ( Hypoglossoides platessoides ) - W :calamaro ( Illex ) - X : limanda ( Limanda ferruginea ) - Y : melù ( Gadus poutassou ) - Z : tonno ( Thunnidae ) - AA : molva azzura ( Molva dypterygia ) - BB : brosmio ( Brosme brosme ) - CC : palombo ( Scyliorhinus retifer ) - DD : squalo elefante ( Cetorhindae ) - EE : semriglio ( Lama nasus ) - FF : calamaro ( Loglio vulgaris ) - GG : pesce castagna ( Brama brama ) - HH : sardina ( Sardina pilchardus )