31983R3600

Regolamento (CEE) n. 3600/83 della Commissione del 20 dicembre 1983 relativo alla sospensione della pesca dell' aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0026 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3600/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1983

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 198/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ed adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3220/83 (4), prevede dei contingenti di aringhe nel Mare del Nord per l'anno 1983;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni disponibili per la Commissione, in seguito ai dati comunicati dalla Danimarca, le catture dell'aringa nelle acque della divisione CIEM IV b da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, hanno esaurito il 9 dicembre 1983 il contingente assegnato per il 1983, compresa la quantità di aringhe trasferita alla Danimarca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture dell'aringa nelle acque della divisione CIEM IV b, eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1983.

La pesca dell'aringa nelle acque della divisione CIEM IV b, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dell'aringa catturata in questa divisione da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, o registrate in Danimarca, sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire del 9 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.

(4) GU n. L 318 del 16. 11. 1983, pag. 20.