31983R3596

Regolamento (CEE) n. 3596/83 della Commissione del 19 dicembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Romania

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0010 - 0011


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3596/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 73) elencati in allegato, originari della Romania, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata alla Romania, in data 28 ottobre 1983, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria verso l'Italia, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Grecia sono state subordinate provvisoriamente a limiti regionali con regolamento (CEE) n. 3229/83 della Commissione (2);

considerando che le importazioni dei prodotti in Germania, in Francia e nel Benelux sono già state soggette a limitazioni regionali per gli anni 1983-1986 con regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che, a seguito delle consultazioni tenutesi in data 29 e 30 novembre 1983, è opportuno subordinare i prodotti di detta categoria a limiti quantitativi per gli anni 1983-1986;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Romania tra il 1o gennaio 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1983;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti e spediti dalla Romania verso l'Italia, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Grecia prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3229/83, come pure dei prodotti sotto licenza d'esportazione consegnati come previsto nel regolamento (CEE) n. 3229/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nella Comunità dei prodotti della categoria riportata in allegato, originari della Romania, è soggetta a limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Romania verso l'Italia, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Grecia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3229/83 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti dalla Romania verso l'Italia, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Grecia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3229/83 sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. Tutti i prodotti spediti dalla Romania a decorrere dal 1o gennaio 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetta spediti dalla

Romania prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3229/83, come anche i prodotti coperti dalle licenze di esportazione rilasciate come è stato previsto nel regolamento (CEE) n. 3229/83.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3229/83 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

(2) GU n. 314 del 17. 11. 1983, pag. 16.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8,11 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi annuali 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 // // // // // // // // 1983 // 1984 // 1985 // 1986 // // // // // // // // // // // // 73 // 60.05 A II b) 3 // 60.05-16, 17, 19 // Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // Romania // D (1) F (1) I BNL (1) UK IRL DK GR CEE // 1 000 pezzi // 585 100 180 (2) 129 98 3 28 3 1 126 // 597 102 (3) 184 132 108 3 30 4 1 160 // 609 104 (3) 190 134 118 4 31 5 1 195 // 621 106 (3) 194 137 128 4 33 7 1 230 // // // // // // // // // // //

(1) Limitazioni già previste nel regolamento (CEE) n. 3589/82.

(2) Per l'anno 1983, è stata convenuta una quantità eccezionale supplementare di 15 000 pezzi.

(3) Eccezionalmente per gli anni 1984-1986, è stata convenuta una quantità supplementare annuale di 25 000 pezzi.