Regolamento (CEE) n. 3511/83 della Commissione del 13 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1844/77 relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1983 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0145
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3511/83 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1844/77 relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1426/83 (4), è concesso un aiuto speciale per il latte scremato in polvere conforme a determinati requisiti, destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli; che le caratteristiche relative alla qualità del latte scremato in polvere che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2549/83 (6), sono state modificate; che occorre pertanto procedere ad un adeguamento del testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1844/77; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1844/77, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Fatte salve le disposizioni che seguono, è concesso un aiuto speciale per il latte scremato in polvere: - conforme ai requisiti definiti nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CEE) n. 625/78, esclusi quelli di cui alle lettere b), i) e k), e controllati con i metodi esposti nell'allegato I, punto 2, e nell'allegato IV dello stesso regolamento, - oppure proveniente dal latticello definito all'articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 986/68. Per i prodotti di cui al primo comma precedente il tenore d'acqua può essere superiore al 4,0 %, alle condizioni di cui al paragrafo 5. I prodotti di cui al primo comma possono essere sottoposti a denaturazione o ad incorporazione diretta solo a condizione di essere utilizzati separatamente. I prodotti risultanti dalla denaturazione e/o dall'incorporazione diretta possono contenere soltanto uno dei prodotti di cui al primo comma ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56. (3) GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11. (4) GU n. L 145 del 3. 4. 1983, pag. 21. (5) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19. (6) GU n. L 252 del 13. 9. 1983, pag. 5.