31983R3388

Regolamento (CEE) n. 3388/83 della Commissione del 30 novembre 1983 che modifica per la ventesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 01/12/1983 pag. 0052 - 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0129
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0129
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0013


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3388/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1983

che modifica per la ventesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3233/83 (4), ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, alla luce delle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le pratiche commerciali seguite dai paesi in questione e per quanto riguarda la natura ufficiale degli organismi in questione, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'elenco degli organismi che possono indire gare, contenuto contenuto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, il primo organismo sotto al paese importatore Algeria: « Office national de commercialisation (Onaco), 29, rue Ben M'Hidi, Larbi » è sostituito dal seguente:

« Office national de commercialisation (Onaco)

o

Entreprise nationale de produits alimentaires (Enapal)

29, rue Larbi Ben M'Hidi

Alger ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.

(4) GU n. L 319 del 17. 11. 1983, pag. 25.