31983R3359

Regolamento (CEE) n. 3359/83 della Commissione del 29 novembre 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 3042/83 per quanto concerne i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all' intervento nella Repubblica federale di Germania e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 30/11/1983 pag. 0024 - 0027


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3359/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1983

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 3042/83 per quanto concerne i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che i prezzi d'acquisto applicati all'intervento nel settore delle carni bovine sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3042/83 della Commissione (2);

considerando che i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2427/83 (4);

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (6), le qualità e le presentazioni dei prodotti che formano oggetto di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento devono essere determinate tenendo conto sia della necessità di assicurare un sostegno efficace del mercato e dell'equilibrio tra il mercato in questione e quello delle produzioni animali concorrenti, sia delle responsabilità finanziarie incombenti in materia alla Comunità; che, per l'applicazione di tali criteri nell'attuale situazione del mercato delle carni bovine, risulta opportuno escludere gli « Ochsen A » dall'elenco dei prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3042/83 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 16.

(3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 238 del 27. 8. 1983, pag. 22.

(5) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

(6) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.