31983R3242

Regolamento (CEE) n. 3242/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 che fissa nel settore del luppolo l' importo dell' aiuto ai produttori per il raccolto 1982

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 18/11/1983 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3242/83 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1983

che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la possibilità di concedere ai produttori di luppolo un aiuto affinché possano conseguire un equo reddito; che l'importo di tale aiuto è fissato per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà, tenuto conto del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione comparato con i ricavati medi realizzati per i raccolti precedenti, della situazione dei mercati e dell'evoluzione dei prezzi;

considerando che l'esame dei risultati del raccolto 1982 induce a fissare un aiuto per alcuni gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità;

considerando che il luppolo coltivato in Grecia beneficia dell'aiuto comunitario a decorrere dal raccolto 1981; che, conformemente all'articolo 90 dell'atto di adesione del 1979, l'articolo 68 del suddetto atto si applica per il calcolo dell'aiuto nel settore del luppolo per il luppolo prodotto in Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1982 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo coltivato nella Comunità per i gruppi di varietà elencati in allegato.

2. L'importo dell'aiuto è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 143.

ALLEGATO

Aiuto concesso ai produttori di luppolo della Comunità per il raccolto 1982

(Importo ECU/ha)

1.2.3 // // // // Gruppi di varietà // Comunità a nove // Grecia // // // // Aromatiche // 300 // 105 // Amare // 250 // 89,5 // Altre // 300 // 105 // // //