31983R3111

Regolamento (CEE) n. 3111/83 della Commissione del 4 novembre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle montature per occhiali, della voce 90.03 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 05/11/1983 pag. 0006 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3111/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle montature per occhiali, della voce 90.03 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le montature per occhiali della voce 90.03 della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 2 484 000 ECU; che, in data 28 ottobre 1983, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Corea del Sud, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'8 novembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 90.03 // Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.