Regolamento (CEE) n. 3082/83 della Commissione del 31 ottobre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/82 relativo alle modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 01/11/1983 pag. 0051 - 0051
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3082/83 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/82 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), considerando che il regolamento (CEE) n. 2892/83 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2958/82 (4), prorogando, per la campagna 1983/1984, le misure speciali previste per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva; che è pertanto opportuno prorogare le modalità d'applicazione di quest'ultimo regolamento, apportandovi le necessarie modifiche; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2964/82 (5) è modificato come segue: 1. Nel titolo, i termini « per la campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « per le campagne 1982/1983 e 1983/1984 ». 2. Nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2964/82, i termini « per la campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « per la campagna 1982/1983 o per la campagna 1983/1984 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6. (3) GU n. L 285 del 18. 10. 1983, pag. 11. (4) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 28. (5) GU n. L 310 del 6. 11. 1982, pag. 5.