31983R3082

Regolamento (CEE) n. 3082/83 della Commissione del 31 ottobre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/82 relativo alle modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d' oliva

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 01/11/1983 pag. 0051 - 0051


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3082/83 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/82 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2892/83 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2958/82 (4), prorogando, per la campagna 1983/1984, le misure speciali previste per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva; che è pertanto opportuno prorogare le modalità d'applicazione di quest'ultimo regolamento, apportandovi le necessarie modifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2964/82 (5) è modificato come segue:

1. Nel titolo, i termini « per la campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « per le campagne 1982/1983 e 1983/1984 ».

2. Nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2964/82, i termini « per la campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « per la campagna 1982/1983 o per la campagna 1983/1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

(3) GU n. L 285 del 18. 10. 1983, pag. 11.

(4) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 28.

(5) GU n. L 310 del 6. 11. 1982, pag. 5.