31983R3052

Regolamento (CEE) n. 3052/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le "peci resinose") della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (1984)

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 05/11/1983 pag. 0005 - 0007


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3052/83 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1983

recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie ( comprese le « peci resinose » ) della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune ( 1984 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,

considerando che la produzione di colofonie della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune , nella Comunità , è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità ; che , di conseguenza , l ' approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente , e per una parte non trascurabile , dalle importazioni da paesi terzi ; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli ; che è quindi opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio zero per le colofonie nei limiti di un volume adeguato ; che , per non compromettere l ' equilibrio del mercato di tale prodotto e per assicurare un ' evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e della sicurezza soddisfacente dell ' approvvigionamento delle industrie utilizzatrici , è opportuno fissare il volume del contingente tariffario comunitario a 11 000 tonnellate ;

considerando che occorre garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l ' applicazione ininterrotta dell ' aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a prospettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri , calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi non preferenziali durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;

considerando che , in base ai dati statistici attualmente disponibili , le importazioni del prodotto in questione in provenienza da questi paesi negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1980 , 1981 e 1982 e rappresentano , rispetto alle importazioni complessive della Comunità , le percentuali indicate nella seguente tabella :

Stato membro * 1980 * in t * in % * 1981 * in t * in % * 1982 * in t * in % *

Benelux * 3 370 * 15,93 * 3 749 * 31,69 * 1 120 * 16,82 *

Danimarca * 48 * 0,23 * 77 * 0,65 * 213 * 3,20 *

Germania * 5 527 * 26,12 * 2 594 * 21,93 * 3 105 * 46,62 *

Grecia * 29 * 0,13 * 0 * 0 * 0 * 0 *

Francia * 6 410 * 30,29 * 3 062 * 25,88 * 213 * 3,20 *

Irlanda * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

Italia * 1 486 * 7,02 * 204 * 1,73 * 120 * 1,80 *

Regno Unito * 4 291 * 20,28 * 2 144 * 18,12 * 1 889 * 28,36 *

considerando che , tenuto conto di tali elementi e dell ' evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1984 , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue .

Benelux * 19,67 *

Danimarca * 1,56 *

Germania * 36,88 *

Grecia * 0,08 *

Francia * 12,98 *

Irlanda * 0,04 *

Italia * 5,04 *

Regno Unito * 23,76 *

considerando che , per tener conto dell ' eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 95 % circa del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino e che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che , qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell ' aliquota iniziale , è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Dal 1° agosto al 31 dicembre 1984 , il dazio della tariffa doganale comune per le colofonie ( comprese le « peci resinose » ) della sottovoce 38.08 A è totalmente sospeso entro il limiti di un contingente tariffario comunitario di 11 000 tonnellate .

2 . Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali secondo un altri regime preferenziale non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto .

3 . Nei limiti del suddetto contingente tariffario , la Grecia applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia fissate nell ' atto di adesione del 1979 .

Articolo 2

1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è suddiviso in due parti .

2 . La prima parte , di 10 500 tonnellate , è ripartita tra gli Stati membri : le aliquote , che fatto salvo l ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1984 , ammontano a :

( in tonnellate )

Benelux * 2 065 *

Danimarca * 164 *

Germania * 3 872 *

Grecia * 8 *

Francia * 1 363 *

Irlanda * 4 *

Italia * 529 *

Regno Unito * 2 495 *

3 . La seconda parte , di 500 tonnellate , costituisce la riserva .

Articolo 3

1 . Qualora l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata nell ' articolo 2 , paragrafo 2 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale , arrotondata eventualmente all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .

2 . Se , una volta esaurita l ' aliquota iniziale , la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale .

3 . Se , una volta esaurita la seconda aliquota , la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzati fino al 90 % o più , detto Stato membro procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza .

Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .

4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1984 .

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1984 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1984 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1984 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1984 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione delle riserve .

La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1984 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .

Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica l ' importo allo Stato membro che effettua l ' ultimo prelievo .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate a norma dall ' articolo 3 renda possibile , senza discontinuità , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario .

2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva .

3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .

4 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3 .

Articolo 8

A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote .

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per la corretta applicazione del presente regolamento .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 17 ottobre 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . VARFIS