31983R2882

Regolamento (CEE) n. 2882/83 della Commissione del 13 ottobre 1983 relativo alla classificazione di alcuni tipi d'articoli nella sottovoce 97.04 C della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 15/10/1983 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0006
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0067


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2882/83 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1983

relativo alla classificazione di alcuni tipi d'articoli nella sottovoce 97.04 C della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario stabilire delle disposizioni relative alla classificazione tariffaria di giuochi elettronici costituiti da una scatoletta di plastica e di metallo (dimensioni 110 × 73,5 × 8 mm) con visualizzatore a cristalli liquidi, contenente un circuito integrato monolitico programmato per svolgere le funzioni di un giuoco (con l'indicazione del punteggio ottenuto), di orologio, di sveglia e di calcolatore;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 (3), comprendente nella voce 97.03 della tariffa doganale comune, in particolare, gli altri giocattoli e nella voce 97.04 gli oggetti per giuochi di società; che, per la classificazione delle merci sopraindicate, possono essere prese in considerazione le voci suddette;

considerando che, per la loro concezione e la loro utilizzazione, dette merci presentano il carattere essenziale di un giuoco elettronico;

considerando inoltre che tali giuochi, mediante l'indicazione sullo schermo del punteggio ottenuto, sono idonei per essere utilizzati in competizioni fra vari giocatori; che, pertanto, essi devono essere considerati come oggetti per giuochi di società e classificati nella sottovoce 97.04 C della tariffa doganale comune;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I giuochi elettronici costituiti da una scatoletta di plastica e di metallo (dimensioni 110 × 73,5 × 8 mm) con visualizzatore a cristalli liquidi, contenente un circuito integrato monolitico programmato per svolgere le funzioni di un giuoco (con l'indicazione del punteggio ottenuto), di orologio, di sveglia e di calcolatore, sono da classificare, nella tariffa doganale comune, nella sottovoce:

97.04 Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):

C. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.