Regolamento (CEE) n. 2862/83 della Commissione del 13 ottobre 1983 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2290/82 e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 546/83
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 14/10/1983 pag. 0008 - 0009
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2862/83 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1983 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2290/82 e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 546/83 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare gli articoli 12 bis, paragrafo 5, 15, paragrafo 9, e 65, considerando che, dato il volume dei prodotti da distillare, i termini di distillazione fissati dal regolamento (CEE) n. 2290/82 della Commissione (3), del 19 agosto 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981/1982, modificato dal regolamento (CEE) n. 1953/83 (4), sono già stati rinviati di un mese da quest'ultimo regolamento; che tale proroga non è stata sufficiente e che, per rispettare i loro obblighi, alcune distillerie hanno dovuto proseguire, per ingenti quantitativi, le loro operazioni oltre le date prescritte; considerando che la situazione rischia di essere identica per le operazioni concernenti la distillazione prevista dal regolamento (CEE) n. 546/83 della Commissione (5), del 9 marzo 1983, che stabilisce le norme relative a una distillazione di vino da tavola a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2090/83 (6); considerando che, affinché tali misure svolgano la loro funzione di risanamento del mercato, è opportuno rinviare le scadenze previste e adattare in conseguenza talune altre date fissate dai regolamenti (CEE) n. 2290/82, e (CEE) n. 546/83; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2290/82 è modificato come segue: 1. All'articolo 4, paragrafo 3, la data del « 31 luglio 1983 » è sostituita con « 30 settembre 1983 ». 2. All'articolo 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, la data del « 1o aprile 1984 » è sostituita con « 1o giugno 1984 ». 3. All'articolo 7, paragrafo 3, la data del « 31 agosto 1983 » è sostituita con « 31 ottobre 1983 ». 4. All'articolo 9, paragrafo 4, la data del « 31 ottobre 1983 » è sostituita con « 31 dicembre 1983 ». Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 546/83 è modificato come segue: 1. All'articolo 5, paragrafo 3, la data del « 30 settembre 1983 » è sostituita con « 30 novembre 1983 ». 2. All'articolo 11, paragrafo 4: - la data del « 29 febbraio 1984 » che figura nel primo comma è sostituita con « 30 aprile 1984 »; - la data del « 1o luglio 1984 » che figura nel secondo e nel terzo comma è sostituita con « 1o settembre 1984 ». 3. All'articolo 16, paragrafo 1, la data del « 1o settembre 1983 » è sostituita con « 1o novembre 1983 ». 4. All'articolo 18, la data del « 1o novembre 1983 » è sostituita con « 1o gennaio 1984 ». 5. All'articolo 21, paragrafo 3, la data del « 1o luglio 1984 » è sostituita con « 1o settembre 1984 ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48. (3) GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 8. (4) GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 22. (5) GU n. L 64 del 10. 3. 1983, pag. 12. (6) GU n. L 203 del 27. 7. 1983, pag. 33.