Regolamento (CEE) n. 2810/83 del Consiglio del 3 ottobre 1983 che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Cipro (1983)
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 08/10/1983 pag. 0003 - 0004
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2810/83 DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 1983 che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Cipro (1983) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che, in virtù dell'articolo 2, allegato I, dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1), il regime applicabile agli scambi con Cipro, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1922/83 (2), prevede l'esenzione dei dazi doganali per: - fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, - indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, entro il limite di massimali annui rispettivamente di 100 tonnellate e di 525 tonnellate oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati fino alla fine dell'anno civile; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari di Cipro; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza; considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario; considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione dev'essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto; considerando che la presente misura tariffaria sostituisce i contingenti tariffari comunitari aperti per gli stessi prodotti dai regolamenti (CEE) n. 3592/82 e (CEE) n. 3593/82 (3); che occorre dunque imputare sui massimali in questione le importazioni dei prodotti considerati che gli Stati membri hanno effettuato nell'ambito dei contingenti tariffari precitati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fino al 31 dicembre 1983, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Cipro, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria. La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono indicati in allegato. 2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (4). Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali. Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti. Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite. 3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati ai paesi terzi. In questo caso la Grecia ripristina la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata. 4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle importazioni, effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade. Articolo 2 Il presente regolamento sostituisce i regolamenti (CEE) n. 3592/82 e (CEE) n. 3593/82. Questi regolamenti sono abrogati il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le importazioni dei prodotti in questione effettuate nell'ambito dei regolamenti precitati devono essere imputate sui massimali indicati all'allegato del presente regolamento. A tale scopo, gli Stati membri comunicano alla Commissione con il primo prospetto mensile uno stato cumulativo delle importazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 1983 nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 3592/82 e (CEE) n. 3593/82. Articolo 3 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2. (2) GU n. L 191 del 15. 7. 1983, pag. 1. (3) GU n. L 375 del 31. 12. 1982, pag. 27 e 30. (4) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2. ALLEGATO Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1983 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'origine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Codixe Nimexe // Volume del massimale in tonnellate // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // 1 // 56.04 // Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura // 56.04 tutti i numeri // 100 // 2 // 61.01 // Indumenti esterni per uomo e per ragazzo // 61.01 tutti i numeri // 525 // // // // //