Regolamento (CEE) n. 2695/83 del Consiglio del 26 settembre 1983 che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1983 pag. 0005 - 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2695/83 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 1983 che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato il protocollo addizionale alla seconda convenzione ACP-CEE, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea; considerando che in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo è opportuno che la Comunità, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, proroghi in modo autonomo, a decorrere dal 1o ottobre 1983, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP quale è previsto dal regolamento (CEE) n. 439/81 (1), prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1808/83 (2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 1o ottobre 1983 fino alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale alla seconda convenzione ACP-CEE, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea, ma non oltre il 28 febbraio 1985, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico è quello risultante dall'allegato al regolamento (CEE) n. 439/81. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19. (2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1983, pag. 4.