Regolamento (CEE) n. 2640/83 della Commissione del 19 settembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili (categoria 74) originari della Tailandia
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 22/09/1983 pag. 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2640/83 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili (categoria 74) originari della Tailandia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Irlanda di prodotti della categoria 74, elencati in allegato e originari della Tailandia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo; considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata alla Tailandia, il 4 luglio 1983, una domanda di consultazioni; considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni in Irlanda sono state subordinate ad un limite quantitativo provvisorio con regolamento (CEE) n. 2103/83 (2); considerando che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti in esame a limiti quantitativi per gli anni dal 1983 al 1986; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82; considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Tailandia tra il 1o gennaio 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1983; considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione in Irlanda di prodotti originari della Tailandia, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Articolo 2 1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Tailandia verso l'Irlanda prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. 2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Tailandia verso l'Irlanda sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82. 3. Tutti i prodotti spediti dalla Tailandia a decorrere dal 1o gennaio 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 2103/83 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino 31 dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente (1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106. (2) GU n. L 204 del 28. 7. 1983, pag. 31. ALLEGATO 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Categoria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // Paese terzo // Stato membro // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre // // // // // // // // // // // // // // // // // 74 // 60.05 A II b) 4 gg) 11 22 33 44 // 60.05-71, 72, 73, 74 // Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Abiti a giacca e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // Tailandia // IRL // 1 000 pezzi // 1983: 18 (1) 1984: 19 1985: 20 1986: 21 // // // // // // // // (1) Una quantità supplementare di 5 760 pezzi è stata stabilita per il 1983.