Regolamento (CEE) n. 2612/83 della Commissione del 19 settembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso della cauzione per i titoli d' importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo
Gazzetta ufficiale n. L 259 del 20/09/1983 pag. 0010 - 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2612/83 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso della cauzione per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/83 (4), stabilisce il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (5); che il paragrafo 1, lettera b), di detto articolo 12 ha fissato il tasso della cauzione a 3 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo all'importazione, ad eccezione dei titoli d'importazione per l'orzo, l'avena, il granturco ed il sorgo, per i quali il tasso della cauzione è fissato a 6 unità di conto per tonnellata; che tali tassi sono attualmente troppo bassi per le importazioni dei cereali di base, tenuto conto delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, nonché dei movimenti monetari e della durata di validità dei titoli d'importazione; considerando che è pertanto opportuno aumentare temporaneamente, sino al 31 ottobre 1983, la cauzione per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente testo: « b) 3,6 ECU per tonnellata, in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli d'importazione per i prodotti delle voci e sottovoci tariffarie 10.01 B I, 10.01 B II e 10.02, per i quali il tasso della cauzione è di 10 ECU per tonnellata, e ad eccezione dei titoli d'importazione per i prodotti delle voci e sottovoci tariffarie 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07, per i quali il tasso della cauzione è di 15 ECU per tonnellata. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (4) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 20. (5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.